Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 06/02/2007 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 |
Art. 2. Efficacia |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
§ 95.21.299 - D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49.
Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
(G.U. 13 aprile 2007, n. 86)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 35 della
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Visto il
Visto l'articolo 37, comma 57, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 27-bis del
1. All'articolo 27-bis del
a) nel comma 1:
1) nell'alinea le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
2) nella lettera b) dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea»;
3) nella lettera c) le parole: «senza possibilità di fruire» sono sostituite dalle seguenti «senza fruire» e le parole: «indicate nell'allegato della predetta direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nella predetta direttiva»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonchè una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.»;
d) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.»;
e) il comma 4 è abrogato;
f) nel comma 5, primo periodo, le parole: «non esser state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «non detenere la partecipazione».
Art. 2. Efficacia
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 57, del