§ 5.1.22 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 123.
Direttiva n. 2003/123/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:22/12/2003
Numero:123


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 5.1.22 – Direttiva 22 dicembre 2003, n. 123.

Direttiva n. 2003/123/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     sentito il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 90/435/CEE ha introdotto, in relazione ai pagamenti dei dividendi e ad altre distribuzioni di utili, norme comuni che intendono essere neutre sotto il profilo della concorrenza.

     (2) La direttiva 90/435/CEE intende esentare dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili pagati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello di società madre.

     (3) L'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 90/ 435/CEE ha rivelato che esistono varie possibilità di migliorare la direttiva e di estendere gli effetti benefici delle norme comuni adottate nel 1990.

     (4) L'articolo 2 della direttiva 90/435/CEE definisce le società che rientrano nel campo di applicazione di questa. Nell'allegato figura l'elenco delle società alle quali si applica la direttiva. Talune forme societarie non sono state incluse nell'elenco allegato, pur trattandosi di società aventi residenza fiscale in uno Stato membro e in esso soggette all'imposta sulle società. Il campo di applicazione della direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere esteso ad altre entità che possono svolgere attività transfrontaliere nella Comunità e che soddisfano tutti i requisiti stabiliti dalla direttiva.

     (5) L'8 ottobre 2001 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) e la direttiva 2001/86/CE, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. Analogamente, il 22 luglio 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e la direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della Società cooperativa europea relativamente al ruolo dei lavoratori. Dato che la SE è una società per azioni e che la SCE è una società cooperativa, entrambe di natura analoga ad altri tipi di società già contemplati dalla direttiva 90/435/CEE, la SE e la SCE dovrebbero essere aggiunte all'elenco contenuto nell'allegato di tale direttiva.

     (6) Le nuove entità da inserire nell'elenco sono società sottoposte a imposizione nello Stato membro di residenza, ma alcune di esse sono considerate, sulla base delle loro caratteristiche giuridiche, trasparenti ai fini fiscali da altri Stati membri. Gli Stati membri che trattano le società non residenti come trasparenti su tale base ai fini dell'imposizione dovrebbero concedere gli sgravi tributari appropriati per quanto attiene agli utili che costituiscono parte della base imponibile della società madre.

     (7) Per estendere i vantaggi della direttiva 90/435/CEE, la quota di partecipazione minima per poter considerare una società come società madre e l'altra come società figlia dovrebbe essere gradualmente abbassata dal 25 % al 10 %.

     (8) Il pagamento delle distribuzioni di utili a, e il ricevimento degli stessi da, una stabile organizzazione della società madre dovrebbe dar luogo al medesimo trattamento applicabile tra una società figlia e la sua società madre. Dovrebbe essere contemplato il caso in cui una società madre e la propria società figlia sono nel medesimo Stato membro e la stabile organizzazione è in un altro Stato membro. D'altro canto, pare che le situazioni in cui una stabile organizzazione e una società figlia sono situate nel medesimo Stato membro possono, salva l'applicazione dei principi del trattato, essere trattate sulla base del diritto interno dello Stato membro interessato.

     (9) In relazione al trattamento delle stabili organizzazioni, gli Stati membri possono avere necessità di determinare le condizioni e gli strumenti giuridici atti a tutelare il gettito tributario nazionale ed evitare che siano aggirate le norme di diritto interno, in conformità dei principi del trattato e tenendo conto delle regole tributarie internazionalmente accettate.

     (10) Quando gruppi societari sono organizzati in catene di società, e gli utili sono distribuiti attraverso la catena di affiliate alla società madre, la doppia imposizione dovrebbe essere eliminata per mezzo di esenzione o di credito d'imposta. Nel caso di credito d'imposta, la società madre dovrebbe poter dedurre le imposte pagate da qualsiasi società affiliata della catena, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 90/435/CEE.

     (11) Le disposizioni transitorie non sono più applicabili e dovrebbero quindi essere soppresse.

     (12) La direttiva 90/435/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 90/435/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunti i due trattini seguenti:

     «— alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione,

     — alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie.»

     2) All'articolo 2 l'attuale paragrafo diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

     «2. Ai fini della presente direttiva, per “stabile organizzazione” si intende una sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività, per quanto gli utili di quella sede di affari siano soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.»

     3) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

     a) la qualità di società madre è riconosciuta almeno ad ogni società di uno Stato membro che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2 e che detenga una partecipazione minima del 20 % nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni.

     Siffatta qualità è anche riconosciuta, alle stesse condizioni, ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20 %, parzialmente o totalmente attraverso una stabile organizzazione della prima società situata in un altro Stato membro.

     A decorrere dal 1° gennaio 2007 la percentuale di partecipazione minima è del 15 %;

     A decorrere dal 1° gennaio 2009 la percentuale di partecipazione minima è del 10 %;

     b) si intende per “società figlia” la società nel cui capitale è detenuta la partecipazione indicata alla lettera a).»

     4) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

     — si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione, o

     — li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.»

     b) È inserito il paragrafo 1 bis seguente:

     «1 bis. La presente direttiva non impedisce in alcun modo allo Stato della società madre di considerare una società figlia trasparente ai fini fiscali, in base alla valutazione da parte di detto Stato delle caratteristiche giuridiche di tale società figlia, derivanti dalla legislazione in base alla quale la stessa è costituita e di sottoporre pertanto ad imposizione la quota della società madre degli utili della società figlia se e quando tali utili sussistono. In questo caso lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti della società figlia.

     Quando verifica la quota detenuta dalla società madre degli utili prodotti dalla sua società figlia, lo Stato della società madre esenta detti utili oppure autorizza la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa alla quota degli utili detenuta dalla società madre e pagata dalla propria società figlia o da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.»

     c) Al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «I paragrafi 1 e 1 bis si applicano fino alla data dell'effettiva entrata in vigore di un sistema comune d'imposta sulle società.»

     5) L'articolo 5 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.»

     b) I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.

     6) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali adottate.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

Elenco delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

 

     a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;

     b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;

     c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft», «Kommanditgesellschaft auf Aktien», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft», «Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts», e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;

     d) le società di diritto greco denominate [si omette la dicitura in lingua greca] e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all'imposta greca sulle società;

     e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. Altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette all'imposta spagnola sulle società («Impuesto sobre Sociedades»);

     f) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, «coopératives», «unions de coopératives» e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;

     g) le società costituite o esistenti in conformità della legislazione irlandese, gli enti registrati a norma del regime dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» costituite a norma del regime dei «Building Societies Acts» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;

     h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperativa», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;

     i) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;

     j) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennnootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid », «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;

     k) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen» e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;

     l) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese;

     m) le società di diritto finlandese denominate «osakeyhtiö/aktiebolag», «osuuskunta/andelslag», «säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»;

     n) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker», «ömsesidiga försäkringsbolag»;

     o) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito;

     p) le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le Società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa la statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.