§ 95.19.199 - D.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54.
Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:22/02/1999
Numero:54


Sommario
Art. 1.      1. Per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1998, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 2.      1. A copertura delle minori entrate erariali e regionali, valutate in complessive lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per effetto della riduzione della sovrattassa di cui all'articolo [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.19.199 - D.P.R. 22 febbraio 1999, n. 54.

Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(G.U. 10 marzo 1999, n. 57).

 

     Art. 1.

     1. Per i pagamenti il cui termine scade successivamente al 31 dicembre 1998, la sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è ridotta, per i pagamenti effettuati per l'intero anno solare e per i pagamenti frazionati, da lire 12.845 a lire 10.145 per ogni kilowatt (kW), ovvero da lire 9.454 a lire 7.467 per ogni cavallo vapore (CV).

 

          Art. 2.

     1. A copertura delle minori entrate erariali e regionali, valutate in complessive lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per effetto della riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 1, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

     2. La quota di minor gettito per le regioni, valutata in lire 91 miliardi è compensata da erogazioni a favore delle singole regioni per la perdita di gettito da ciascuna subita sulla base di apposita ripartizione determinata dal Ministero delle finanze. Sino alla data di entrata in vigore della legge perseguente gli scopi di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la predetta quota è iscritta su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.