§ 95.18.24 - D.M. 17 settembre 1996, n. 557.
Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:17/09/1996
Numero:557


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Impianti di produzione
Art. 3.  Produzione ed estrazione
Art. 4.  Dichiarazione mensile e corresponsione dell'imposta
Art. 5.  Tenuta delle contabilità ed accertamenti da parte dell'ufficio tecnico di finanza
Art. 6.  Immissione in consumo, circolazione e deposito
Art. 7.  Impiego di oli lubrificanti nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta
Art. 8.  Impieghi in usi agevolati di oli lubrificanti denaturati
Art. 9.  Altri casi d'impieghi esenti o non soggetti ad imposta
Art. 10.  Scritturazione e conservazione dei registri
Art. 11.  Disposizioni varie e penalità
Art. 12.  Periodo transitorio


§ 95.18.24 - D.M. 17 settembre 1996, n. 557.

Regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi.

(G.U. 26 ottobre 1996, n. 252)

 

     Art. 1. Campo d'applicazione

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oli lubrificanti, anche rigenerati, tal quali o contenuti in altre merci o prodotti, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", quando siano destinati ad usi diversi dalla combustione o carburazione, e ai bitumi di petrolio. Si applicano, inoltre, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici ed ai polimeri poliolefinici sintetici di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico, intendendosi per lubrificazione meccanica ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro.

 

          Art. 2. Impianti di produzione

     1. I soggetti che intendono fabbricare i prodotti di cui all'art. 1 presentano denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti indicato con la sigla "UTF", competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività.

     2. La denuncia è compilata in duplice esemplare e contiene la denominazione della ditta, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'opificio, nonché il relativo numero di telefono e di fax. La denuncia, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, contiene una dichiarazione in cui il suddetto rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso, da parte della ditta, di tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attività, è corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custodite le materie prime ed i prodotti di cui all'art. 1, e riporta le seguenti ulteriori notizie:

     a) il numero dei locali di cui si compone l'opificio e l'uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

     b) la descrizione delle apparecchiature e la potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;

     c) la descrizione dei processi di lavorazione;

     d) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che si possono trovare nello stabilimento e che si presume di poter, rispettivamente, impiegare od ottenere nell'anno;

     e) gli estremi delle autorizzazioni o delle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

     3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con la ditta, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti finiti, effettua, qualora lo ritenga opportuno, esperimenti di lavorazione per la determinazione delle rese, prescrive, nei casi previsti, le misure necessarie per l'esecuzione di controlli della produzione, comunica l'ammontare della cauzione, in misura pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente in un mese, con riferimento all'anno solare di attività, e del diritto annuale di cui all'art. 63, comma 2, del testo unico e rilascia la licenza fiscale prevista dall'art. 61, comma 1, lettera d), del testo unico medesimo. Il diritto annuale è corrisposto nei termini di cui all'art. 63, comma 4, del testo unico. I soggetti di cui al comma 1 che intendono immettere o destinare all'immissione in consumo oli lubrificanti rigenerati ottenuti nei propri impianti con l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 5, del testo unico, devono munirsi della preventiva autorizzazione rilasciata dal direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

     4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in duplice originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato al rappresentante medesimo, unitamente al primo esemplare della denuncia di cui al comma 1 vistato dal dirigente dell'UTF. Il secondo originale del processo verbale viene conservato agli atti dell'UTF insieme al secondo esemplare della denuncia di cui al comma 1.

     5. Le modifiche che si intendono apportare alla situazione risultante dal verbale di verifica di cui al comma 4 sono denunciate preventivamente all'UTF.

     6. Alla disciplina, di cui al presente articolo, sono anche assoggettate:

     a) le ditte che ottengono oli lubrificanti o le preparazioni lubrificanti della voce NC 3403 mediante miscelazione di basi lubrificanti, sostanze varie ed additivi;

     b) le ditte fabbricanti additivi contenenti i prodotti di cui all'art. 1, anche con l'aggiunta dei prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del testo unico, diversi dai lubrificanti, destinati alle ditte di cui alla lettera a) ed ai soggetti di cui al comma 1;

     c) le ditte che procedono all'ossidazione od alla miscelazione di bitumi sui quali non è stata corrisposta l'imposta;

     d) le ditte che confezionano prodotti di cui all'art. 1 non ancora assoggettati ad imposta [1] .

     7. Le ditte di cui al comma 6 dichiarano nella denuncia di cui al comma 1 la composizione fiscalmente rilevante dei prodotti ottenuti ed indicano il tipo di confezionamento, che, se modificato, è preventivamente segnalato all'UTF. Per tali ditte il riscontro della correttezza delle tabelle di taratura può essere effettuato dall'UTF nell'ambito dei controlli eventuali e successivi. Qualora le ditte di cui al comma 6, lettera b), immettano in consumo gli additivi prodotti destinandoli ad essere aggiunti a carburanti o combustibili, sono tenute ad assolvere l'accisa prevista dall'art. 21, comma 2, del testo unico, con l'osservanza delle norme vigenti.

     8. I soggetti che effettuano, da propri depositi ovvero direttamente da quelli di venditori residenti in altri Paesi comunitari, la prima immissione in consumo di prodotti di cui all'art. 1 di provenienza comunitaria, sia tal quali che contenuti in altre merci o prodotti, presentano la denuncia di cui al comma 1, corredata, se trattasi di ditte esercenti deposito, di planimetria e tabelle di taratura dei serbatoi, prestano la prescritta cauzione e si muniscono della licenza di cui al comma 3; sono compresi fra tali soggetti anche coloro che si approvvigionano direttamente, con carattere di continuità, di prodotti comunitari per lo svolgimento della loro attività professionale. Nel caso di ricezione da parte di un medesimo soggetto, in più di una località, per la prima immissione in consumo, di prodotti di cui all'art. 1 di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, la denuncia di cui al comma 1, contenente anche l'indicazione delle suddette località, può essere presentata all'UTF nel cui territorio di competenza è ubicata la sede legale del soggetto medesimo. Al suddetto UTF deve essere presentata la dichiarazione mensile d'immissione in consumo di cui all'art. 4, comma 1. Il predetto ufficio provvede ad inviare copia di tale dichiarazione agli UTF nel cui territorio di competenza si trovano le località di immissione in consumo, per gli eventuali riscontri.

     9. I soggetti, diversi da quelli di cui al comma 8, che acquistano da un Paese comunitario i prodotti di cui all'art. 1 allo stato tal quale, in quantitativi complessivamente superiori a 10 kg, sono tenuti al pagamento dell'imposta entro trenta giorni dall'arrivo della merce ed a conservare il documento d'acquisto o, in mancanza, una dichiarazione di vendita del cedente, durante il trasporto e fino al pagamento dell'imposta; sono, inoltre, tenuti al pagamento, entro il medesimo termine di trenta giorni dall'arrivo della merce, del contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati dei cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, nonché all'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 6, comma 3. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale sull'apposito capitolo di bilancio, mentre quello relativo al predetto contributo dovuto al Consorzio obbligatorio degli oli usati viene effettuato nella misura e secondo le modalità vigenti.

 

          Art. 3. Produzione ed estrazione

     1. La fabbricazione o manipolazione dei prodotti di cui all'art. 1, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, è sottoposta a controllo fiscale da attuarsi mediante verifiche e riscontri, con le modalità da stabilire dall'amministrazione finanziaria. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, comunicano all'UTF, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, con nota in duplice esemplare riguardante un periodo non superiore ad un mese solare, gli orari di effettuazione delle lavorazioni, la quantità prevista della materia prima da trattare e dei prodotti da ottenere. Un esemplare della comunicazione, vistato dall'UTF, è custodito presso la fabbrica, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo e, terminata la lavorazione, è allegato al registro di cui al comma 3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 6, presentano la predetta comunicazione, riguardante un periodo non superiore ad un trimestre, con indicazioni di massima sul piano di lavorazione, e ne allegano un esemplare al registro di cui al comma 5.

     2. Ultimata la lavorazione, i prodotti di cui all'art. 1 sono presi in carico nei registri di cui ai commi 3 e 5. Qualora, nel caso dei bitumi, risultasse tecnicamente difficoltosa la misurazione nei serbatoi di produzione, l'assunzione in carico può essere effettuata sulla base delle partite estratte. Se i suddetti prodotti sono ottenuti in una fabbrica di oli minerali soggetti ad accisa, l'estrazione delle singole partite deve essere comunicata all'ufficio finanziario di fabbrica con le stesse modalità stabilite per gli oli minerali soggetti ad accisa armonizzata.

     3. I soggetti di cui all'art. 2+, comma 1, esercenti fabbriche di oli lubrificanti, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati giornalmente:

     a) dalla parte del carico:

     1) le basi lubrificanti e gli additivi prodotti nell'impianto;

     2) le basi lubrificanti, gli additivi e le altre sostanze impiegate nella produzione, introdotti dall'esterno;

     3) gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati introdotti dall'esterno;

     b) dalla parte dello scarico:

     1) le basi lubrificanti, gli oli lubrificanti sfusi e quelli confezionati estratti, distinti a seconda che siano immessi in consumo con pagamento dell'imposta o per gli usi esenti di cui all'art. 62, comma 3, del testo unico, trasferiti agli impianti o depositi di cui all'art. 6, comma 1, trasferiti ad altri Paesi comunitari, o esportati; sono pure riportati eventuali cali, dispersioni o distruzioni.

     4. Gli esercenti di opifici di rigenerazione di oli lubrificanti usati, oltre al registro di cui al comma 3, tengono un registro di carico e scarico della materia prima, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, gli oli lubrificanti usati introdotti e dalla parte dello scarico quelli passati alla lavorazione; tale contabilizzazione può essere effettuata anche con cadenza decadale, considerando la terza decade conclusa con la fine del mese. Resta fermo l'obbligo della tenuta della contabilità prevista per i prodotti soggetti ad accisa armonizzata eventualmente ottenuti nei predetti impianti.

     5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, diversi dai fabbricanti di oli lubrificanti e quelli di cui all'art. 2, commi 6 e 8, tengono un registro di carico e scarico nel quale sono riportati, dalla parte del carico, le materie prime, i prodotti semilavorati, gli additivi ed i prodotti finiti ricevuti od ottenuti nell'impianto, e, dalla parte dello scarico, i prodotti finiti o semilavorati estratti, distinti a seconda della destinazione fiscale. Nel caso si tratti di prodotti di provenienza comunitaria contenuti in altre merci, nel registro è riportata soltanto, relativamente a ciascuna operazione di ricezione, la quantità delle suddette merci, con l'indicazione del quantitativo di prodotto tassabile contenuto in ogni singola unità.

     6. L'assunzione in carico dei prodotti di cui all'art. 1 è effettuata per le quantità effettivamente pervenute; qualora le differenze rispetto ai documenti di accompagnamento superino le tolleranze ammesse dalla normativa doganale, ne viene data tempestiva comunicazione all'UTF. La contabilizzazione delle basi lubrificanti o degli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, di cui all'art. 62, comma 5, del testo unico, è effettuata distintamente da quella delle altre basi od oli lubrificanti. La custodia dei lubrificanti a diverso regime fiscale può essere effettuata promiscuamente. In tal caso gli ammanchi vengono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi introdotti. Per le introduzioni e le estrazioni senza corresponsione d'imposta, devono essere indicati, nei registri di carico e scarico, anche i mittenti ed i destinatari e gli estremi dei documenti di accompagnamento, di cui all'art. 6, comma 3. In caso di esportazione, nei registri sono annotati gli estremi della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione. Per le operazioni di trasferimento in altri Stati comunitari nei registri sono annotati gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.

 

          Art. 4. Dichiarazione mensile e corresponsione dell'imposta

     1. I soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, trasmettono all'UTF la dichiarazione mensile di cui all'art. 61, comma 1, lettera e), del testo unico, dalla quale risultano i quantitativi di prodotto finito immessi in consumo e l'ammontare dell'imposta dovuta. La dichiarazione è presentata entro il mese successivo a quello cui si riferisce; entro lo stesso termine è effettuato il pagamento, i cui estremi devono essere comunicati al competente UTF entro i cinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

     2. La dichiarazione mensile di cui al comma 1 è presentata anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 8. In tal caso il momento dell'immissione in consumo si verifica, a norma dell'art. 61, comma 1, lettera c), n. 2, del testo unico, all'atto del ricevimento dei prodotti di provenienza comunitaria da parte del soggetto acquirente, ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione dei suddetti prodotti, da parte del venditore residente in altro Paese comunitario, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

     3. Per i prodotti d'importazione da Paesi terzi, non destinati a subire ulteriori lavorazioni od operazioni di confezionamento, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera f), del testo unico l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e liquidata dalla dogana con le modalità previste per i diritti di confine.

 

          Art. 5. Tenuta delle contabilità ed accertamenti da parte dell'ufficio tecnico di finanza

     1. L'UTF provvede al riscontro contabile della dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1, ed a riportarne i dati su un registro nel quale sono annotati anche gli estremi dei versamenti nonché degli eventuali avvisi di pagamento emessi dall'ufficio medesimo.

     2. L'UTF esegue, almeno una volta all'anno, verifiche presso gli impianti ed i depositi eserciti dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6. In occasione di tali verifiche vengono rilevati anche i dati dei consumi energetici inerenti all'esercizio degli impianti. Per i prodotti assunti in carico che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è stato possibile accertare il regolare esito, viene presunta l'immissione in consumo alla data della constatazione, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera c), n. 4, del testo unico e si procede al recupero della relativa imposta.

     3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, si presume regolare l'esito quando l'ammanco è dovuto a dispersione, distruzione, deterioramento o rottura accidentale delle confezioni constatati dall'amministrazione finanziaria o da altra autorità pubblica. Per i prodotti allo stato sfuso, l'esito è presunto regolare anche quando l'ammanco è contenuto:

     a) per le perdite di lavorazione, nei limiti delle risultanze degli esperimenti preventivamente effettuati in contraddittorio con il fabbricante, o, in mancanza, dei cali tecnici previsti dalla normativa doganale;

     b) per le perdite durante la giacenza, nei limiti dei cali naturali previsti dalla normativa doganale.

     4. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 8, nonché presso le ditte che commerciano od utilizzano i prodotti di cui all'art. 1, sui quali è stata già assolta l'imposta, per gli accertamenti ritenuti necessari.

     5. Per l'esecuzione di controlli su base informatizzata l'UTF può richiedere ai soggetti di cui all'art. 2, commi 1, 6 e 8, i necessari supporti meccanografici relativi alle operazioni effettuate nonché a tutte le partite di prodotto introdotte od estratte.

 

          Art. 6. Immissione in consumo, circolazione e deposito

     1. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui all'art. 1, ad esclusione dei prodotti di provenienza comunitaria o da Paesi terzi che non devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, trasferiti agli impianti eserciti dai soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, o inviati dai suddetti impianti a depositi propri o di altri in conto deposito, prima della distribuzione alla rete commerciale. I soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 6, osservano la disciplina di cui all'art. 2 per ciascun deposito, proprio o di terzi, presso cui è custodita merce di loro proprietà. Tali soggetti tengono, presso ciascun deposito, il registro di cui all'art. 3, comma 5, e presentano, all'UTF competente, la dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1. I soggetti che esercitano la commercializzazione dei prodotti di cui all'art. 1 attraverso più depositi appartenenti alla propria rete di distribuzione o mediante conti deposito presso altri operatori e che attuino la movimentazione, la predisposizione dei documenti di accompagnamento e la fatturazione con sistemi meccanografici centralizzati, possono tenere la contabilità per le determinazione e la liquidazione dell'imposta presso l'impianto o deposito principale. Rimane fermo l'obbligo, per i suddetti soggetti, di ottenere, per ognuno dei depositi eserciti od utilizzati in conto deposito, la licenza fiscale di cui all'art. 2, comma 3, e di tenere, presso i medesimi, i registri di cui all'art. 3, comma 5. I predetti soggetti, qualora intendano avvalersi di tale facoltà, presentano all'UTF nel cui territorio di competenza è ubicato l'impianto principale la dichiarazione mensile di cui all'art. 4, comma 1, corredata da elenchi distinti delle quantità immesse in consumo da ciascuno dei diversi depositi e inviano a mezzo raccomandata, entro lo stesso termine previsto per la predetta dichiarazione mensile, a ciascuno degli UTF nel cui territorio di competenza sono ubicati i depositi secondari, copia dei dati di rispettiva pertinenza.

     2. I prodotti di cui all'art. 1 possono essere trasferiti, senza corresponsione d'imposta, a soggetti che li utilizzano esclusivamente per la preparazione di merci o prodotti destinati a Paesi comunitari o terzi. I predetti soggetti:

     a) osservano la disciplina di cui all'art. 2;

     b) tengono un registro di carico e scarico, sul quale riportano giornalmente, dalla parte del carico, le partite ricevute con riferimento ai documenti di accompagnamento di cui al comma 3, e dalla parte dello scarico, le merci od i prodotti ottenuti e quelli esportati o trasferiti ad altri Paesi comunitari. Nel medesimo registro sono annotati anche gli estremi della documentazione relativa all'esportazione o degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992. Qualora il prodotto venga immesso in consumo in territorio nazionale, deve essere corrisposta la relativa imposta, maggiorata degli interessi di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico, relativi al periodo intercorrente fra la data di acquisto e quella del pagamento, con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento;

     c) utilizzano, nel caso in cui intendano effettuare anche lavorazioni per l'ottenimento di prodotti da immettere in consumo in territorio nazionale, prodotti di cui all'art. 1 che hanno già assolto l'imposta e li contabilizzano in apposito registro di carico e scarico, distinto da quello di cui alla lettera b).

     3. Il trasferimento dei prodotti nazionali di cui al comma 1, per i quali non è stata assolta l'imposta, agli impianti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dietro presentazione allo speditore di copia, vistata dall'UTF, della licenza di cui all'art. 2, i cui estremi vengono annotati, dal medesimo speditore, in apposito registro, e con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, emesso direttamente dal mittente senza prestazione di alcuna garanzia e recante la stampigliatura: "Valido per la circolazione nazionale dei prodotti di cui all'art. 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". I prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, che devono essere sottoposti a lavorazione o a confezionamento, importati senza il pagamento dell'imposta, devono essere scortati dal predetto documento di accompagnamento dalla dogana d'importazione all'impianto di destinazione. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale, valida anche per la presa in carico, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce e la data di spedizione. In mancanza della predetta documentazione o se la stessa non contiene le suddette indicazioni, la merce è scortata da una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni medesime. Il ricevente comunica all'UTF la ricezione delle partite di tali prodotti entro i tre giorni successivi a quello di arrivo.

     4. La circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 per i quali è stata assolta l'imposta e quella degli oli lubrificanti denaturati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, è effettuata con l'osservanza della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente il documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Tale documento deve provenire da una distinta serie di numerazione e sullo stesso deve essere indicato, oltre alla denominazione della merce, anche il codice della nomenclatura combinata; qualora la compilazione del documento sia effettuata mediante sistemi computerizzati e non siano disponibili gli spazi necessari, potranno essere indicate le sole prime quattro cifre del codice. Il medesimo documento può essere utilizzato anche per altre merci oggetto della stessa spedizione. L'esercizio dei depositi di oli lubrificanti e di bitume immessi in consumo è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo; a tal fine i bitumi sono equiparati agli oli combustibili [2] .

     5. Per l'esportazione di prodotti di cui all'art. 1, il trasferimento fino alla dogana nazionale dove vengono espletate le formalità per l'esportazione stessa e fino alla dogana di uscita dal territorio comunitario, se trattasi di dogana nazionale, viene effettuato con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 3, quando per i prodotti da esportare non è stata assolta l'imposta, ovvero con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 4, quando per i medesimi prodotti è stata assolta l'imposta. Se la dogana di uscita non è nazionale, il trasferimento fino alla stessa dalla dogana nazionale dove sono state espletate le formalità è effettuato con la scorta, oltre che della bolletta di esportazione, anche della documentazione commerciale, fatta salva la normativa relativa al transito comunitario interno. Nel caso di trasferimento nel territorio di altro Paese comunitario, indipendentemente dal pagamento dell'imposta, il prodotto è scortato dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il mittente, il destinatario, la qualità e quantità della merce, la data della spedizione nonché il codice della nomenclatura combinata, limitatamente alle prime quattro cifre nel caso di compilazione con sistemi computerizzati, qualora manchino gli spazi necessari.

     6. I prodotti di cui all'art. 1, già immessi in consumo, compresi quelli di provenienza comunitaria, introdotti negli impianti e depositi di cui al comma 1, sono contabilizzati separatamente. I suddetti prodotti, una volta assolta l'imposta, possono essere custoditi anche nei depositi fiscali di oli minerali.

     7. L'applicazione degli articoli 1, comma 3, lettere a) e c), 14 e 67, comma 4, del testo unico ai prodotti di cui all'art. 1 è effettuata con gli stessi criteri previsti per gli oli minerali soggetti ad accisa.

 

          Art. 7. Impiego di oli lubrificanti nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta

     1. I soggetti che intendono impiegare oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta, presentano denuncia all'UTF, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.

     2. La denuncia è compilata secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, e indica espressamente le modalità d'impiego dei lubrificanti esenti, il quantitativo massimo degli stessi che si presume di impiegare in un anno, la qualità e quantità dei prodotti che si intendono ottenere.

     3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuare il riscontro della regolarità dell'impiego degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede all'allibramento della denuncia in apposito registro degli "Utilizzatori di oli lubrificanti in esenzione d'imposta", rilasciandone attestazione; rilascia pure, se prevista, la licenza di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5.

     4. Per il trasferimento degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 3, con la sola sostituzione della copia della licenza con la copia dell'attestazione di cui al comma 3. Il documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo, di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, è tratto da una distinta serie di numerazione.

     5. I soggetti di cui al comma 1, almeno cinque giorni prima di utilizzare gli oli lubrificanti in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, presentano all'UTF una comunicazione di impiego, nella quale indicano il periodo di utilizzazione, non superiore al bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei lubrificanti in esenzione d'imposta che intendono impiegare. Copia della comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 6.

     6. I soggetti di cui al comma 1 tengono un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di olio lubrificante introdotte nell'opificio e gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 6, comma 3, e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di antiparassitari ottenuti. I predetti soggetti compilano mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere degli oli lubrificanti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati e gli antiparassitari ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi all'UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

     7. L'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso in esenzione d'imposta, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui al comma 6. L'UTF può anche effettuare controlli sulla movimentazione degli oli lubrificanti in esenzione d'imposta.

     8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali è già stata assolta l'imposta. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4.

 

          Art. 8. Impieghi in usi agevolati di oli lubrificanti denaturati

     1. Gli oli lubrificanti, impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica e nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali e sintetiche, comprese le colle adesive, salvo quanto previsto al comma 2, sono denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 kg di prodotto, delle seguenti sostanze:

     a) per gomme scure: 4 gr di colorante Oil bleu 9013 B

     b) per gomme chiare, resine materie plastiche e colle: 3 gr di tracciante RS e 1.000 gr di diisobutil o normal butil ftalato.

     2. Per motivi tecnici l'amministrazione finanziaria può autorizzare, dandone notizia agli organi preposti ai controlli, l'utilizzazione di formule di denaturazione diverse da quelle indicate al comma 1, ovvero l'impiego di oli lubrificanti non denaturati; in quest'ultimo caso viene seguita la procedura di cui all'art. 7.

     3. Le denaturazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate sotto vigilanza finanziaria, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso gli impianti e depositi di cui all'art. 2, presso i depositi doganali e fiscali e presso gli utilizzatori; la denaturazione presso gli utilizzatori deve essere effettuata subito dopo il ricevimento della merce. Almeno cinque giorni prima dell'effettuazione di ciascuna operazione di denaturazione, viene presentata all'UTF o alla dogana competenti apposita dichiarazione, contenente gli elementi identificativi della partita da denaturare e l'orario di effettuazione dell'operazione. E' consentita la detenzione dei prodotti denaturati anche presso i depositi "intermedi" di cui all'art. 2, comma 5, ed all'art. 9, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995, ferma restando la disciplina relativa al rilascio della licenza di esercizio ed alla tenuta del registro di carico e scarico stabilita dall'art. 25 del testo unico, richiamato dall'art. 62, comma 9, del testo unico medesimo. La movimentazione dei prodotti denaturati è contabilizzata giornalmente su un apposito registro di carico e scarico, cui devono essere allegati i relativi documenti giustificativi. E' consentita la ricezione in territorio nazionale di prodotti provenienti da altri Stati comunitari, già denaturati secondo le suddette formule, purché ne sia data preventiva comunicazione all'UTF; la denaturazione effettuata in Paesi comunitari può essere certificata dalla competente autorità fiscale, fatta salva la facoltà di effettuare, da parte dell'amministrazione finanziaria, i controlli ritenuti necessari.

 

          Art. 9. Altri casi d'impieghi esenti o non soggetti ad imposta

     1. Ai fini dell'applicazione agli oli lubrificanti del trattamento fiscale previsto dall'art. 62, comma 3, del testo unico, per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico medesimo, si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del testo unico, anche gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 6, con esclusione di quelli di produzione o di trattamento dei bitumi, dei polimeri poliolefinici sintetici e degli estratti aromatici.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1996, per l'impiego degli oli lubrificanti per provviste di bordo, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del testo unico, o per i consumi interni di cui all'art. 22, comma 2, del testo unico, per l'impiego dei bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, secondo periodo, del testo unico, nonché per la destinazione dei prodotti di cui all'art. 1 agli impieghi di cui all'art. 17, comma 1, del testo unico si adottano i medesimi criteri vigenti per gli oli minerali soggetti ad accisa destinati ai medesimi impieghi.

     3. I soggetti che intendono impiegare i bitumi negli usi di cui all'art. 62, comma 7, primo periodo, del testo unico, intendendosi per "manufatti per l'edilizia" ogni elemento prefabbricato che trovi impiego nell'edilizia, presentano, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, denuncia in duplice copia all'UTF, allegandovi un elenco dei quantitativi di bitume contenuti nei vari tipi di manufatti. L'UTF provvede all'allibramento della denuncia nel registro degli "Utilizzatori di bitumi in usi esenti", rilasciandone attestazione. L'utilizzatore tiene un registro di carico e scarico, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del carico, le quantità di bitume pervenute e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, i quantitativi di bitume passati alla lavorazione e i manufatti ottenuti, per la cui composizione, in sede di riscontro, si tiene conto di quanto risulta dalla contabilità aziendale. Per il ritiro del bitume dagli impianti fornitori si applica la disciplina di cui all'art. 7, comma 4.

 

          Art. 10. Scritturazione e conservazione dei registri

     1. I registri previsti dal presente regolamento sono approntati dalle ditte obbligate alla loro tenuta e sono sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF. Alla fine dell'esercizio finanziario si procede alla chiusura contabile dei registri e le giacenze effettive finali sono riportate sui registri dell'anno successivo. I registri e la documentazione allegata sono custoditi per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dall'UTF.

     3. I registri ed i documenti ad essi allegati sono scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte sono riportate in corrispondenza.

     4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

 

          Art. 11. Disposizioni varie e penalità

     1. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

     2. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze. Restano fermi i poteri di indagine e di controllo spettanti alla Guardia di finanza sulla base della normativa vigente.

     3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

 

          Art. 12. Periodo transitorio

     1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati già autorizzati dagli UTF a produrre o commercializzare i prodotti di cui all'art. 1, o ad utilizzarli in usi esenti ai sensi dell'art. 62 del testo unico, devono adeguarsi alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, integrando se del caso la documentazione già presentata.

     2. E' consentito, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'impiego della bolletta di cauzione mod. H-ter 18 in luogo del documento di cui all'art. 6, comma 3, e dei certificati di provenienza mod. H-ter 16 e 16 bis in luogo del documento di accompagnamento di cui al comma 4 del medesimo articolo, purché siano muniti, nel primo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557" e, nel secondo caso, della stampigliatura "Vale quale documento previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 557".

 


[1]  Lettera modificata da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 20 dicembre 1996, n. 298

[2]  Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 20 dicembre 1996, n. 298.