§ 95.15.95 - D.M. 24 ottobre 2000, n. 366.
Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:24/10/2000
Numero:366


Sommario
Art. 1.  Servizi di telecomunicazione.
Art. 2.  Emissione delle fatture.
Art. 3.  Registrazione delle fatture.
Art. 4.  Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione.
Art. 5.  Registrazioni riepilogative.
Art. 6.  Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici.
Art. 7.  Fatturazione per conto.
Art. 8.  Altre disposizioni applicabili.
Art. 9.  Abrogazione.


§ 95.15.95 - D.M. 24 ottobre 2000, n. 366.

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni

(G.U. 11 dicembre 2000, n. 288)

 

 

     Art. 1. Servizi di telecomunicazione.

     1. Ai fini del presente decreto costituiscono servizi di telecomunicazione l'emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura, resi tramite filo, radio, cavo, od altri mezzi o sistemi elettromagnetici, elettronici, ottici e similari all'uopo predisposti dalla tecnica. Si considerano altresì servizi di telecomunicazione la cessione e la concessione di diritti di utilizzazione dei mezzi o sistemi per le predette emissioni, trasmissioni o ricezioni, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, via cavo o satellite, la messa a disposizione di reti in cavo o satellitari, l'autorizzazione all'accesso alle reti informatiche, nonché le altre operazioni accessorie o comunque connesse ai servizi in precedenza indicati, quando le stesse sono considerate parte integrante del servizio in forza delle previsioni contrattuali.

 

          Art. 2. Emissione delle fatture.

     1. Per i servizi di cui all'articolo 1 e per le altre operazioni accessorie o comunque connesse effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, le fatture possono essere emesse in unico esemplare ed ordinate secondo serie articolate di numerazioni progressive; i corrispettivi soggetti all'imposta sono indicati complessivamente in fattura, distinti per aliquota, indipendentemente dalla loro spettanza al titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o agli altri soggetti di cui all'articolo 7.

     2. Il secondo esemplare delle fatture può essere sostituito da distinte meccanografiche di fatturazione ovvero da supporti magnetici o di immagini riportanti tutti gli elementi indicati in ciascuna fattura.

     3. Sulle fatture di cui al comma 1 può essere indicato, in sostituzione del numero di ordine progressivo, il numero telefonico completo di ciascun utente, ovvero altro idoneo codice identificativo.

     4. Nei confronti dello stesso utente può essere emessa un'unica fattura per prestazioni rese in relazione a contratti distinti.

     5. Le variazioni in diminuzione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni possono essere indicate, mediante distinta annotazione, nelle fatture emesse anche successivamente.

     6. L'emissione delle fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento, incassati presso locali aperti al pubblico, non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Le eventuali fatture potranno essere emesse entro novanta giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.

 

          Art. 3. Registrazione delle fatture.

     1. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il mese successivo a ciascun trimestre, per i servizi e le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, effettua le annotazioni di cui al primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, contenenti, per ciascuna fattura, i dati di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. I supporti magnetici o di immagini devono essere leggibili in ogni momento, con mezzi messi a disposizione dal predetto titolare.

     2. Le registrazioni di cui al comma 1 possono anche essere effettuate riepilogativamente mediante annotazione delle risultanze complessive di tutte le fatture emesse nel corso di ciascun mese del trimestre, riportando nello stesso registro con riferimento ai valori complessivi le eventuali variazioni o correzioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le singole operazioni risultino individuabili in base alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o delle leggi in materia delle imposte sui redditi.

     3. Le fatture relative ai contributi per nuovi collegamenti, traslochi, variazioni di abbonato e altre prestazioni accessorie al contratto di abbonamento possono essere annotate riepilogativamente per tutte le operazioni effettuate in ogni giornata.

     4. La data di emissione delle fatture può essere indicata nei registri con un'unica annotazione per tutte le fatture emesse nello stesso giorno.

 

          Art. 4. Servizi forniti al pubblico attraverso l'utilizzo di particolari mezzi tecnici, posti ed apparati pubblici di telecomunicazione.

     1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta da corrispondersi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, secondo il disposto dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto gettoni, schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti. Per le predette operazioni, l'imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Agli effetti del presente articolo, non si considerano mezzi tecnici i codici di accesso assegnati agli utenti che abbiano sottoscritto specifico contratto di abbonamento.

     2. I soggetti indicati nel comma 1, possono annotare in apposito registro tenuto in conformità all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma precedente. L'annotazione deve evidenziare:

     a) il numero dei mezzi tecnici consegnati o spediti ai rivenditori autorizzati e il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonchè il relativo prezzo unitario, entro il mese successivo a quello di ciascuna consegna o spedizione [1];

     b) il numero dei mezzi tecnici eventualmente restituiti, entro il mese successivo ad ogni restituzione, rilevabile dalle note di restituzione;

     c) il numero totale dei mezzi tecnici effettivamente ceduti in ciascun mese, entro il mese successivo. Il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore, determinato ai sensi del precedente periodo.

     3. Le vendite dei mezzi tecnici di cui al comma 1, in unica confezione con le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione, possono considerarsi operazioni accessorie alla cessione delle apparecchiature stesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. Per i corrispettivi dei servizi soggetti all'aliquota di cui all'articolo 123-bis, tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, anche mediante l'uso dei mezzi tecnici indicati nel primo comma, la fattura non deve essere emessa; su eventuali altri documenti rilasciati agli utenti, l'imposta non può essere comunque indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione.

     5. L'imposta dovuta per i servizi resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico mediante l'utilizzo di gettoni e monete, ancorché riscossa tramite soggetti terzi, è assolta dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base di registrazioni automatizzate appositamente predisposte su supporti cartacei oppure su supporti magnetici o di immagini, riportanti le risultanze fornite periodicamente dagli appositi organi di rilevazione del traffico e recanti l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta. Per i servizi resi attraverso l'uso degli altri mezzi tecnici indicati al comma 1, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale annota su appositi registri oppure su supporti magnetici o di immagini, entro il mese successivo, l'ammontare globale dei corrispettivi giornalieri con riferimento alla data dell'incasso. Qualora l'annotazione sia eseguita, anteriormente all'incasso, con riferimento alla data di consegna o spedizione dei suddetti mezzi tecnici, l'operazione si considera effettuata all'atto della consegna o spedizione ma, in tal caso, per successiva riduzione dell'imponibile o dell'imposta le annotazioni precedentemente eseguite possono essere rettificate nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     6. Qualora il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale o comunque l'esercente dei servizi di telecomunicazione domiciliato o residente fuori della Comunità economica europea ovvero domiciliato o residente nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non abbia nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma, dell'articolo 17, del medesimo decreto, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta sono assolti dai soggetti terzi che provvedono alla vendita o distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici di cui al comma 1.

     7. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per i servizi relativi all'esercizio dei posti ed apparati pubblici di telecomunicazione e per le operazioni connesse, nonché per tutti i compensi per le operazioni di cui al primo comma da chiunque effettuate, l'imposta è assolta unitariamente dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i documenti di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario o codice seriale assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione; ai soggetti esercenti i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione, nonché a quelli che effettuano le predette attività non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal titolo II del richiamato decreto [2].

 

          Art. 5. Registrazioni riepilogative.

     1. Le risultanze delle registrazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4 sono annotate in apposite registrazioni riepilogative da predisporre entro il termine previsto per le annotazioni di liquidazione di cui al successivo articolo 6.

     2. L'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2215 del codice civile è richiesto unicamente per le registrazioni riepilogative.

 

          Art. 6. Liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici.

     1. Le liquidazioni e i versamenti periodici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono essere eseguiti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare; entro tale mese devono essere presentate le relative dichiarazioni periodiche. Ai fini delle predette liquidazioni e dichiarazioni periodiche deve tenersi conto di tutte le operazioni per le quali le registrazioni devono eseguirsi in relazione al periodo cui le stesse si riferiscono.

 

          Art. 7. Fatturazione per conto.

     1. I corrispettivi dei servizi di telecomunicazione e delle altre operazioni di cui agli articoli 1 e 2, resi attraverso la messa a disposizione di reti di telecomunicazione, comprese le forniture di informazioni rese agli utenti da terzi, nonché i corrispettivi di altre operazioni finalizzate o comunque connesse alla loro prestazione, possono essere fatturati o addebitati agli utenti dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale, per conto dei soggetti che li effettuano. Per i corrispettivi dei servizi di cui al presente articolo, resi attraverso posti ed apparati pubblici di telecomunicazione, assoggettati unitariamente ad imposta con l'aliquota prevista dall'articolo 123-bis della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota d'imposta relativa agli addebiti effettuati per conto di terzi è attribuita agli stessi dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale nella misura corrispondente alla predetta aliquota.

     2. Entro i termini previsti dal comma uno dell'articolo 3, il titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale provvede a comunicare ai soggetti per conto dei quali ha emesso le fatture o effettuato gli addebiti, l'ammontare dei corrispettivi e della relativa imposta ad essi attribuibili.

 

          Art. 8. Altre disposizioni applicabili.

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 9. Abrogazione.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 aprile 1978 e nel decreto ministeriale 11 marzo 1996.

     2. I riferimenti alle disposizioni dei predetti decreti ministeriali 13 aprile 1978 e 11 marzo 1996, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 41 bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[2] Comma così modificato dall'art. 41 bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.