Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/12/1972 |
Numero: | 788 |
Sommario |
Art. 1. I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che scadono nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 98.1.27470 - D.L. 18 dicembre 1972, n. 788 [1] .
Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
(G.U. 17 febbraio 1973, n. 44)
I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari che scadono nel periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 30 giugno 1974 sono prorogati fino a tale data tanto per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti [2] .
Sono altresì prorogati, per i tributi di cui al comma precedente e per il periodo e fino alla data ivi indicati, i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributarie, alla impugnazione delle decisioni di dette Commissioni ed alla proposizione delle azioni dinanzi ai giudici ordinari a seguito delle decisioni stesse [3] .
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.