§ 9.5.33 - D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93.
Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:09/04/2003
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria.
Art. 3.  Informazione delle autorità di vigilanza.
Art. 4.  Pubblicazione.
Art. 5.  Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorità di vigilanza.
Art. 6.  Trattamento dei crediti di assicurazione.
Art. 7.  Surrogazione a un regime di garanzia.
Art. 8.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 9.  Pubblicazione.
Art. 10.  Informazione dei creditori noti.
Art. 11.  Diritto di insinuazione dei crediti.
Art. 12.  Informazione regolare dei creditori.
Art. 13.  Effetti su taluni contratti e diritti.
Art. 14.  Diritti reali dei terzi.
Art. 15.  Riserva di proprietà.
Art. 16.  Compensazione.
Art. 17.  Mercati regolamentati.
Art. 18.  Atti pregiudizievoli.
Art. 19.  Tutela del terzo acquirente.
Art. 20.  Procedimenti pendenti.
Art. 21.  Amministratori e liquidatori.
Art. 22.  Annotazione in pubblico registro.
Art. 23.  Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 9.5.33 - D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93. [1]

Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

(G.U. 29 aprile 2003, n. 98)

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è aggiunta la seguente lettera:

     "aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".

     2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:

     "bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.".

 

          Art. 2. Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria.

     1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri.

     1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.".

 

          Art. 3. Informazione delle autorità di vigilanza.

     1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

     "1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.".

 

          Art. 4. Pubblicazione.

     1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

     "13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

     13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.".

 

          Art. 5. Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorità di vigilanza.

     1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.".

     2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.".

 

          Art. 6. Trattamento dei crediti di assicurazione.

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.".

     2. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.".

     3. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso.".

     4. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso".

     5. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali.

     6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso.

     6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP.

     6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.".

     6. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali.

     6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso.

     6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP.

     6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.".

 

          Art. 7. Surrogazione a un regime di garanzia.

     1. All'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.".

 

          Art. 8. Revoca dell'autorizzazione.

     1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     "6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate.".

     2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     "6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate.".

 

          Art. 9. Pubblicazione.

     1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.".

     2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.".

 

          Art. 10. Informazione dei creditori noti.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

     "Art. 66-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando è dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorità di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilità finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorità legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

     3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 è redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilità di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

     4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro può insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Invito all'insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

     "Art. 77-bis (Informazione dei creditori noti). - 1. Quando è dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorità di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilità finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

     2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorità legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

     3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 è redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilità di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

     4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro può insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".".

 

          Art. 11. Diritto di insinuazione dei crediti.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-bis è inserito il seguente:

     "Art. 66-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti.

     2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica.

     3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-bis è inserito il seguente:

     "Art. 77-ter (Diritto di insinuazione dei crediti). - 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti.

     2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica.

     3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.".

 

          Art. 12. Informazione regolare dei creditori.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-ter è inserito il seguente:

     "Art. 66-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie.

     2. L'ISVAP, qualora le autorità degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-ter è inserito il seguente:

     "Art. 77-quater (Informazione regolare dei creditori). - 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie.

     2. L'ISVAP, qualora le autorità degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.".

 

          Art. 13. Effetti su taluni contratti e diritti.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

     "Art. 67-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonché di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:

     a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;

     b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;

     c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

     "Art. 78-bis (Effetti su taluni contratti e diritti). - 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonché di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:

     a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;

     b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;

     c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.".

 

          Art. 14. Diritti reali dei terzi.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-bis è inserito il seguente:

     "Art. 67-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

     2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

     a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

     b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

     c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

     d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

     3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

     4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-bis è introdotto il seguente:

     "Art. 78-ter (Diritti reali di terzi). - 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

     2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

     a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

     b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

     c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

     d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

     3. E' assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

     4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".

 

          Art. 15. Riserva di proprietà.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-ter è inserito il seguente:

     "Art. 67-quater (Riserva di proprietà). - 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica.

     2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-ter è inserito il seguente:

     "Art. 78-quater (Riserva di proprietà). - 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica.

     2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".

 

          Art. 16. Compensazione.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-quater è inserito il seguente:

     "Art. 67-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullità o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-quater è inserito il seguente:

     "Art. 78-quinquies (Compensazione). - 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullità o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.".

 

          Art. 17. Mercati regolamentati.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

     "Art. 68-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

     2. Resta ferma la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

     "Art. 79-bis (Mercati regolamentati). - 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

     2. Resta ferma la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.".

 

          Art. 18. Atti pregiudizievoli.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-quinquies è inserito il seguente:

     "Art. 67-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non è possibile proporre azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-quinquies è inserito il seguente:

     "Art. 78-sexies (Atti pregiudizievoli). - 1. Non è possibile proporre azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.".

 

          Art. 19. Tutela del terzo acquirente.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-sexies è inserito il seguente:

     "Art. 67-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché dopo l'apertura della procedura di liquidazione, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilità di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro, o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile ovvero presso il quale è tenuto il registro o il conto o il sistema.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-sexies è inserito il seguente:

     "Art. 78-septies (Tutela del terzo acquirente). - 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché dopo l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilità di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile ovvero presso il quale è tenuto il registro o il conto o il sistema.".

 

          Art. 20. Procedimenti pendenti.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-septies è inserito il seguente:

     "Art. 67-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-septies è inserito il seguente:

     "Art. 78-octies (Procedimenti pendenti). - 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.".

 

          Art. 21. Amministratori e liquidatori.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-quater è inserito il seguente:

     "Art. 66-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori). - 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorità di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorità stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

     2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro può essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.

     3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione.

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine.

     5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorità di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalità di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi è comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonché la possibilità di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-quater è inserito il seguente:

     "Art. 77-quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori). - 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorità di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorità stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

     2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro può essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.

     3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione.

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine.

     5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorità di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalità di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi è comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonché la possibilità di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.".

 

          Art. 22. Annotazione in pubblico registro.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-quinquies è inserito il seguente:

     "Art. 66-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorità dello Stato membro d'origine, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione ove previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica.

     2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-quinquies è inserito il seguente:

     "Art. 77-sexies (Annotazioni in pubblici registri). - 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorità dello Stato membro d'origine, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica, nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica.

     2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.".

 

          Art. 23. Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi.

     1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 101 è inserito il seguente:

     "Art. 101-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorità competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.".

     2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente:

     "Art. 115-bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali). - 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 93, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorità competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.".

 

          Art. 24. Entrata in vigore.

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti.


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.