§ 9.5.4 - D.Lgs.C.P.S. 4 ottobre 1946, n. 404.
Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:04/10/1946
Numero:404


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’esercizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni non è consentito alle imprese nazionali ed estere che possiedano un capitale [...]
Art. 2.      Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all’entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all’aumento [...]
Art. 3.      Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano
Art. 4.      E’ elevato a lire cinque milioni il capitale minimo stabilito dall’art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, per l’esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi [...]
Art. 5.      A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall’art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 9.5.4 - D.Lgs.C.P.S. 4 ottobre 1946, n. 404. [1]

Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici.

(G.U. 17 dicembre 1946, n. 287).

 

Art. 1.

     A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’esercizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni non è consentito alle imprese nazionali ed estere che possiedano un capitale sociale o se trattasi di società di mutua assicurazione, un fondo di garanzia inferiore:

     a) a lire cento milioni, di cui almeno metà versato, quando l’esercizio comprenda le assicurazioni sulla vita e le capitalizzazioni;

     b) a lire cinquanta milioni, di cui almeno metà versato, quando l’esercizio sia limitato all’assicurazione contro i danni e comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

     c) a lire venticinque milioni, di cui almeno metà versato, quando siano escluse dall’esercizio le assicurazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ma vi siano comprese quelle contro uno o più dei seguenti rischi: infortuni, malattie, responsabilità civile, grandine e furti;

     d) a lire dieci milioni, di cui almeno metà versato, per l’esercizio di tutti gli altri rami non specificati nelle precedenti lettere a), b) e c).

     Alle imprese che esercitano uno solo dei rami contemplati nella precedente lettera d) potrà essere consentito, con decreto del Ministro per l’industria e per il commercio, che il capitale sociale o fondo di garanzia, sia limitato ad una somma minore purché non inferiore a lire cinque milioni.

 

     Art. 2.

     Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione che operano all’entrata in vigore del presente decreto dovranno, entro il 31 dicembre 1947, provvedere all’aumento necessario perché il capitale sociale o fondo di garanzia non risulti inferiore ai due quinti delle misure indicate nel precedente art. 1. Le imprese stesse dovranno fornire non oltre il 31 gennaio successivo, al Ministero dell’industria e del commercio, la prova di avere ottemperato all’obbligo stabilito dal presente articolo.

     Contro le imprese inadempienti si procederà a norma degli articoli 46 e seguenti del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché delle successive disposizioni integrative, modificative e regolamentari.

     Tali norme saranno applicabili in quanto non risultino incompatibili con quelle contenute negli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano:

     a) alle imprese già autorizzate ad operare in Italia e che siano in esercizio da oltre un decennio al 31 dicembre 1947;

     b) alle società di mutua assicurazione contro i rischi trasporti già autorizzate e che operano solo nella circoscrizione marittima ove hanno sede;

     c) alle imprese di assicurazione contro i danni che operano nell’ambito della provincia ove hanno la sede in uno dei rami non specificatamente indicati nel precedente art. 1, sempre che l’ammontare dei premi annui non superi in ogni singolo comune la somma di lire 150.000.

     L’esenzione prevista dalla precedente lettera a) si intende limitata ai rami di assicurazione che l’impresa ha legalmente esercitato durante tutto il decennio ed a quelli il cui esercizio, pure essendo stato autorizzato successivamente, non richieda a norma del precedente art. 1 il possesso di un capitale minimo superiore a quello previsto per i rami esercitati durante tutto il decennio.

 

     Art. 4.

     E’ elevato a lire cinque milioni il capitale minimo stabilito dall’art. 6 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, per l’esercizio della gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi assunta con impegno di corrispondere utili sulla gestione stessa.

     Alle società o enti comunque costituiti i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, esercitano l’attività suddetta con un capitale minore di lire cinque milioni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 2 a meno che non ricorrano le condizioni previste dal primo comma lettera a) dell’art. 3 nel qual caso gli enti stessi sono esenti dall’obbligo di aumentare il capitale.

 

     Art. 5.

     A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto la cauzione ed il fondo iniziale della riserva matematica previsti dall’art. 23 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono elevati rispettivamente a lire un milione e tre milioni.

     Sono altresì elevate a lire seicentomila ed a lire un milione e cinquecentomila le misure minime stabilite dall’art. 2 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, per la cauzione dovuta rispettivamente per l’esercizio di un solo ramo o di più rami di assicurazione contro i danni.

     L’esenzione dall’obbligo di costituire la cauzione stabilita dal terzo comma dell’articolo sopra richiamato per le società di mutua assicurazione e per le società cooperative che operano in un solo comune, avrà luogo quando l’importo annuo dei premi o contributi raggiunto dalla società non superi lire centomila per ogni ramo e lire cinquecentomila complessivamente.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Ratificato dall’articolo unico (Allegato 10) della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.