§ 9.5.1 - R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918.
Assicurazione contro le malattie per la gente di mare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:23/09/1937
Numero:1918


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 


§ 9.5.1 - R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918. [1]

Assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

(G.U. 27 novembre 1937, n. 275).

 

Art. 1.

     E’ obbligatoria l’assicurazione per le malattie per tutte le persone componenti l’equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo [2].

     Agli effetti del presente decreto si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici.

 

     Art. 2.

     Sono considerati datori di lavoro gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

     Per i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori è considerato datore di lavoro la società concessionaria dei servizi radiotelegrafici di bordo.

 

     Art. 3.

     Sono considerate componenti d’equipaggio di una nave, ai sensi dell’art. 1, le persone regolarmente iscritte sul ruolo d’equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave.

 

     Art. 4.

     L’assicurazione di cui al presente decreto è esercitata dalle casse previste dall’art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, ciascuna per il proprio territorio di giurisdizione.

     Dette casse assumono la denominazione di “casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie”; nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse [3].

 

     Art. 5.

     L’assicurazione ha inizio dal giorno in cui l’assicurato è imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento [4].

     L’assicurazione ha altresì effetto durante il viaggio compiuto dall’assicurato per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale è stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l’assicurato trovavasi al momento della chiamata per l’imbarco, purché nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione l’itinerario prestabilito.

 

     Art. 6.

     L’assicurazione dà diritto:

     a) all’assistenza medico-chirurgica gratuita, compreso il ricovero ospedaliero, ed alla somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici per tutte le malattie, escluse quelle celtiche e veneree, manifestatesi durante l’arruolamento, fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno dall’annotazione di sbarco sul ruolo;

     b) ad una indennità giornaliera nella misura del 75 per cento del salario, calcolato a norma del secondo comma dell’art. 10, per la durata delle prestazioni di cui alla lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244; per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del 60 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244 [5].

     In caso di ricovero in un istituto di cura le casse marittime hanno facoltà di ridurre l’indennità giornaliera del valore della panatica, purché il marittimo non abbia moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui all’art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o non abbia a proprio carico ascendenti: in tutti i casi l’indennità così liquidata non può essere inferiore alla metà dell’indennità normale, comprensiva della panatica.

 

     Art. 7.

     Il personale arruolato su piroscafi o motonavi addetti al traffico, muniti di carte di bordo, o su rimorchiatori d’alto mare, o su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il canale di Suez e gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli, è assicurato anche per le seguenti prestazioni, oltre quelle previste nell’articolo precedente:

     a) assistenza medico-chirurgica gratuita e somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici sino al massimo di un anno dall’annotazione durante l’arruolamento e entro ventotto giorni dallo sbarco, e per tutte le altre malattie che si manifestano entro il predetto termine di ventotto giorni, semprechè sia dimostrato che durante tale periodo il marittimo non abbia lavorato presso altri datori di lavoro. Il ricovero ospedaliero è in ogni caso limitato a ventotto giorni;

     b) una indennità giornaliera pari a quella stabilita dall’articolo precedente per tutta la durata delle prestazioni stesse, nei casi in cui la malattia impedisce totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244 [6].

     Tale indennità è dovuta nella misura del 50 per cento del salario, quando si tratti di malattia celtica e venerea;

     c) assistenza ostetrica ed una indennità giornaliera pari a quella stabilita dall’articolo precedente, nelle ultime quattro settimane della gestazione e nelle quattro settimane dopo il parto o l’aborto per i casi di parto maturo, di parto prematuro o di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuti rispettivamente entro nove, sei e tre mesi dalla annotazione di sbarco sul ruolo.

     Le prestazioni di cui al presente articolo sono dovute ai marittimi stranieri arruolati su navi mercantili nazionali, quando esista al riguardo un trattamento di reciprocità.

 

     Art. 8.

     Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte della cassa marittima anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente decreto.

 

     Art. 9.

     Le prestazioni contemplate dal presente decreto sono corrisposte in base agli accertamenti ed alle prescrizioni del medico fiduciario della cassa marittima o del sanitario da essa designato.

     Il riconoscimento delle condizioni di inabilità al lavoro agli effetti degli articoli 6 e 7 spetta alla cassa marittima.

     Contro i provvedimenti della cassa per le prestazioni di natura sanitaria è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 32 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

 

     Art. 10.

     L’indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo. Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7, insorti dal 1° gennaio 2024, l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti [7].

     Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

     La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile.

     L’indennità giornaliera è pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni.

     Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla cassa marittima.

     In caso di sbarco di un ammalato in un porto del regno non vi è obbligo di deposito delle spese di cura e di risparmio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d’accordo con l’ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto ufficio, oltre le spese suddette anche acconti sulle indennità per inabilità temporanea per il periodo che l’ufficio stesso stabilirà.

 

     Art. 11.

     L’indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello in cui è apposta sul ruolo l’annotazione di sbarco.

     Per le malattie che si manifestano dopo lo sbarco l’indennità decorre dal quarto giorno successivo a quello della denuncia, da parte dell’assicurato, della malattia debitamente accertata dalla cassa marittima [8].

 

     Art. 12.

     Quando sia necessario il ricovero in un istituto di cura, la spesa di spedalità per gli assicurati è assunta dalla cassa, la quale ha diritto di fare eseguire visite di controllo da propri medici fiduciari ai marittimi ricoverati.

     Se il ricovero sia fatto in ospedali civili del regno, delle colonie, dei possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranità dello Stato, sarà applicata per la spesa di degenza, quando non sia stata stipulata apposita convenzione, la tariffa minima in vigore presso gli ospedali stessi nei riguardi di ricoverati a spese di altri enti di previdenza, di assistenza o di beneficenza.

 

     Art. 13.

     L’ammalato che senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi alle cure disposte dalla cassa marittima o elude le cure medesime, perde il diritto alle prestazioni assicurative.

     L’accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione è demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell’art. 32 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con i modi e termini ivi stabiliti.

 

     Art. 14.

     Qualora la cassa marittima abbia fondati motivi di ritenere che la malattia sia conseguenza diretta di ubriachezza, ovvero sia stata contratta od aggravata intenzionalmente, può negare all’assicurato la corresponsione dell’indennità, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge e fatto salvo all’assicurato il ricorso ai sensi dell’art. 32 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Nel caso previsto dal presente articolo, la cassa ha facoltà di concedere alla moglie e ai figli viventi a carico dell’assicurato un assegno alimentare in misura non inferiore a un terzo della indennità che sarebbe spettata all’assicurato stesso [9].

 

     Art. 15.

     Agli effetti della determinazione del periodo massimo per il quale sono dovute le prestazioni assicurative, la malattia che recidiva entro sessanta giorni dalla sua guarigione o che si manifesta nello stesso termine come conseguenziale della precedente si considera continuativa.

     Non sono calcolati i periodi precedenti di cura per i quali l’ammalato non abbia percepito indennità.

     Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni per i soli periodi di acutizzazione.

 

     Art. 16. [10]

     In caso di morte per malattia, nel periodo coperto dall’assicurazione ai sensi del presente decreto, sono dovuti alle persone indicate nel penultimo comma dell’art. 27 del Regio Decreto 17 agosto 1935, n. 176, gli stessi assegni stabiliti nell’ultimo comma dell’articolo medesimo.

 

     Art. 17.

     Si provvede agli scopi di cui al presente decreto mediante contributi a totale carico dei datori di lavoro per le prestazioni di cui agli articoli 6 e 16.

     Per le prestazioni di cui all’art. 7 si provvede mediante contributo per metà carico del datore di lavoro e per metà a carico dei lavoratori delle navi indicate nel primo comma di detto articolo.

     Il contributo è pari alla metà di quello che sarà stabilito in base alla disposizione del comma precedente quando si tratta di personale di stato maggiore, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da regolamenti organici o da contratti collettivi di lavoro che assicurino al personale stesso un trattamento economico superiore a quello stabilito dal presente decreto [11].

     Per i primi due anni di gestione il contributo è fissato complessivamente nella misura del 2 per cento del salario e, per il personale di cui al comma precedente, nella misura dell’1 per cento [12].

     Per i primi due anni di gestione tale contributo è fissato complessivamente nella misura del 2 per cento del salario percepito dagli assicurati.

     I datori di lavoro sono tenuti al versamento anche della parte di contributo a carico degli assicurati, che è da essi trattenuta sul salario corrisposto agli assicurati stessi.

     Il datore di lavoro, il quale mediante ritenute sul salario, dirette o indirette, sia in denaro che in natura, fa concorrere gli assicurati nella spesa per i contributi posti a proprio carico, è punito con l’ammenda sino a lire diecimila.

 

     Art. 18.

     Ai fini dell’applicazione del presente decreto il capitano o padrone preposto al comando della nave deve denunciare alla cassa marittima competente i casi di malattia che si verificano nel personale dipendente. La denuncia deve essere corredata da un certificato rilasciato dal medico di bordo, o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nello Stato sia all’estero.

     La denuncia deve essere fatta entro due giorni dalla constatazione della malattia e, qualora la nave si trovi in navigazione, nel giorno del primo approdo.

     In ogni caso, quando la cura richiede che il marittimo sia sbarcato, la denuncia di cui ai commi precedenti deve essere fatta il giorno stesso dello sbarco.

     I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l’ammenda da lire 100 a lire 500.

 

     Art. 19.

     Per quanto riguarda gli obblighi derivanti ai datori di lavoro per effetto dell’assicurazione prevista dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel titolo II del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ivi comprese le disposizioni penali da tali norme prescritte.

     Il datore di lavoro che agli effetti dell’assicurazione infortuni abbia ottemperato agli obblighi di denuncia dell’inizio del rischio soggetto alla assicurazione e delle successive modificazioni o della cessazione del rischio medesimo, e di notifica delle mercedi per l’accertamento dei premi, è dispensato dall’obbligo di presentare separate notifiche agli effetti del presente decreto.

 

     Art. 20. [13]

     Agli assicurati, ai quali spettano a carico dell’istituto nazionale fascista della previdenza sociale le prestazioni dell’assicurazione per la tubercolosi, stabilite dal titolo II, capo VI, sez. II, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, le casse marittime corrispondono soltanto la differenza fra il trattamento economico previsto dal presente decreto e quello eventualmente spettante all’assicurato ai sensi del predetto regio decreto-legge .

 

     Art. 21.

     Alle casse marittime può dal ministero dell’interno essere affidata la gestione dei dispensari antivenerei governativi portuali, istituiti a norma dell’art. 300 del testo unico delle leggi sanitarie agli effetti dell’accordo internazionale di Bruxelles reso esecutorio nel regno con regio decreto 11 aprile 1936, n. 1133.

     In questo caso si intendono di diritto risolute le convenzioni in vigore per la gestione di detti servizi fra il ministero dell’interno ed altri enti o privati.

     Per la gestione dei servizi medesimi sarà dal ministero dell’interno stipulata con le casse marittime apposita convenzione, con la quale saranno fissati il contributo statale, le sedi dei dispensari, le norme per il funzionamento di essi e per l’assunzione dei dirigenti sanitari, nonché le modalità per l’eventuale coordinamento dei dispensari stessi con gli altri servizi sanitari delle casse.

 

     Art. 22.

     Le casse marittime sono autorizzate a provvedere anche alla assicurazione del trattamento più favorevole eventualmente contemplato per gli assicurati da regolamenti organici o contratti collettivi di lavoro, secondo le norme stabilite dagli statuti delle casse medesime.

     Le casse sono autorizzate ad assumere, nei limiti della propria competenza territoriale, assicurazioni collaterali di assistenza ai marittimi in caso di malattia.

 

     Art. 23.

     Le casse marittime possono assumere l’assistenza ai familiari degli assicurati per tutti o alcuni dei compartimenti marittimi compresi nel territorio di propria competenza.

     In tal caso tutti gli assicurati debbono concorrere con contributi da determinarsi su proposta della cassa marittima dal ministero delle corporazioni di concerto con quello delle comunicazioni, alla formazione di un fondo per l’assistenza suddetta.

     Tale contributo sarà dai datori, di lavoro trattenuto sui salari e versato alla cassa.

     Sono considerati familiari dell’assicurato per il diritto alla assistenza, in quanto con lui coabitanti e non assicurati per le malattie presso altri enti, il coniuge, i figli anche naturali fino all’età di diciotto anni o che siano inabili permanentemente al lavoro, nonché i genitori ad esclusivo carico dell’assicurato medesimo.

     L’assistenza comprende tutte le prestazioni sanitarie previste dall’art. 7, fatta eccezione del ricovero ospedaliero.

     Le categorie di assicurati che potranno essere ammesse all’assistenza ai familiari, nonché la misura e le modalità dell’assistenza stessa, saranno determinate dagli statuti delle casse marittime.

 

     Art. 24.

     Per la gestione delle assicurazioni previste dal presente decreto, le casse marittime godono degli stessi benefici, privilegi, ed esenzioni tributarie previsti per la gestione delle assicurazioni da esse esercitate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile.

 

     Art. 25.

     Il credito per le indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per nessun titolo, né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per le spese di giudizio alle quali l’assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.

 

     Art. 26.

     Le casse marittime devono rimborsare agli armatori le spese anticipate dai comandanti delle navi ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 e provvedere agli altri oneri relativi, essendo a loro carico la spesa di cura e di rimpatrio relativa al marittimo sbarcato per malattia o per infortunio, nella misura e con le norme previste dal presente decreto, dal codice per la marina mercantile, dal relativo regolamento e dal codice di commercio.

 

     Art. 27.

     Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima indicati nell’art. 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai quali sia derivata inabilità temporanea assoluta, l’indennità giornaliera da corrispondersi ai sensi dell’art. 23 del decreto medesimo è calcolata nella misura stabilita dall’art. 6 e nei modi indicati dall’art. 10 del presente decreto [14].

 

     Art. 28.

     Salvo il disposto degli art. 9, 13 e 14, nel caso di controversie sul diritto alle prestazioni di cui al presente decreto si applicano le norme contenute nel titolo VI del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     Tuttavia, fino a quando, ai sensi dell’art. 75 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non sia stabilita la data di entrata in vigore delle disposizioni del titolo VI del medesimo regio decreto, continueranno ad avere applicazione, per la risoluzione delle controversie di cui al comma precedente, le disposizioni dell’art. 27 della legge 10 gennaio 1929, n 65. Con il regio decreto preveduto nel citato art. 75 o con altro successivo saranno stabilite le norme transitorie e ogni altra norma che potrà occorrere per l’attuazione del predetto titolo VI riguardo alle controversie sovramenzionate.

     Si applicano anche nei riguardi delle casse marittime le disposizioni dell’art. 26 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276.

 

     Art. 29.

     Qualunque patto inteso ad eludere o limitare a danno degli assicurati l’applicazione del presente decreto è nullo.

     Le funzioni di assistenza agli assicurati sono esercitate esclusivamente dalle competenti organizzazioni sindacali con le norme di cui all’art. 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e art. 89 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

 

     Art. 30.

     Le casse marittime tengono gestioni separate per le varie forme assicurative, secondo le norme che saranno stabilite dagli statuti.

 

     Art. 31.

     L’azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell’annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l’arruolamento, e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco.

 

     Art. 32.

     Con regolamento da approvarsi con regio decreto, su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con i ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni, saranno stabilite le norme per l’esecuzione del presente decreto, da emanarsi ai sensi dell’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

     Per la violazione delle norme del regolamento predetto potrà essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell’ammenda fino a lire 2000.

 

     Art. 33.

     La vigilanza sull’applicazione del presente decreto è esercitata dalle autorità marittime o consolari analogamente a quanto è stabilito per la vigilanza sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima. Sono applicabili al riguardo tutte le disposizioni del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

 

     Art. 34.

     Con la data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

la legge 10 gennaio 1929, n. 65, per quanto riguarda la gente del mare, salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell’art. 28;

     gli art. 537 e 538 del codice di commercio per la parte contemplata nel presente decreto;

     ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

     L’art. 538 del codice di commercio è abrogato altresì per la parte contemplata dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

     All’art. 42 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale è aggiunta la seguente disposizione:

     “9° le donne arruolate su navi mercantili nazionali”.

 

     Art. 35.

     All’art. 19 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: “o per raggiungere la loro residenza nel caso in cui l’arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi motivo in altra località” sono sostituite le altre; “o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l’imbarco”.

 

     Art. 36.

     L’entrata in vigore delle norme contenute nell’art. 23 del presente decreto sarà determinata anche per i singoli compartimenti con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per le comunicazioni, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

     Art. 37.

     Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1937-XV, sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1938, n. 831.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[5] Lettera già modificata dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 156, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 156, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[10] Articolo già modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831e così ulteriormente modificato dall’ art. 2 della L. 1° giugno 1939, n. 1012.

[11] Comma così sostituito dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 24 aprile 1938, n. 831.