Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.2 assicurazioni contro i danni |
Data: | 15/02/1948 |
Numero: | 159 |
§ 9.2.1 - D.Lgs. 15 febbraio 1948, n. 159. [1]
Riduzione della aliquota dei premi da vincolare a cauzione per l'assicurazione del ramo grandine e del bestiame da macello.
(G.U. 25 marzo 1948, n. 71).
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio 1947, l'aliquota dei premi che le imprese di assicurazione debbono costituire in cauzione e vincolare a favore della massa degli assicurati viene ridotta:
1) al 15% per i rischi riguardanti le assicurazioni del bestiame da macello;
2) al 20% per i rischi riguardanti le assicurazioni contro i danni della grandine.
Le dette cauzioni non potranno comunque essere inferiori alle misure minime stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 5 del
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Ratificato dall'art. 1 della