Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.12 irap |
Data: | 02/11/1998 |
Numero: | 421 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 95.12.12 - D.M. 2 novembre 1998, n. 421.
Regolamento recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
(G.U. 7 dicembre 1998, n. 286)
1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'articolo 30, comma 5, del
2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 40 del
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla
4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi oppure mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del
5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A della
6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante il sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17 e seguenti del
1. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicati nel presente regolamento, provvedono a versare l'acconto dell'imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all'articolo 16, comma 2, del
2. In fase di prima attuazione del presente regolamento il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 è eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.
1. I soggetti indicati nell'articolo 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del
2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la compensazione eseguita è evidenziata in sede di dichiarazione annuale.
3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. La Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive eseguiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento. La periodicità degli invii, il contenuto informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti, sentita la conferenza Stato-regioni, d'intesa con la Banca d'Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.
2. L'Ente Poste italiane invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui all'articolo 1, commi 4 e 6. La periodicità degli invii, il contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione approvata secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del
1. L'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, comma 2, del
1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sostituiscono quelle dei corrispondenti articoli del decreto del Ministro delle finanze 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998.
Allegato.
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 4 quater del
[2] Comma così modificato dall'art. 4 quater del