§ 95.10.22 - D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460.
Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:31/07/1996
Numero:460


Sommario
Art. 1.  Oggetto dell'adesione ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Criteri di applicazione.
Art. 3.  Modalità dell'accertamento con adesione.
Art. 4.  Effetti dell'adesione.
Art. 5.  Disposizioni transitorie.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 95.10.22 - D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460.

Regolamento per l'attuazione delle disposizioni previste in materia di accertamento con adesione, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(G.U. 6 settembre 1996, n. 209).

 

     Art. 1. Oggetto dell'adesione ed ambito di applicazione.

     1. Agli effetti delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale e straordinaria, può formare oggetto di adesione il maggior valore o il valore venale dei beni e dei diritti stabilito dall'ufficio e suscettibile di rettifica secondo le singole leggi d'imposta, compresi i valori dei fabbricati e dei terreni diversi dalle aree edificabili dichiarati in misura inferiore a quella risultante su base catastale. Può formare oggetto di adesione, purché suscettibile di rettifica, anche il valore iniziale agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dichiarato in misura superiore a quella risultante su base catastale. L'adesione ha effetto per tutti i tributi dovuti dai contribuenti, relativamente a ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

     2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, forma oggetto di definizione con adesione come se fosse un atto distinto.

     3. L'adesione è ammessa anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento successivo alla liquidazione dell'imposta principale, nonché durante la pendenza del termine per l'impugnativa da parte di almeno uno degli obbligati anche se lo stesso termine sia già decorso per alcuno degli obbligati medesimi, cui sia stato notificato l'avviso di accertamento in tempi diversi. Sono esclusi dall'adesione i valori dei beni, compresi i relativi diritti, per i quali risulti impugnato, anche da uno solo dei contribuenti, l'avviso di accertamento di valore o di maggior valore nonché i fabbricati per i quali il contribuente ha chiesto, nel rispetto delle condizioni prescritte, di avvalersi della determinazione del valore su base catastale ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154.

     4. Sono escluse le adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

 

          Art. 2. Criteri di applicazione.

     1. Per le aree edificabili ed i diritti reali su di esse, i criteri per la determinazione del valore oggetto dell'adesione sono stabiliti sulla base di appositi prospetti predisposti dagli uffici unici delle entrate competenti per territorio di intesa con gli uffici del territorio e trasmessi alle direzioni regionali delle entrate. In tali prospetti sono indicati i valori medi di mercato nelle varie aree geografiche omogenee, sulla base degli indici di edificabilità e della destinazione secondo le risultanze degli strumenti urbanistici. L'ufficio unico delle entrate determina, in contraddittorio con il contribuente, il valore tenendo conto in particolare:

     a) della edificabilità del terreno risultante dalle certificazioni rilasciate dal comune competente;

     b) dei valori già definiti nel triennio precedente per terreni aventi le medesime caratteristiche;

     c) della esistenza di concessione ad edificare;

     d) delle convenzioni comunque intercorse con il comune.

     2. Per gli altri immobili e per i diritti reali su di essi, i criteri per la determinazione del valore oggetto dell'adesione sono stabiliti su base catastale ovvero sulla base di appositi prospetti redatti ai sensi del comma 1. In tali prospetti sono indicati i valori medi di mercato nelle varie aree geografiche omogenee, individuati dagli uffici del territorio sulla base dei dati risultanti dall'osservatorio immobiliare per i comuni da esso considerati e mediante applicazione di opportuni coefficienti di ragguaglio per i rimanenti comuni. Per i terreni agricoli i predetti valori sono stabiliti sulla base dei valori agricoli medi determinati, per ciascun comune dalla competente commissione provinciale. L'ufficio unico delle entrate determina, in contraddittorio con il contribuente, il valore tenendo conto in particolare:

     a) dei valori definiti nel triennio precedente per immobili aventi le medesime caratteristiche;

     b) della vetustà, del degrado e dello stato di manutenzione del fabbricato;

     c) della ubicazione dell'immobile;

     d) dell'eventuale stato locativo o di affittanza;

     e) dell'effettiva destinazione del terreno.

     3. I valori risultanti dagli appositi prospetti di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati periodicamente in base all'andamento del mercato immobiliare.

     4. Per le aziende e per i diritti reali su di esse il valore di avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti situazioni:

     a) l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;

     b) l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento della attività stessa;

     c) la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi.

 

          Art. 3. Modalità dell'accertamento con adesione.

     1. L'ufficio competente invia ai soggetti obbligati un invito a comparire nel quale sono indicate:

     a) l'atto, la denuncia o la dichiarazione cui si riferisce il valore suscettibile di adesione;

     b) l'invito a presentarsi in ufficio per definire l'accertamento con adesione;

     c) il giorno e il luogo della comparizione.

     2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto, anche da parte di uno solo degli obbligati, preclude l'accertamento con adesione. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perché possa avere luogo l'accertamento con adesione.

     3. L'adesione deve essere effettuata da tutte le parti contraenti, nonché da tutti gli obbligati, mediante redazione di apposito atto scritto - in duplice esemplare - contenente l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda.

     4. Per l'adesione il contribuente può farsi rappresentare con procura speciale non autenticata.

     5. L'adesione si perfeziona con il pagamento delle somme conseguentemente dovute da effettuare contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione medesimo, ferma restando la possibilità di dilazionare il pagamento nei modi e nei termini stabiliti dalle singole leggi di imposta. L'ufficio rilascia copia dell'atto di adesione.

 

          Art. 4. Effetti dell'adesione.

     1. Agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili il valore finale definito è assunto come valore iniziale per la successiva applicazione dell'imposta.

     2. A seguito dell'adesione, le sanzioni dovute per insufficiente dichiarazione di valore si applicano nella misura di un quarto del minimo stabilito dalle singole leggi di imposta per il caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento, calcolate sulla base del valore definito ai sensi dell'art. 2.

     3. Nel caso in cui l'accertamento con adesione sia effettuato successivamente alla notifica di un avviso di accertamento questo perde efficacia.

 

          Art. 5. Disposizioni transitorie.

     1. Le competenze attribuite dal presente regolamento agli uffici unici delle entrate ed agli uffici del territorio sono in via transitoria svolte dagli uffici del registro e dagli uffici tecnici erariali.

 

          Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.