Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/10/1987 |
Numero: | 434 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, [...] |
§ 98.1.26438 - Legge 26 ottobre 1987, n. 434.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, recante finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché autorizzazione alla corresponsione di anticipazioni al personale.
(G.U. 28 ottobre 1987, n. 252)
1. Il
All'articolo 1, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) relativamente agli anni 1988 e 1989, quanto a lire 510 miliardi per ciascuno dei detti anni con utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 e quanto a lire 435 miliardi per ciascuno dei detti anni mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 177 miliardi e lire 197 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1988 e 1989; "Onere per prepensionamento nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 198 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; "Aumento degli indennizzi previsti dalla
All'articolo 3, al comma 1, sono soppresse le parole: ",nonché da quelli che saranno recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, anche se in corso di registrazione presso la Corte dei conti".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.