| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 12. Banche e istituti di credito | 
| Capitolo: | 12.4 cassa depositi e prestiti | 
| Data: | 15/04/1965 | 
| Numero: | 344 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il primo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. L'art. 69 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è abrogato. | 
| Art. 3. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di [...] | 
§ 12.4.26 - L. 15 aprile 1965, n. 344.
Modificazioni alle norme del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, concernente i servizi della Cassa depositi e prestiti.
(G.U. 27 aprile 1965, n. 105).
     Il primo comma dell'art. 68 del testo unico approvato con 
(Omissis).
     L'art. 69 del testo unico approvato con 
     Su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro, la Cassa è autorizzata, per le sue occorrenze, a prelevare dai fondi dei conti correnti postali di cui al