§ 27.6.79 - Legge 6 marzo 1968, n. 192.
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:06/03/1968
Numero:192


Sommario
Art. 1.      La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'art. 1 della legge 27 [...]
Art. 2.      La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede


§ 27.6.79 - Legge 6 marzo 1968, n. 192.

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello statuto per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1971.

(G.U. 23 marzo 1968, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     La commisurazione del contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana, stabilita con l'art. 1 della legge 27 giugno 1962, n. 886, nell'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa in ciascun anno finanziario, è prorogata per l'ulteriore periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971.

 

          Art. 2.

     La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1971, nell'importo di lire 42.350 milioni.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

     a) quanto a lire 21 miliardi, per l'anno finanziario 1966, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;

     b) quanto a lire 42 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.