Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 27/06/1962 |
Numero: | 886 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno [...] |
Art. 2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 15 miliardi, a carico del fondo inscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione [...] |
§ 27.6.60 - Legge 27 giugno 1962, n. 886.
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.
(G.U. 25 luglio 1962, n. 186)
Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.
La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione, ai sensi dell'art. 3 del
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 15 miliardi, a carico del fondo inscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, per lire 15 miliardi a carico del capitolo n. 393 dell'esercizio 1961-62 e per lire 15 miliardi a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1962-63.
Alla differenza per questi due ultimi esercizi ed all'onere per gli esercizi successivi, si provvederà con una aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento legislativo concernente iniziative per lo sviluppo dei servizi presso le Amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.