§ 98.1.44597 - Circolare 22 marzo 2002, n. 56 .
Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/2002
Numero:56

§ 98.1.44597 - Circolare 22 marzo 2002, n. 56 .

Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti Medici 

e, p.c. 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio 

 

di Indirizzo e Vigilanza 

 

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale 

 

per l'accertamento e la riscossione 

 

dei contributi agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 è risultata pari al 2,7%.

Di conseguenza sono state rideterminate le fasce di reddito utili ai fini del calcolo dei contributi orari per i lavoratori domestici. Nella tabella di seguito riportata sono indicate le nuove fasce di reddito nonché gli importi dei contributi orari dovuti per l'anno 2002.

 

 

Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002 

 

Retribuzione 

Retribuzione 

Contributo 

Contributo 

Effettiva 

Oraria 

Orario 

Orario 

 

convenzionale 

con Cuaf 

senza Cuaf 

Fino a 24 ore settimanali 

Euro 

Euro 

Euro 

Fino a Euro 6,15 

5,46 

1,18 

1,01 

 

 

(0,25) 

(0,25) 

 

 

 

 

Oltre Euro 6,15 fino a 7,51 

6,15 

1,33 

1,14 

 

 

(0,29) 

(0,29) 

 

 

 

 

Oltre Euro 7,51 

7,51 

1,63 

1,39 

 

 

(0,35) 

(0,35) 

 

 

 

 

Più 24 ore settimanali 

3,97 

0,86 

0,74 

 

 

(0,19) 

(0,19) 

Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore 

 

Si fa presente, inoltre, che le aliquote contributive non sono cambiate, per cui i coefficienti di ripartizione sono gli stessi dell'anno 2001 (vedi circolare 22 marzo 2001, n. 71). In allegato vengono riportate, come di consueto, le tabelle analitiche dei contributi orari.

 

 

2. Denuncia dei lavoratori domestici all'INAIL.

Il decreto legislativo n. 38 del 2000, all'art. 14, comma 2, ha previsto l'obbligo per i datori di lavoro della denuncia dell'assunzione all'INAL (DNA) entro le 24 ore successive. Tale disposizione trova applicazione anche per l'assunzione di collaboratori domestici, fermo restando che il contributo dovuto all'INAIL continua ad essere riscosso dall'INPS.

In considerazione che la predetta norma obbliga i datori di lavoro a comunicare all'INAIL l'assunzione entro le 24 ore, si ritiene opportuno, per un maggior controllo della veridicità della sussistenza del rapporto di lavoro, che le Sedi richiedano agli interessati copia della ricevuta di detta denuncia o la data ed il numero dell'operatore per le denunce fatte per telefono al numero verde ed in caso negativo dovranno segnalare al predetto Istituto i nominativi, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di competenza (applicazione della sanzione amministrativa di 51,65 euro).

 

 

3. Permesso di soggiorno per lavoratori extra comunitari.

Fermo restando il termine di presentazione della denuncia del rapporto di lavoro, entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione, si precisa che per i lavoratori extra comunitari la denuncia deve essere presentata unitamente al permesso di soggiorno in corso di validità.

In attesa della ridefinizione del nuovo quadro normativo di cui al disegno di legge n. 2454/C, avente per oggetto «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo», approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, con particolare riguardo alla prevista possibilità di regolarizzazione di rapporti di lavoro domestici con persone di origine extracomunitaria, si ritiene utile richiamare l'attuale normativa in materia di permessi di soggiorno.

L'art. 22, comma 10, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1032,91 a euro 3098,74.

La violazione di tale articolo non fa venire meno, in virtù dell'art. 2126 del c.c., l'obbligo dello stesso datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, quello di versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali per il periodo in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata.

Pertanto nel caso di presentazione della domanda di iscrizione con permesso di soggiorno scaduto o non valido, la domanda dovrà essere accettata e, prima della definizione della stessa, dovrà essere fatta immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.

Nel frattempo sulle ricevute della presentazione della domanda dovrà essere apposta la dicitura «LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO».

Per il direttore generale

F.to Prauscello

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

Lavoratori domestici

Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2002

 

 

Gestione 

Lavoratori domestici con C.U.A.F. 

Lavoratori domestici senza C.U.A.F. 

 

Aliquote 

Coefficienti 

Aliquote 

Coefficienti 

F.P.L.D. 

17,1275% 

0,790378 

14,9075% 

0,802773 

D.S. 

2,3125% 

0,106714 

2,1525% 

0,115913 

C.U.A.F. 

0,4800% 

0,022151 

 

 

MATERNITÁ 

0,2400% 

0,011075 

0,0000% 

0,000000 

I.N.A.I.L. 

1,31% 

0,060452 

1,31% 

0,070544 

Fondo garanzia trattamento fine  

 

 

 

 

rapporto 

0,20% 

0,009230 

0,20% 

0,010770 

TOTALE 

21,6700% 

1,000000 

18,5700% 

1,000000 

 

Nota: In base al D.Lgs. n. 446 del 1997, per effetto dell'introduzione dell'I.R.A.P., a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo T.B.C. dell'1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. A seguito dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e T.B.C. A seguito dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull'immigrazione), a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. L'art. 49 della legge n. 488 del 1999 dispone, dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione è confermata anche per l'anno 2002 dalla Legge finanziaria 2002. 

L'art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).