§ 98.1.43270 - Circolare 7 febbraio 2001, n. 32 .
Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Contributi dovuti nell'anno 2001 .


Settore:Normativa nazionale
Data:07/02/2001
Numero:32

§ 98.1.43270 - Circolare 7 febbraio 2001, n. 32 .

Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Contributi dovuti nell'anno 2001 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale per  

 

l'accertamento e la riscossione dei contributi 

 

agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa.

La legge 12 novembre 2000, n. 342 , pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, ha introdotto rilevanti innovazioni in ordine al trattamento fiscale dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative e, conseguentemente, in ordine ai criteri di imposizione dei contributi previdenziali dovuti, per dette collaborazioni, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Considerato che la norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001, si forniscono al riguardo le prime disposizioni di attuazione unitamente agli elementi necessari per la determinazione dei contributi dovuti alla prossima scadenza del 16 febbraio 2001.

 

 

2. Legge 21 novembre 2000, n. 342.

a) art. 34

L'art. 34 della legge in esame, ridefinendo i redditi da collaborazioni coordinate e continuative, li configura quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inserendo la lettera c bis) al comma 1 dell'art. 47 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.) La disposizione abroga, quindi, la lettera a) del comma 2 del successivo art. 49 ed il primo periodo del comma 8 dell'art. 50.

Il comma 3 del citato art. 34 dispone, quindi, che tutti i riferimenti all'art. 49, comma 2, lettera a) del T.U.I.R., concernenti redditi da lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative anteriormente emanate, devono intendersi come effettuati all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati al lavoro dipendente.

Risultano conseguentemente modificati i riferimenti alla normativa fiscale contenuti nella citata legge n. 335 del 1995 e relative disposizioni di attuazione; in particolare, diviene inoperante il rinvio all'art. 50, comma 8, del T.U.I.R., previsto, al fine dell'individuazione della base imponibile dei contributi previdenziali, dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281.

Resta comunque fermo il disposto dell'art. 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995, in base al quale il contributo previdenziale deve essere applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Nel nuovo contesto normativo il reddito imponibile ai fini dei contributi previdenziali dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è il reddito assimilato al lavoro dipendente, determinato ai sensi dell'art. 48 bis del T.U.I.R. e, quindi, stante il richiamo nello stesso contenuto, ai sensi dell'art. 48 che precede.

Consegue da quanto precede che i redditi in questione, costituiti dagli emolumenti corrisposti dal gennaio 2001, in virtù del principio di cassa, non costituiscono più redditi di lavoro autonomo e gli stessi non sono determinabili con le modalità già previste dall'art. 50, comma 8, del T.U.I.R. (importo lordo degli emolumenti, riduzione forfetaria del 5% a titolo di rimborso spese, ecc.) ora abrogato.

A tal riguardo preme preliminarmente evidenziare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 del T.U.I.R. non concorrono a formare il reddito, tra gli altri, i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore per effetto di disposizioni di legge. Ne consegue che i contributi dovuti alla gestione separata dovrebbero essere determinati sull'imponibile dichiarato ai fini I.R.P.E.F. dal collaboratore e, quindi, previa esclusione dei contributi stessi, per la quota di spettanza del lavoratore.

Tale evidente incongruenza è stata già sottoposta all'attenzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché sia stabilito, in analogia a quanto disposto per i lavoratori dipendenti dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che le somme ed i valori di cui al primo comma dell'art. 48 del T.U.I.R., ai fini dell'imposizione dei contributi previdenziali dovuti per i collaboratori coordinati e continuativi, s'intendano al lordo dei contributi stessi.

Nella attesa che il predetto Ministero faccia conoscere le determinazioni di competenza e considerata l'imminente scadenza del termine del 16 febbraio 2001, fissato per il versamento dei contributi dovuti sugli emolumenti erogati ai collaboratori nel mese di gennaio u.s. si autorizzano i committenti interessati a corrispondere, in via provvisoria e salvo eventuali conguagli, i contributi previdenziali sugli emolumenti erogati, determinati ai sensi dell'art. 48 del T.U.I.R., ma al lordo della quota del contributo a carico dei collaboratori.

La predetta deroga all'equiparazione tra imponibile previdenziale ed imponibile fiscale, provvisoriamente e come sopra disposta, concerne esclusivamente il trattamento da riservare ai contributi previdenziali; restano quindi ferme tutte le altre disposizioni contenute nell'articolo 48 ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo.

Nel far rinvio alle predette disposizioni ed alle determinazioni assunte in materia dal Ministero delle finanze (vedi anche circolare 16 novembre 2000, n. 207/E), si rammenta che costituiscono reddito imponibile tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali e che la determinazione in denaro dei predetti valori è disciplinata dai commi da 3 a 9 dell'art. 48 del T.U.I.R.

Le somme che, viceversa, non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito sono elencate nel comma 2 dell'art. 48 più volte citato. Si richiamano, a titolo meramente esemplificativo, le erogazioni liberali non superiori a lire 500.000, la somministrazione di vitto, le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti non superiori complessivamente a lire 4.000.000 nel periodo d'imposta, ecc.

Un cenno particolare meritano gli ulteriori criteri applicativi dettati dal Ministero delle finanze, con la recente circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001, in relazione al trattamento fiscale delle indennità di trasferta. Il predetto dicastero ha precisato che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 48, che detto trattamento disciplina, è necessario accertare se la prestazione lavorativa è stata resa fuori della sede di lavoro, fissata generalmente dal datore di lavoro nella lettera o contratto di assunzione.

Rilevato che per talune attività di collaborazione non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società, la circolare citata fa presente che in tali casi occorre far riferimento al domicilio fiscale del lavoratore e che tale criterio può essere utilizzato, ad esempio, per gli amministratori di società od enti, sempre che dall'atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro.

Sugli ulteriori aspetti innovativi della norma in esame appare sufficiente evidenziare, in questa sede, che la nuova definizione dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa contenuta nel comma 1, lettera c bis), dell'art. 47 del T.U.I.R., non considerando più tra i caratteri essenziali della collaborazione la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione, chiarisce definitivamente che possono rientrare nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche attività manuali ed operative, in presenza, ovviamente, di tutti gli altri presupposti per il riconoscimento di un'attività di collaborazione.

Si esprime l'avviso, inoltre, che la nuova disposizione non modifichi in modo sostanziale il previgente sistema in ordine all'esclusione, dal regime fiscale e contributivo delle collaborazioni coordinate e continuative, delle fattispecie nelle quali gli uffici o le attività rientrino nell'oggetto della professione esercitata dal soggetto. Carattere più innovativo, viceversa, presenta il riferimento, al fine della loro esclusione dalle collaborazioni coordinate e continuative, alle prestazioni che rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente.

b) art. 37

Per effetto di quanto disposto dall'art. 37 della legge n. 342 del 2000 i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua le medesime finalità e sia da essi riconosciuto, sono qualificati come redditi diversi, tramite il loro inserimento nell'art. 81, comma 1, del T.U.I.R.

Conseguentemente, poiché la norma previdenziale, così come novellata dal terzo comma dell'art. 34 della citata legge n. 342 del 2000, si riferisce esclusivamente ai redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del T.U.I.R., per i predetti emolumenti non è più configurabile l'imposizione dei contributi dovuti alla gestione separata. In relazione a quanto precede devono ritenersi superate le disposizioni impartite con circolare 27 giugno 2000, n. 121.

Sebbene il nuovo inquadramento dei predetti compensi decorra dal 1° gennaio 2000 (art. 37, comma 4), si precisa che non possono essere rimborsati contributi previdenziali eventualmente corrisposti nell'anno 2000, in attuazione della previgente normativa. Il quarto comma dell'art. 37 della legge n. 342 del 2000, che fa salvi gli atti adottati anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, non può non applicarsi, infatti, anche in materia previdenziale.

Su tali aspetti innovativi si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni, alla luce delle determinazioni che saranno assunte dal Ministero delle finanze.

 

 

3. Contributi 2001.

Nessuna ulteriore modifica consegue dalle disposizioni in argomento in ordine sia alla misura dei contributi dovuti, alla ripartizione degli stessi ed alle modalità di pagamento. In particolare, le disposizioni sin qui descritte non trovano alcuna applicazione, anche in riferimento alla base imponibile, nei confronti dei liberi professionisti privi di cassa previdenziale e dei venditori porta a porta.

Resta inoltre confermato, tra i principi che caratterizzano la gestione, il criterio di cassa, in relazione al quale si precisa che la deroga disposta dall'art. 48, comma 1, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986), che considera percepite nel periodo di imposta anche le somme ed i valori in genere corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono, avrà applicazione a decorrere dall'anno 2002.

L'aliquota dei contributi previdenziali dovuti nell'anno 2001 dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e dai professionisti iscritti alla gestione separata resta confermata nella misura complessiva del 13%, di cui il 12,50% a titolo di contributo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e lo 0,50 ai fini della tutela per la maternità, degli assegni per il nucleo familiare e dell'assistenza di malattia in caso di ricovero ospedaliero. Il prossimo aumento biennale di un punto percentuale dell'aliquota, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è fissato con decorrenza dal primo gennaio 2002.

Per i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e per i pensionati il contributo continua ad essere determinato nella misura del 10%.

Il massimale imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 è pari, per l'anno 2001, a Lit. 148.014.000.

Nulla è innovato in ordine alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi in argomento, sulla quota di rivalsa a carico del collaboratore, pari ad un terzo dell'onere complessivo; si rammenta che entro il 31 marzo 2001 i committenti dovranno produrre la denuncia degli emolumenti corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno 2000, tramite i modelli G.L.A. di recente istituzione. I committenti che si avvalgono del sistema di denuncia tramite supporto magnetico hanno facoltà di rinviare il predetto adempimento sino al 30 aprile 2001.

A tal riguardo, nel richiamare quanto comunicato con circolare n. 16 del 24 gennaio 2001 (punto 3), si precisa che la denuncia degli emolumenti erogati nel corrente anno dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2002 (30 aprile 2002 per i supporti magnetici) e che, in ogni caso, i termini di denuncia in questione sono riferiti al periodo nel quale sono corrisposti gli emolumenti, dovendosi prescindere, a tal fine, dal periodo nel quale le prestazioni si sono svolte.

Il Direttore generale

Trizzino