§ 98.1.42518 - Circolare 20 luglio 2000, n. 137 .
Fondi elettrici e telefonici. Art. 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 .


Settore:Normativa nazionale
Data:20/07/2000
Numero:137


Sommario
Art. 41. Fondi speciali. 


§ 98.1.42518 - Circolare 20 luglio 2000, n. 137 .

Fondi elettrici e telefonici. Art. 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti Medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale 

 

per l'accertamento e la riscossione 

 

dei contributi agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

Come anticipato con il messaggio n. 5 del 12 gennaio 2000 (allegato 2), l'art. 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (allegato n. 1) ha disposto la soppressione, a far tempo dal 1° gennaio 2000, dei Fondi di previdenza elettrici e telefonici con contestuale iscrizione, a decorrere dalla medesima data, dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici, in evidenza contabile separata, dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti .

Al riguardo, anche a seguito di chiarimenti forniti per le vie brevi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si precisa che il personale assunto dal 1° gennaio 2000 in poi dalle aziende "elettriche" e "telefoniche" deve essere iscritto al F.P.L.D. e non in contabilità separata dello stesso dove, invece, resta iscritto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 .

 

 

Modalità operative - Codifica aziende

Per l'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al personale assunto a far tempo dal 1° gennaio 2000, le aziende "elettriche" e "telefoniche" provvederanno ad accendere presso l'Agenzia dell'Istituto competente per territorio una separata posizione contributiva.

La stessa sarà identificata dal CSC e dal codice ISTAT relativi all'attività esercitata.

La posizione contributiva dovrà essere contraddistinta dal codice di autorizzazione "4E" avente il significato di "posizione relativa ad aziende esercenti produzione e distribuzione di energia elettrica o comunicazioni aventi esclusivamente dipendenti non iscritti ai rispettivi Fondi di previdenza".

Con l'occasione si precisa che nella nuova posizione contributiva dovrà confluire tutto il personale assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2000 a qualsiasi titolo assunto e, di conseguenza, anche i dipendenti eventualmente destinatari dei benefici contributivi previsti dal D.M. 12 aprile 2000 per l'incentivazione del part-time.

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2 le aziende interessate si atterranno alle modalità previste per la generalità dei datori di lavoro.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Stralcio

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa

Capo III

Interventi in materia previdenziale

Art. 41. Fondi speciali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

 

 

Allegato 2

Messaggio n. 000005 del 12 gennaio 2000

Oggetto: Fondo elettrici-telefonici - legge finanziaria 2000.

L'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2000 i Fondi di previdenza elettrici e telefonici sono soppressi e che con effetto dalla medesima data i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i Fondi stessi sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria.

La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi Fondi, come modificata dai decreti di armonizzazione D.Lgs. n. 562 del 1996, per il Fondo elettrici, e D.Lgs. n. 658 del 1996 per il Fondo telefonici.

A seguito della soppressione dei Fondi di che trattasi non trovano più applicazione a far tempo dal 1° gennaio 2000 le norme che disciplinavano le attribuzioni del Comitato amministratore del Fondo elettrici e del Comitato di vigilanza del Fondo telefonici, che pertanto cessano dalle loro funzioni.

Conseguentemente i ricorsi in materia pensionistica, a carattere sanitario/amministrativo, ancorché presentati in data anteriore al 1° gennaio 2000, dovranno essere sottoposti, come per la generalità delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, all'esame dei Comitati provinciali competenti per territorio, secondo le disposizioni impartite con circolare n. 61 del 29 marzo 1989.

Pertanto le Unità periferiche in indirizzo a decorrere dalla predetta data 1° gennaio 2000 dovranno soprassedere dall'inviare a questa Direzione generale i fascicoli di ricorsi di che trattasi.

Eventuali fascicoli di ricorsi in carico alla Sede centrale verranno restituiti alle Unità periferiche competenti per la sottoposizione degli stessi all'esame dei Comitati provinciali.

Relativamente ai provvedimenti di sospensione di cui al punto 6 della circolare n. 61 del 29 marzo 1989, si precisa che gli stessi dovranno essere trasmessi a questa Sede centrale, Direzione centrale per le Prestazioni, Ufficio fondi speciali, settori elettrici e telefonici.

Per quanto riguarda i ricorsi in materia contributiva, si fa presente che gli stessi sono di competenza del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto disposto dall'art. 23 della legge 9 marzo 1989, n. 88; pertanto detti ricorsi, ultimata la relativa istruttoria, qualora riguardino ricongiunzioni, riscatti, dovranno essere trasmessi a questa Sede centrale, Direzione centrale per le prestazioni, Ufficio fondi integrativi e sostitutivi; nei casi in cui vertano sull'imponibilità contributiva, sul rapporto di lavoro, sulla prosecuzione volontaria, alla Direzione centrale per le entrate contributive, Ufficio X.

In proposito si richiama l'attenzione delle Unità periferiche sulla necessità di assicurare una piena osservanza delle disposizioni di cui al presente messaggio.

Il Direttore generale

Trizzino