§ 98.1.42434 - Circolare 27 giugno 2000, n. 122 .
Sgravio totale triennale ex art. 3, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 .


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/2000
Numero:122

§ 98.1.42434 - Circolare 27 giugno 2000, n. 122 .

Sgravio totale triennale ex art. 3, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori delle Agenzie 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Al Presidente e ai membri del Collegio dei  

 

Sindaci 

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 

 

all'esercizio del controllo 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Al Presidente della Commissione centrale 

 

per l'accertamento e la riscossione 

 

dei contributi agricoli unificati 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare 14 ottobre 1999, n. 188, riguardante gli incentivi per le imprese introdotti dagli articoli 3, comma 5 e 6, e 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si forniscono le seguenti indicazioni, tese a superare le difficoltà interpretative emerse in sede di prima applicazione della normativa citata.

 

 

1. Imprese destinatarie (art. 3, commi 5 e 6).

Con riferimento all'individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi triennali, si ritiene opportuno confermare che per datori di lavoro privati devono intendersi esclusivamente le imprese ex art. 2082 c.c. e seg., con conseguente esclusione dei liberi professionisti, degli studi professionali, dei condomini, delle associazioni culturali, professionali e di categoria, dei partiti politici, degli organismi sindacali, dei datori di lavoro non imprenditori, ecc. Sebbene, infatti, il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 utilizzi l'espressione "datori di lavoro privati", non si può non rilevare come sia il titolo del citato art. 3 sia il comma 6 della norma in questione facciano espresso riferimento all'impresa. Risulta, pertanto, evidente ed incontestabile l'esclusione dall'ambito di applicazione degli sgravi contributivi triennali di quei datori di lavoro privati che non rientrano nel concetto di impresa.

 

 

2. Incremento occupazionale.

Al riguardo si confermano le disposizioni contenute nel punto 4.2 della circolare 14 ottobre 1999, n. 188. Da un attento esame del provvedimento autorizzativo della Commissione europea risulta, infatti, inequivocabile che l'incremento del numero di dipendenti debba essere effettuato con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. Occorre, peraltro, sottolineare che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), l'impresa deve realizzare "un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato".

 

 

3. Calcolo della forza occupazionale.

Ad integrazione e parziale modifica delle disposizioni di cui al punto 4.3 della circolare 14 ottobre 1999, n. 188, si specifica che, secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti all'occupazione, il calcolo della base occupazionale deve essere espresso in ULA (unità di lavoro/anno) secondo il concetto specificato al punto 3.2, nota 8, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI (96/C 213/04): «Il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA».

Di conseguenza, nel calcolo della forza aziendale non devono essere ricompresi, oltre i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e con contratto di apprendistato, anche tutti i lavoratori assunti con contratto a termine. Tale criterio appare, peraltro, in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea nella decisione dell'11 maggio 1999 in materia di CFL (G.U.C.E. 15 febbraio 2000). La sola tipologia di contratto a termine rilevante ai fini della determinazione della base occupazionale riguarda il lavoro stagionale. Si ritiene, altresì, che dal calcolo dell'unità di lavoro/anno possano essere esclusi i lavoratori a domicilio, atteso il carattere "speciale" di tale rapporto di lavoro.

Si chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo suddetto, i decimali fino a 0,50 devono essere arrotondati per difetto, mentre dallo 0,51 in poi si procederà ad arrotondamento per eccesso.

Per le imprese che hanno meno di dodici mesi di attività, il calcolo dell'ULA va rapportato ai periodi di effettiva attività lavorativa con dipendenti.

 

 

4. Mantenimento del livello occupazionale raggiunto.

Posto che l'art. 3, comma 6, lettera c), della legge n. 448 del 1998 subordina la concessione degli sgravi triennali alla condizione che «il livello occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato», si sottolinea che l'obbligo di ripetizione degli sgravi sorge solamente nel caso di riduzione del livello occupazionale raggiunto dovuta a cause imputabili al datore di lavoro.

Per quanto concerne le ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, si ritiene che le stesse, traendo origine rispettivamente da fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro ed il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro, possano rientrare nei casi di riduzione del livello occupazionale raggiunto per atti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, con conseguente esclusione dell'obbligo di ripetizione degli sgravi ottenuti. Appare utile sottolineare che il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo deve, comunque, essere riconducibile a fatti evidenti e non pretestuosi, nonché a motivi fondati.

Relativamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anch'esso può considerarsi irrilevante ai fini della eventuale revoca degli sgravi ottenuti, essendo riconducibile a fatti inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento della stessa. È evidente, tuttavia, che, ai fini della non ripetibilità dei benefici suddetti, le cause del licenziamento per giustificato motivo oggettivo devono necessariamente essere successive al momento dell'incremento occupazionale e legate a fatti non prevedibili dal datore di lavoro.

Per quanto concerne l'ammontare degli sgravi da restituire in caso di riduzione del livello occupazionale raggiunto dovuta a cause imputabili al datore di lavoro, si fa presente che l'obbligo di ripetizione è circoscritto ai benefici contributivi percepiti per le singole unità lavorative oggetto della riduzione da parte del datore di lavoro.

In merito all'applicabilità dello sgravio triennale nell'ipotesi di riduzione di personale avvenuta a qualsiasi titolo e successiva assunzione di altri lavoratori nel periodo temporale indicato per le assunzioni agevolate, si fa presente che lo sgravio contributivo spetta solamente nel caso in cui le nuove assunzioni comportino un effettivo incremento occupazionale rispetto alla media ULA calcolata con riferimento ai dodici mesi precedenti alle nuove assunzioni.

 

 

5. Regola "de minimis".

Con riferimento all'ambito di applicazione degli aiuti "de minimis" si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, che escludono l'applicabilità della regola in esame "ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca". In tal senso dovranno essere interpretate le norme relative allo sgravio capitario ed allo sgravio triennale riguardanti i territori di Venezia e Chioggia.

 

 

6. Disposizioni riguardanti l'applicazione dello sgravio triennale alle imprese ubicate nei territori dell'Abruzzo e del Molise.

Come anticipato con messaggio 23 dicembre 1999, n. 21032, l'art. 27, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ha prorogato il termine di scadenza (già fissato al 31 dicembre 1999) per l'applicazione dello sgravio triennale nei territori delle regioni Abruzzo e Molise. Pertanto, ai sensi della norma citata, possono beneficiare dello sgravio ex art. 3 della legge n. 448 del 1998 le imprese che procedono a nuove assunzioni nelle regioni suddette entro e non oltre il 10 agosto 2000, data di scadenza del termine di dodici mesi successivi alla data dell'autorizzazione della Commissione europea, prevista dalla legge n. 448 del 1998 ed emanata con provvedimento n. SG(99)D/6511 del 10 agosto 1999. Lo sgravio triennale trova applicazione anche nell'ipotesi di assunzione di personale da parte di una nuova impresa costituita entro il 10 agosto 2000.

 

 

7. Altre disposizioni.

In merito al requisito di cui all'art. 3, comma 6, lettera g), della legge n. 448 del 1998, si sottolinea che ai fini della fruizione degli sgravi triennali il datore di lavoro ha l'obbligo di osservare i contratti collettivi nazionali relativamente ai soggetti per i quali si ha diritto al beneficio.

Nel caso di contratto di riallineamento si conferma l'interpretazione fornita con la circolare n. 188 del 1999, in linea con le direttive comunitarie, nel senso che l'azienda in riallineamento potrà beneficiare dello sgravio incentivante per i nuovi assunti solo nel caso di rispetto per questi ultimi del contratto collettivo nazionale.

Per quanto concerne l'applicabilità dello sgravio triennale nelle ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché di contratti a tempo determinato e di rapporti di lavoro part-time, questa Direzione provvederà ad impartire specifiche disposizioni non appena avrà ricevuto indicazioni dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

8. Aiuti connessi alla realizzazione di un investimento iniziale.

In relazione al punto 4.6 della circolare 14 ottobre 1999, n. 188, si fa presente che l'elencazione riguardante le attività di cui all'allegato II del Trattato CEE contenuta nella richiamata circolare 28 febbraio 1994, n. 68 deve essere integrata con le disposizioni impartite successivamente mediante la circolare 14 maggio 1994, n. 151.

Il Direttore generale

Trizzino