§ 98.1.41324 - Circolare 29 settembre 1999, n. 15 .
Integrazioni alla circolare 24 settembre 1997, n. 12. Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/09/1999
Numero:15

§ 98.1.41324 - Circolare 29 settembre 1999, n. 15 .

Integrazioni alla circolare 24 settembre 1997, n. 12. Trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.

 

Emanata dal Ministero della sanità. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246.

 

 

Alle Aziende sanitarie locali 

 

Alle Aziende ospedaliere 

 

Agli Istituti di ricovero e cura a carattere 

 

scientifico 

 

Alle Aziende titolari di autorizzazioni  

 

all'immissione in commercio di specialità 

 

medicinali 

 

Agli Assessorati alla sanità delle regioni e delle 

 

province autonome 

 

 

Con circolare 24 settembre 1997, n. 12, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1997, recante note esplicative al decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono state, tra l'altro, impartite istruzioni inerenti alle modalità della trasmissione delle segnalazioni di reazioni avverse.

Uno degli aspetti considerati dalla circolare ha riguardato i criteri di trasmissione delle segnalazioni spontanee, in particolare è stato previsto che la comunicazione delle reazioni avverse alle ditte titolari di A.I.C. avvenga per il tramite del Ministero della sanità.

Sulla base dell'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione del decreto legislativo, tenendo conto altresì delle richieste avanzate dalle ditte farmaceutiche, è emersa l'esigenza che queste ultime ricevano le informazioni relative alle proprie specialità medicinali nel tempo più breve possibile.

Ciò al fine di mettere le aziende farmaceutiche in condizione di dare tempestiva esecuzione agli adempimenti di loro competenza.

Per quanto sopra e per uniformare il sistema di trasmissione delle segnalazioni spontanee a quello in vigore negli altri Stati dell'Unione europea, si dispone che, a parziale modifica di quanto previsto al punto 6.3 della citata circolare, le USL, le AO, e gli IRCCS trasmettano copia delle ADR ricevute anche alla ditta farmaceutica titolare di A.I.C.

Il Ministro

Bindi