§ 98.1.40514 - Circolare 4 marzo 1999, n. 55/E .
Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributi versati alle Casse edili.


Settore:Normativa nazionale
Data:04/03/1999
Numero:55

§ 98.1.40514 - Circolare 4 marzo 1999, n. 55/E .

Chiarimenti in merito alla disciplina dei contributi assistenziali e dei contributi versati alle Casse edili.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni regionali delle Entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Ai Centri di servizio delle imposte dirette 

 

e indirette 

e, per conoscenza, 

Alle Direzioni centrali 

 

del Dipartimento delle Entrate 

 

Al Segretariato generale 

 

Al Dipartimento della Ragioneria generale 

 

dello Stato 

 

Agli Uffici centrali del bilancio dei Ministeri 

 

Ai Dipartimenti provinciali del tesoro, del 

 

Bilancio e della programmazione economica 

 

Alla Corte dei Conti 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

 

Alla Commissione di vigilanza sui fondi 

 

pensione 

 

Alla Confederazione generale dell'agricoltura 

 

italiana 

 

Alla Confederazione nazionale 

 

coltivatori diretti 

 

Alla Confederazione nazionale italiana 

 

dell'artigianato - CNA 

 

All'Associazione nazionale costruttori edili 

 

All'Associazione Bancaria Italiana 

 

Alla Confederazione cooperative italiane 

 

All'Associazione fra le società italiane per 

 

azioni - ASSONIME 

 

Alla Confederazione italiana dell'industria 

 

Alla Confederazione italiana del commercio 

 

Loro indirizzi 

 

 

1. Premessa.

Sono stati richiesti chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai contributi assistenziali ed ai contributi versati alle Casse edili.

Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni al fine di garantire l'uniforme applicazione delle relative disposizioni.

 

 

2. Contributi assistenziali.

Nella circolare n. 326/E del 1997 è stata illustrata la nuova disciplina dei contributi vigente ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

È stato chiarito, tra l'altro, che la nuova lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) ha stabilito che:

1. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, cioè quelli il cui mancato pagamento dà luogo a sanzioni dirette o indirette, non concorrono, senza alcun limite, alla formazione del reddito;

2. I contributi per assistenza sanitaria (per tali s'intendono quelli che danno luogo ad erogazioni rivolte alla cura della malattia), versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dal datore di lavoro o dal dipendente, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a 7 milioni di lire. Eventuali contributi versati in eccedenza al predetto limite complessivo concorrono (soltanto per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente;

3. I contributi per previdenza complementare, salvo il disposto dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni (la deroga ha effetto soltanto per questo tipo di contributi e non anche per quelli per assistenza sanitaria), versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, non concorrono, senza alcun limite, a formare il reddito del dipendente (tuttavia, sono deducibili nella determinazione del reddito del datore di lavoro soltanto fino al limite previsto per la non concorrenza dei contributi versati allo stesso fine dal lavoratore dipendente). I contributi diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno pari all'ammontare dei contributi versati, salvo, anche in questo caso, quanto disposto dall'articolo 18 del medesimo D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Quest'ultima condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori (cfr. per questi contributi anche quanto precisato con circolare n. 235/E del 1998, concernente la previdenza complementare);

4. I contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, non concorrono a formare il reddito.

Nella stessa circolare è stato precisato che la nuova disciplina comporta l'obbligo di mantenere la separazione con la gestione previdenziale (introdotta con la normativa sulla previdenza complementare) e di istituire, a carico di enti, fondi e casse che perseguono entrambe le finalità assistenziali, gestioni e contabilità separate, al fine di distinguere nettamente i contributi che vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sociale da quelli che, invece, vanno ad alimentare prestazioni di carattere assistenziale sanitario, nonché le conseguenti erogazioni.

Nella medesima circolare è stato sottolineato che per i contributi per assistenza sociale facoltativa, cioè quelli che vanno ad alimentare una prestazione che risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno, non è stata riprodotta la previsione della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, gli stessi sono integralmente imponibili.

Una più attenta valutazione della problematica consente ora di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai contributi versati al FASI, inquadrabili tra quelli per assistenza sanitaria di cui al precedente punto 2, nonché in merito a quelli di assistenza sociale e alle prestazioni erogate agli iscritti. L'esame delle problematiche relative ai contributi per assistenza sociale permette anche di illustrare compiutamente la disciplina fiscale dei contributi versati alle Casse edili e delle prestazioni da queste erogate agli iscritti.

2.1 Contributi versati al FASI.

In merito ai contributi per assistenza sanitaria versati al FASI si precisa che gli stessi, in base al relativo statuto, sono versati dalle imprese industriali per i dirigenti in servizio e per quelli in pensione, nonché dagli iscritti al FASI. Le aziende industriali versano i contributi per i dirigenti in servizio iscritti al fondo e, poiché hanno dipendenti in servizio, anche se non iscritti al FASI, sono tenute a versare, altresì, i contributi per i dirigenti in pensione, più precisamente tante quote quanti sono i dirigenti alle dipendenze. Quindi, i contributi per i pensionati, benché versati in relazione al numero dei dirigenti in servizio, devono essere tenuti distinti da quelli relativi a questi ultimi e il loro importo non rileva ai fini della verifica del limite complessivo di 7 milioni del dirigente in servizio.

2.2 Contributi per assistenza sociale.

Il regime fiscale dei contributi per assistenza sociale, in assenza di una specifica previsione normativa, deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Pertanto i contributi per assistenza sociale a carico del dipendente, non riducono il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente, mentre per quelli versati dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento è effettuato. Se il versamento discende dall'adempimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi in questione sono da considerarsi parte integrante della retribuzione e, quindi, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Qualora, invece, il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, ad esempio, l'integrazione dei trattamenti pubblici, il datore di lavoro, che è obbligato al pagamento di dette prestazioni assistenziali, può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per tali pagamenti ovvero attendere l'evento e sopportarne interamente il carico. Nel primo caso la stipula di una polizza assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente, mentre resta deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo del datore di lavoro. È appena il caso di sottolineare, sempre ai fini della determinazione del reddito del datore di lavoro, che il successivo pagamento dei trattamenti assistenziali in questione è per lo stesso deducibile soltanto per la parte rimasta effettivamente a suo carico.

2.3 Prestazioni erogate agli iscritti.

Nella circolare n. 326/E del 1997 è stato precisato che il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse dovrà essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l'imposizione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'articolo 6 del T.U.I.R. Conseguentemente, se la cassa di assistenza sociale eroga una indennità risarcitoria derivante da invalidità permanente (totale o parziale) o da morte, questa non va assoggettata a tassazione ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del T.U.I.R.; se corrisponde, ad esempio, una indennità in caso di matrimonio, questa non va assoggettata a tassazione in quanto non inquadrabile in una delle predette categorie di reddito; se, invece, la prestazione consiste in una indennità inquadrabile tra quelle sostitutive di reddito, questa sarà assoggettata a tassazione con le stesse modalità previste per il reddito che va a sostituire. Peraltro, per evitare fenomeni di doppia imposizione, vietati dall'articolo 127 del T.U.I.R., l'importo dell'indennità sostitutiva di reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione deve essere diminuito della quota di contributi assistenziali che, per lo stesso periodo d'imposta, ha concorso a formare il reddito imponibile del percettore.

 

 

3. Contributi versati alle Casse edili e prestazioni erogate agli iscritti.

Nell'ambito dei contributi assistenziali rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle Casse edili. A tale riguardo va precisato che i contributi e i versamenti alle Casse edili discendono dai contratti e dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti, che determinano anche l'importo dei versamenti in base ad una percentuale massima della retribuzione. Pertanto, il versamento di tali contributi non è obbligatorio per legge. L'esistenza di alcune disposizioni che impongono al datore di lavoro di dimostrare l'avvenuto pagamento anche dei contributi alla Cassa edile non è sufficiente per poter considerare detti contributi "obbligatori per legge", poiché si tratta di disposizioni, quali l'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le altre di analogo contenuto (ad esempio, quella per la ricostruzione dopo il terremoto delle Regioni Umbria e Marche), che impongono la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi contributivi previsti dalla legge o dai contratti, ma non inquadrano i contributi stessi tra quelli obbligatori per legge.

La circostanza che i contributi versati alla Cassa edile siano facoltativi e che il loro versamento sia previsto dai contratti comporta che la quota di essi che alimenta prestazioni di tipo assistenziale, sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico del datore di lavoro, concorre a formare interamente il reddito di lavoro dipendente, mentre la quota che va ad alimentare prestazioni di tipo sanitario concorre a formare il reddito stesso soltanto per l'eccedenza rispetto al limite di sette milioni che è, invece, escluso da tassazione.

Per completezza di argomento va precisato che non costituiscono contributi assistenziali e, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, i contributi che il datore di lavoro versa alle Casse edili per la fornitura di indumenti da lavoro (tute, scarpe, etc.) e di protezione individuale, nonché quelli per la formazione professionale, o quelli per le spese di gestione, etc. Inoltre, non rientrano nella disciplina dei contributi gli accantonamenti effettuati dai datori di lavoro presso la Cassa edile per il pagamento (a luglio e a dicembre) ai dipendenti della tredicesima mensilità e delle ferie. Dette somme, peraltro, vengono accantonate dopo aver subito la trattenuta fiscale e previdenziale, nonché per il pagamento dell'APE ordinaria ("Anzianità Professionale Edile"), che matura quando in ciascun biennio il lavoratore possa far valere almeno 2.100 ore, e dell'APE straordinaria (che è corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro), che, invece, scontano le imposte al momento del pagamento.

Con riferimento a tali indennità va precisato che l'APE ordinaria va assoggettata a tassazione ordinaria, mentre l'APE straordinaria, che è corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità, invalidità assoluta (100%), oppure all'atto del decesso del lavoratore, è qualificata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del T.U.I.R., quale "altra indennità" corrisposta in occasione della cessazione del servizio ed è soggetta a tassazione separata con le regole dell'articolo 17, comma 2, dello stesso testo unico.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Direttore generale

dott. Massimo Romano