§ 98.1.40051 - Circolare 6 novembre 1998, n. 233 .
Art. 13, comma 7, legge 24 giugno 1997, n. 196 - Disposizioni in materia di lavoro parziale. Applicazione nel settore agricolo.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/11/1998
Numero:233


Sommario
Art. 13, comma 7, legge 24 giugno 1997, n. 196 - Disposizioni in materia di lavoro parziale. Applicazione nel settore agricolo. 


§ 98.1.40051 - Circolare 6 novembre 1998, n. 233 .

Art. 13, comma 7, legge 24 giugno 1997, n. 196 - Disposizioni in materia di lavoro parziale. Applicazione nel settore agricolo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e primari 

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di indirizzo e 

 

vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, 

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1) Disposizioni normative.

L'art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha delegato ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di fissare i criteri per l'applicazione in agricoltura delle disposizioni in materia di lavoro parziale.

I nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in data 10 luglio 1998 per gli operai agricoli e florovivaisti, il 16 luglio 1998 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il 2 luglio 1998 per le cooperative, hanno provveduto a fissare i presupposti e le modalità per l'estensione del rapporto di lavoro a tempo parziale agli operai agricoli.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari stipulato il 12 luglio 1995 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario stipulato il 30 luglio 1991, avevano già introdotto la disciplina per l'effettuazione di prestazioni di lavoro con orario inferiore a quello contrattuale, in previsione della modifica legislativa dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Per effetto delle disposizioni contrattuali è estesa anche al settore agricolo la disciplina fondamentale in materia di lavoro parziale dettata dall'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che definisce il part-time come l'attività lavorativa svolta ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (comma 1).

In base alla norma il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto ed in esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (comma 2).

Nel contratto deve essere specificata la collocazione temporale dell'orario di lavoro, con la precisa indicazione dell'orario dalle . . . . . . alle . . . . . . - (sentenza corte costituzionale n. 210 del 4 maggio 1992).

In forza delle disposizioni contrattuali, nell'atto scritto devono essere indicati inoltre:

- il periodo di prova per i nuovi assunti;

- le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ridotta;

- l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo,

- ogni altra modalità di impiego.

Copia del contratto di lavoro part-time deve essere inviata entro 30 giorni alla direzione provinciale del lavoro e alla competente sede I.N.P.S.

In virtù delle disposizioni sopra richiamate i datori di lavoro agricoli possono assumere operai a tempo determinato ed indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale rispettando le seguenti disposizioni:

a) la volontarietà delle parti;

b) priorità del passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;

c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.

L'attività lavorativa part-time svolta dal lavoratore può svilupparsi nel modo seguente:

- nei giorni della settimana per un numero di ore ridotto rispetto al lavoro a tempo pieno (part-time orizzontale),

- orario di lavoro intero svolto solo per alcuni giorni della settimana o del mese (part-time verticale),

- la prestazione di lavoro è limitata a periodi prestabiliti dell'anno o del mese (part-time ciclico).

Le contrattazioni collettive dei diversi settori operanti in agricoltura fissano il numero degli operai che possono essere assunti per prestazioni part-time. per il C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti, le aziende possono assumere due unità da utilizzare a tempo parziale, a prescindere dal numero di addetti. in aggiunta alle predette due unità, possono essere assunti per prestazioni di lavoro part-time un numero di operai non superiore al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente pari a 270 giornate.

Per i C.C.N.L. per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli e per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, i rapporti di lavoro part-time non possono superare il 12% dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) con un minimo di due.

In particolare il contratto collettivo degli operai agricoli e florovivaisti fissa la durata minima della prestazione individuale part-time nei seguenti valori:

- 24 ore per prestazioni settimanali;

- 72 ore per prestazioni mensili;

- 500 ore per prestazioni annuali.

Per particolari tipologie di lavori individuate dai contratti provinciali, le aziende possono assumere lavoratori a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore ai minimi indicati dalla contrattazione nazionale.

Per quanto riguarda la regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro a tempo parziale, demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, relativamente ad altri settori operanti in agricoltura, si deve far riferimento alle clausule contrattuali degli specifici contratti di categoria.

Per la determinazione dei limiti numerici fissati da leggi e contratti collettivi per l'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio e per la qualificazione dell'azienda, il numero dei lavoratori a tempo parziale è computato in proporzione all'orario svolto rispetto alle ore ordinarie di lavoro.

La retribuzione dovuta ai lavoratori assunti con rapporto di lavoro part-time è pari al corrispettivo stabilito per la prestazione lavorativa a tempo pieno proporzionalmente ridotta.

 

 

2) Istruzioni operative.

I datori di lavoro agricoli devono dichiarare i dati occupazionali e retributivi degli operai con rapporto di lavoro part-time nel modello dmag della dichiarazione trimestrale della manodopera.

In particolare, gli operai a tempo determinato devono essere denunciati nelle dichiarazioni contraddistinte nella prima casella del "tipo denuncia" dei quadri a e c del modello dal codice 1;

Gli operai a tempo indeterminato devono essere dichiarati nelle dichiarazioni contraddistinte dal codice "tipo denuncia" 2.

Nel foglio dmag/d, quadro b, i datori di lavoro devono compilare per ogni lavoratore, una delle sezioni previste per la denuncia dei dati anagrafici e retributivi degli operai.

Devono essere compilati tutti i campi della sezione attenendosi alle istruzioni per la compilazione del modello emanate con circolare n. 64 del 1998.

Tenuto conto della classificazione dei tipi di rapporti part-time sopraspecificati, si istituiscono due nuovi codici numerici:

3 - per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time orizzontale -,

5 - per dichiarare i dati retributivi ed occupazionali nel part-time verticale o ciclico -, che il datore di lavoro deve indicare nel campo "tipo contratto" anteponendolo al codice tipo contratto.

Per una corretta compilazione della dichiarazione trimestrale si precisa che i codici identificativi del part-time non possono precedere per incompatibilità, i codici contratti 05 (socio svantaggiato di cooperative sociali), 14 (lavoratore impiegato in lavori socialmente utili), 15 (socio volontario di cooperative sociali), 20 (compartecipante individuale), 21 (compartecipante individuale extracomunitario), 38 (lavoratore utilizzato in progetti dei piani di inserimento professionale).

In particolare il datore di lavoro per dichiarare ai fini contributivi rapporti di lavoro a tempo parziale dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per la compilazione dei campi "tipo contratto", "giornate" "retribuzioni" del modello dmag/d.

Part-time orizzontale

Nel campo "t.c." deve far precedere il codice identificativo del tipo contratto del lavoratore dal codice part-time 3.

Nel campo "gg" dichiarerà il numero di giornate lavorate parzialmente.

Esclusivamente per questo tipo di rapporto part-time, nel rigo successivo dovrà indicare sempre nel campo "gg" il numero delle ore effettivamente lavorate nelle giornate denunciate; i restanti campi del rigo utilizzato per indicare le ore non dovranno essere compilati.

Nel campo della colonna "retribuzione" il datore di lavoro dovrà indicare per tutti i lavoratori assunti con contratto part-time le retribuzioni; più specificatamente per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva - dovrà essere indicata la retribuzione erogata per le ore lavorate e dichiarate.

Per gli operai a tempo determinato - la cui contribuzione è calcolata sulla base del salario medio provinciale - il datore di lavoro per stabilire l'esatta base imponibile, dovrà moltiplicare il salario medio provinciale, determinato con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 1996, per sei e dividere il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di lavoro per la categoria di appartenenza del lavoratore.

La retribuzione convenzionale "oraria" moltiplicata per il numero delle ore indicate nella casella "gg" consente di determinare la retribuzione che il datore di lavoro deve riportare nella casella "retribuzioni" per il calcolo del contributo.

Esempio:

operaio con qualifica di qualificato assunto il 20 gennaio con rapporto part-time orizzontale (4 ore giornaliere)

1 mese del trim.:

z.t 

t.c. 

t.r. 

g.g. 

retribuzioni 

5 

3o1 

o 

6 

400.000 

 

 

 

24 

 

Part-time verticale o ciclico

Nel campo "t.c." il codice identificativo del tipo contratto deve essere preceduto dal codice part-time 5.

Nel campo "gg" il datore di lavoro indicherà le giornate lavorate nel mese a cui si riferisce la dichiarazione.

Nel campo "retribuzioni" per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è determinata sulla retribuzione effettiva, denuncerà la retribuzione effettivamente erogata per le giornate lavorate nel mese.

Per gli operai, la cui contribuzione è calcolata sul valore del salario convenzionale, l'ammontare della retribuzione da dichiarare nell'apposita casella si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale dell'anno 1996 per il numero delle giornate denunciate.

Es.

Lavoratore con qualifica di operaio comune assunto con contratto part-time verticale (3 giorni lavorativi settimanali) salario medio 1996 L. 75.000

1 mese del trim.

z.t 

t.c. 

t.r. 

g.g. 

retribuzioni 

1 

5o3 

o 

12 

900.000 

Per la compilazione del quadro d del foglio dmag/r, occorre seguire le istruzioni previste nella circolare n. 64 del 17 marzo 1998 circa le modalità stabilite per il riepilogo dei dati occupazionali e retributivi.

Non sono soggette a riepilogo, e pertanto non devono essere riportate nel mod. dmag/r, le ore indicate nel campo "giornate" nella dichiarazione di un rapporto part-time orizzontale.

Minimali di retribuzione da valere per il part-time.

Le retribuzioni effettivamente erogate, determinate così come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, e denunciate nella dichiarazione trimestrale per il calcolo dei contributi, non possono essere inferiori alla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva ed al minimale di retribuzione giornaliera art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con la legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Per la determinazione del minimale di retribuzione per i lavoratori che attuano un part-time orizzontale si applicano le disposizioni che l'istituto ha emanato con circolare n. 68 del 10 aprile 1989 con cui si dava attuazione alla normativa fissata dal comma 5, art. 1 del decreto legge 28 marzo 1989, n. 110, reiterato con successivi decreti da ultimo il decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Il comma 5 sopracitato stabilisce che "la retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimo giornaliero di cui all'art. 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".

Nell'anno 1998, il limite minimo di retribuzione ex art. 7 della legge n. 638 del 1983, da valere in agricoltura per i rapporti part-time è pari a lit. 66.282.

Esempi per la determinazione del minimale orario:

operai agricoli e florovivaisti

Retribuzione ordinaria

L. 66.282 × 6 = L. 397.692

L. 397.692 : 39 = L. 10.197 (retribuzione minima oraria)

In materia di accrediti contributivi ai lavoratori si conferma l'inapplicabilità nel settore agricolo delle disposizioni previste nel primo periodo del comma 1, e nel comma 2 dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

 

 

3) Regolarizzazione pregresso e adempimenti.

Per i rapporti di lavoro part-time instaurati nel periodo successivo alla data di stipula dei rispettivi contratti nazionali di lavoro, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori dovranno essere dichiarati, utilizzando il modello di dichiarazione della manodopera dmag per ciascun trimestre del periodo pregresso.

I modelli di dichiarazione dmag devono essere compilati attenendosi alle specifiche suindicate.

In particolare, dovranno essere contraddistinte nella seconda casella del campo "tipo denuncia" dalla sigla - v - se il datore di lavoro ha già presentato dichiarazione di manodopera per il trimestre a cui si riferisce.

Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro, tenuto conto che la materia rientra nell'ambito delle modifiche normative aventi riflessi sulla contribuzione, si fa presente che, in applicazione della circolare n. 292 del 23 dicembre 1993 i datori di lavoro stessi possono presentare la dichiarazione trimestrale per i lavoratori con rapporto part-time entro il 25 gennaio 1999, data di scadenza per la presentazione della dichiarazione della manodopera occupata nel quarto trimestre 1998.

Entro lo stesso termine del 25 gennaio 1999 i datori di lavoro dovranno presentare le precitate dichiarazioni relative a periodi occupazionali pregressi. Al contributo dovuto saranno applicati gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, tenuto conto delle date di scadenza di versamento del contributo relativo a ciascun trimestre.

Il Direttore generale

Trizzino