§ 98.1.39528 - Circolare 16 giugno 1998, n. 129 .
1998-129. Art. 4, comma 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sgravio incentivante annuale per i nuovi assunti nei territori delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/06/1998
Numero:129

§ 98.1.39528 - Circolare 16 giugno 1998, n. 129 .

1998-129. Art. 4, comma 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sgravio incentivante annuale per i nuovi assunti nei territori delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Roma, 16 giugno 1998

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale  

 

medico legale e primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

L'Art. 4, comma 21, della legge in epigrafe contiene disposizioni in merito al diritto a beneficiare per i nuovi assunti nel periodo dal 1.12.97 al 31.12.99 dell'esonero totale annuale, di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976 n. 183, della contribuzione dovuta sulle retribuzioni assoggettate al F.P.L.D., posta a carico del datore di lavoro. Il beneficio spetta per i nuovi assunti successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle date stesse in favore delle aziende di cui al comma 17 dell'art. 4, per le attività svolte esclusivamente nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Lo sgravio totale annuale, già previsto dall'art. 2 del decreto interministeriale 5 agosto 1994 e prorogato dalla legge n. 30 del 1997, in favore delle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE (delibera del 31.8.77), è venuto a cessare con il 3° novembre 1997.

Il comma 21 dell'art. 4 dispone che lo sgravio totale annuale, di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 dei contributi dovuti sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione al F.P.L.D., posti a carico del datore di lavoro, sia riconosciuto per i nuovi assunti nel periodo dal 1.12.1997 al 31.12.1999. Il beneficio compete per i lavoratori assunti successivamente al 30 novembre 1997 ed al 30 novembre 1998, ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date e per le attività esclusivamente esercitate nei territori indicati al comma 17 dello stesso art. 4 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e Molise.

Con circolare n. 37 del 17 febbraio 1998 nel fornire i criteri applicativi dell'art. 4, commi 17/20, della legge n. 449 del 1997, al paragrafo 5, era stata fatta riserva di istruzioni per quanto attiene lo sgravio totale annuale previsto dal comma 21, nell'attesa della necessaria autorizzazione comunitaria, richiesta dall'art. 93, paragrafo 3, del Trattato CE, per i "progetti diretti ad istituire e modificare aiuti".

La Commissione Europea, con provvedimento n. SG(98)D/2708 del 1.4.1998 - constatato che il regime dello Aiuto di Stato, n. 97/98 Italia, è conforme alla politica comunitaria in materia di occupazione alla luce degli " Orientamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione"[1] - ha ritenuto ammissibili ad usufruire di tali aiuti di Stato a finalità regionale le aziende operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna fino al 31.12.1999, ai sensi della deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lett. a) del Trattato CE.

Con lo stesso atto la Commissione ha altresì ritenuto ammissibili, ad usufruire di tali aiuti sempre fino al 31.12.1999, le regioni Molise e Abruzzo, ai sensi della deroga di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera c).

Restano, pertanto, escluse dallo sgravio incentivante, rispetto alla disciplina vigente al 30 novembre 1997, le imprese operanti nei territori di Venezia insulare, delle isole della Laguna e del Centro storico di Chioggia.

Si forniscono qui di seguito precisazioni ed istruzioni ai fini di ammettere all'esonero annuale degli oneri sociali, per i nuovi assunti, le imprese operanti esclusivamente nei sopra richiamati territori, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie.

 

 

1. Imprese beneficiarie

L'esonero annuale totale della contribuzione per i nuovi assunti, posta a carico del datore di lavoro, già operante nei confronti delle imprese industriali nei settori indicati dalla delibera CIPE del 31.8.1977 (cfr. in proposito per l'individuazione di tali aziende, la circolare n. 45 GS - n. 449 C. e V. dell'11 febbraio 1978, AU. 1978, pag. 229), viene ora esteso, ai sensi del comma 21, a tutte le imprese che hanno titolo al contributo capitario ex comma 17 dell'art. 4 (cfr. paragrafo 1.2.della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.)

Per espressa previsione contenuta nel provvedimento autorizzativo della Commissione Europea, sono escluse dal beneficio dello sgravio incentivante le imprese appartenenti ai seguenti settori:

1) Settore delle costruzioni navali;

2) Settore CECA;

3) Settore delle fibre sintetiche;

4) Settore automobilistico (quale definito nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato all'industria automobilistica, n. 97 C279/01 pubblicata nella G.U. C/279 del 15.9.1997).

Per l'individuazione dei settori in questione, totalmente esclusi dallo sgravio incentivante, si rinvia a quanto illustrato ai punti 3A e 3B della circolare n. 37 del 12 febbraio 1998.

Lo sgravio in questione si applica alle imprese già operanti alla data del 1° dicembre 1997, come sopra individuate, che rispetto alla consistenza delle forze occupate alle date parametrali del 30 novembre 1997 e del 30 novembre 1998, abbiano assunto o assumeranno personale in soprannumero successivamente a tali date medesime.

Il nuovo sgravio si applica altresì alle aziende, di nuova costituzione, rispettivamente, dopo il 30 novembre 1997 e il 30 novembre 1998, rientranti, per l'attività economica di cui sono titolari, tra quelle cui fa rinvio il comma 17 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997 con le esclusioni sopra citate.

 

 

2. Lavoratori, nuovi assunti, per i quali spetta al datore di lavoro l'esonero totale della contribuzione.

I lavoratori per i quali, ai sensi del comma 21, spetta al datore di lavoro, di cui al punto 1, lo sgravio totale della contribuzione sono quelli assunti in soprannumero rispettivamente dopo il 30 novembre 1997 e il 30 novembre 1998.

Più precisamente:

- dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998 per le assunzioni in soprannumero rispetto al 30 novembre 1997;

- dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, per le assunzioni in soprannumero rispetto al 30 novembre 1998.

La concessione degli aiuti di Stato di cui trattasi, riconosciuti alle imprese come conseguenza della creazione netta di nuovi posti di lavoro, ad esclusione dei casi di semplice sostituzione di lavoratori a qualsiasi titolo effettuata, viene dalla Commissione Europea subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

a) i soggetti da assumere devono essere inoccupati;

b) i contratti stipulati devono essere a tempo indeterminato o comunque di durata sufficientemente lunga tale da garantire la stabilità dell'impiego creato (almeno 12 mesi dalla fine del periodo di spettanza del beneficio);

c) l'impresa che ha assunto il lavoratore inoccupato non deve avere licenziato personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione stessa;

d) l'assunzione deve comportare la creazione di nuovi posti di lavoro rispetto al numero delle unità dell'impresa effettivamente occupate nei precedenti 12 mesi.

La sussistenza di tali requisiti deve essere attestata dall'azienda mediante apposita dichiarazione da presentare ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dallo sgravio totale i dirigenti iscritti INPDAI, nonché il personale iscritto a Fondi sostitutivi dell'Assicurazione generale obbligatoria (cfr. circolare n. 177 del 24 luglio 1993 AU. 1993, pag. 4240).

Per i lavoratori per i quali il datore di lavoro beneficia dello sgravio totale non può trovare applicazione lo sgravio capitario ex comma 17 dell'art. 4, legge n. 449 del 1997.

Il riferimento all'effettivo incremento dei posti di lavoro comporta che l'uscita dalle forze dell'azienda di unità (comprese nelle forze medesime, rispettivamente, al 30.11.97 e al 30.11.98) fa venire meno il beneficio del nuovo sgravio per altrettante unità assunte dal 1.12.97 e dal 1.12.98 (cfr. in proposito le istruzioni a suo tempo impartite con circolare n. 410 C. e V. del 4 agosto 1976, parte prima, paragrafo 7).

Nei confronti di queste ultime opererà, ove sussistano i requisiti illustrati al punto 1.3 della citata circolare n. 37/98, lo sgravio capitario previsto dal comma 17 dell'art. 4 sopra richiamato.

 

 

3. Misura dello sgravio contributivo

La durata del nuovo sgravio totale compete per un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

La misura dello sgravio è quella totale dei contributi dovuti all'INPS per la sola quota a carico del datore di lavoro e si applica sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'esonero totale non riguarda le contribuzioni di natura mutualistica ed assistenziale già escluse dall'applicazione dello sgravio ex art. 14 L. 183/76: contributi per le prestazioni economiche di malattia e maternità; contributo ex Gescal; contributo per il TFR ex art. 2 legge n. 297/82 e contributo aggiuntivo di cui all'art. 3 della legge n. 297/82 medesima (cfr. circolare n. 173 dell'8 luglio 1992 par.1 lett. b).

 

 

4. Rispetto delle condizioni ex art-6 commi, 9,10,12 e 13 della legge n. 389 del 1989.

Condizione, per il riconoscimento del diritto allo sgravio totale annuale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, è il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'art. 6 del D.L. 9 ottobre 19989, n. 338, convertito con modificazioni ed integrazioni. Si richiama tra l'altro l'attenzione sulla norma interpretativa dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, dettata dall'art. 2, comma 25 della legge 28 dicembre 1995,n. 549.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, del decreto - legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, per le imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo conformemente alla disciplina dettata da tali norme.

 

 

5. Alternatività e compatibilità dello sgravio totale con altre agevolazioni.

La concessione dello sgravio totale è alternativa ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali in caso di assunzioni agevolate ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

 

 

6. Cumulabilità di tale regime con altri aiuti di Stato

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione C.E. anche lo sgravio totale della contribuzione - come tutte le agevolazioni che si configurano come Aiuti di Stato a finalità regionale, riconosciuti alle aziende ai sensi dei recenti Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato - è soggetto, per quanto concerne la misura, alla regola del cumulo [1].

In caso di cumulo, pertanto, con altri aiuti di Stato l'ammontare complessivo dell'aiuto cumulato non potrà superare il limite del massimale più favorevole dei regimi coinvolti.

[1] Cfr. " Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale" - 98/C74/06 in G.U. CE serie C/74 del 10 marzo 1998.

Cfr. "Orientamenti in materia di aiuti all'Occupazione" 95/C334/04 in G.U.C.E. serie C/334 del 12.12.95

 

 

7. Modalità operative

Le imprese rientranti nella nuova disciplina dello sgravio incentivante, per le operazioni di conguaglio del beneficio spettante, si atterranno alle seguenti modalità:

- indicheranno l'importo del nuovo sgravio incentivante in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "SGR. TOT. ART. 4, 21 L. n. 449 del 1997" e da uno dei seguenti codici di nuova istituzione, in relazione alla data di assunzione cod. "L360" per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1997;

cod. "L370" per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1998.

Per il conguaglio del nuovo sgravio relativo a periodi decorsi dal 1 dicembre 1997 i datori di lavoro aventi titolo potranno utilizzare le denunce di mod. DM10/2 relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 1998, da presentare entro il giorno di scadenza dei rispettivi mesi successivi (giorno 15 per i contribuenti titolari di partita IVA e giorno 20 per gli altri contribuenti).

A tal fine l'importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "SGR. ARR. ART. 4,21, L.

449/97" e dal codice di nuova istituzione "L361".

Le aziende che avessero operato lo sgravio in questione in difformità ai criteri sopra illustrati provvederanno alla restituzione dello stesso, entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla emanazione delle presenti istruzioni, maggiorando l'importo da versare degli interessi al tasso legale (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 5 del 26.3.1993).

L'importo degli sgravi indebiti dovrà essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "REST. SGR. TOT." e dal codice di nuova istituzione "M201". Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi dovrà essere indicato in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI" e dal codice "Q900".

Il Direttore generale

Trizzino