§ 98.1.39218 - Circolare 6 aprile 1998, n. 76 .
Legge 20 marzo 1998, n. 52 di conversione del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. Disposizioni in materia contributiva.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/04/1998
Numero:76

§ 98.1.39218 - Circolare 6 aprile 1998, n. 76 .

Legge 20 marzo 1998, n. 52 di conversione del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. Disposizioni in materia contributiva.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e Primari Medico  

 

legali 

e, p.c.: 

Al Presidente  

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo  

 

e vigilanza 

 

Ai presidenti dei Comitati amministratori di fondi,  

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali  

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali  

 

 

1. Impiegati e quadri del settore lapideo.

La gazzetta ufficiale n. 67, serie generale, del 21 marzo 1998 ha pubblicato il testo della legge 20 marzo 1998, n. 52 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 20 gennaio 1998 n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di contribuzione, con circolare n. 50 del 5 marzo 1998 è stato disciplinato il nuovo regime contributivo previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L. n. 4 del 1998 per impiegati e quadri del settore dell'edilizia, nonché‚ quello previsto per gli Istituti di patronato dall'art. 2, comma 2 dello stesso decreto legge.

1.1 Impiegati e quadri del settore lapideo

La legge n. 52 del 1998, di conversione del D.L. n. 4 del 1998, all'articolo 2 comma 1 ha esteso le disposizioni in materia di contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali, già previste per impiegati e quadri del settore dell'edilizia, anche al settore lapideo.

Come richiamato nelle "avvertenze" alla legge di conversione, a norma dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (22/3/1998).

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga in corso alla predetta data (mese di marzo, scadenza pagamento contributi 20 aprile 1998), anche per gli impiegati e quadri del settore lapideo (aziende industriali ed artigiane contraddistinte dal codice di autorizzazione "3H") la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale sarà determinata secondo le aliquote dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali.

1.2 Modalità operative - codifica aziende

Anche alle posizioni contributive riferite ad aziende industriali lapidee che nel corso dell'anno precedente hanno occupato fino a 50 dipendenti, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "1J" previsto per le aziende industriali dell'edilizia nella circolare n. 50 del 5 marzo 1998 alla quale si rimanda per tutti gli altri aspetti.

1.3 Regolarizzazione relativa al mese di marzo 1998

Le aziende che per il mese di marzo '98 avessero già versato il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 3,70 per cento potranno effettuare il conguaglio delle maggiori somme versate con la denuncia contributiva relativa al mese di aprile 1998.

A tal fine la differenza a credito dovrà essere riportata in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendola precedere dal codice "L353" e dalla dicitura "DIFF.CIG L.52/98".

 

 

2. Enti di patronato - chiarimenti in materia di regime contributivo.

La legge n. 52 del 1998 ha integralmente confermato il disposto di cui all'art. 2 c.2 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 per i cui contenuti si rimanda alla circolare n. 50 del 5 marzo 1998

Pertanto per gli Istituti di patronato resta confermato, a decorrere dal 1°gennaio 1998, l'assoggettamento al regime contributivo che prevede l'inderogabile obbligatorietà delle contribuzioni per le indennità economiche di malattia e di maternità, nonché‚ per l'assegno per il nucleo familiare.

A seguito di richieste di chiarimenti si precisa che al regime contributivo in argomento resta assoggettato esclusivamente il personale dipendente dagli Istituti di patronato.

Relativamente agli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione sindacale promotrice, posti in posizione di comando presso le strutture degli Istituti di patronato in forza di quanto previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale 13 dicembre 1994, n. 764, trova applicazione il regime contributivo previsto per gli organismi sindacali. Per l'assolvimento della contribuzione relativa a tali operatori dovrà essere utilizzata la posizione contributiva relativa all'organismo sindacale promotore, contraddistinta dal CSC 70703 e dal codice ISTAT 91.20.0 (vedi manuale per la classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 a pag.120).

Il Direttore generale

Trizzino