§ 98.1.35527 - Circolare 25 marzo 1996, n. 65 .
Nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, aggiornata in base all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/03/1996
Numero:65

§ 98.1.35527 - Circolare 25 marzo 1996, n. 65 .

Nuova classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, aggiornata in base all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ed alla classificazione delle attività economiche ISTAT 1991. Trasmissione manuale .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai primari coordinatori generali e primari medico 

 

legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi,  

 

gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

L'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ha, com'è noto, stabilito i criteri di classificazione dei datori di lavoro, ai fini previdenziali ed assistenziali, per la cui attuazione sono state già dettate disposizioni di carattere generale con le circolari n. 143 del 20 giugno 1989, n. 210 del 12 luglio 1994 n. 54 del 21 febbraio 1995.

Inoltre il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 istitutivo del Sistema Statistico Nazionale, strumento per la fornitura della informazione statistica ufficiale, ha determinato l'esigenza che l'Istituto, pur nella salvaguardia delle peculiarità previdenziali e contributive, previste dal citato articolo 49, armonizzasse la propria classificazione dei datori di lavoro alla classificazione ISTAT delle attività economiche.

È stata, pertanto, aggiornata la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, mediante la redazione di un apposito manuale operativo, realizzando di conseguenza la prevista armonizzazione sia mediante l'adozione di una uniforme nomenclatura delle attività, sia con la memorizzazione negli archivi aziende dei codici ISTAT, in modo tale da garantire tutti i raffronti e le comparazioni che si renderanno necessarie.

 

 

1. Struttura e contenuto del manuale.

1.1. Struttura del manuale

Il manuale comprende le seguenti quattro parti:

- elenco delle attività economiche di cui alla codifica Ateco 91 e dei codici statistico-contributivi;

- indice alfabetico delle attività;

- indice delle attività economiche ordinate secondo il codice Ateco 91;

- elenco dei codici di autorizzazione relativi ai codici statistici contributivi in uso.

La prima parte è articolata, secondo quanto previsto dal citato art. 49 della L. n. 88 del 1989, in sei settori, all'interno dei quali sono state individuate classi di attività che ricalcano, in linea di massima, salvo le particolarità riportate al successivo punto 1.2, quelle in essere nella preesistente classificazione.

Nella seconda parte sono state elencate, nell'ambito di ciascuna classe, le nuove categorie di attività secondo la nomenclatura utilizzata dall'ISTAT nel manuale edizione 1991, al quale si fa rinvio per una più dettagliata specificazione dei contenuti.

Ai fini della consultazione di tale parte del manuale si precisa quanto segue:

- nelle prime tre colonne denominate "Settore", "Classe" e "Categoria" è riportato il nuovo codice statistico-contributivo nonché la nomenclatura delle attività. Tale nuovo codice, per il momento non è ancora operativo;

- nella quarta colonna denominata "CSC di provenienza e attuale " viene riportato il codice statistico contributivo attualmente attribuito alle aziende. Ai fini della utilizzazione dei codici presenti in questa colonna deve essere tenuto in considerazione il simbolo (*), secondo quanto precisato nei successivi paragrafi 2.1 e 2.2;

- nella quinta colonna viene riportato il codice ISTAT corrispondente alla singola attività.

1.2. Contenuto del manuale

Il nuovo manuale, come già detto, contiene la classificazione delle attività economiche con i relativi "codici statistico-contributivi" e, pertanto, sostituisce la seconda parte del "Manuale di istruzioni in materia di iscrizione e classificazione delle aziende", edizione settembre 1988.

Si fa riserva di fornire, in un momento successivo, anche gli aggiornamenti relativi alla prima parte dello stesso manuale, edizione 1988.

In dipendenza della richiamata necessità di un raccordo con la classificazione ISTAT 1991 e del rispetto delle innovazioni introdotte dall'art. 49 citato, si è reso necessario apportare talune modifiche sostanziali e formali alla preesistente struttura.

La nuova classificazione viene articolata nei seguenti 6 "settori" di attività che sostituiscono i preesistenti 7 rami:

- Settore 1: Industria

- Settore 4: Artigianato

- Settore 5: Agricoltura

- Settore 6: Credito, Assicurazione e Tributi

- Settore 7: Terziario

- Settore 8: Attività varie - Enti pubblici e Amministrazioni statali

a) Settore "Industria" (codice settore = 1)

Una prima innovazione riguarda le attività dei servizi che, se non sono svolte da imprenditori artigiani, non trovano più collocazione, per effetto dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, nel settore "industria" e pertanto vengono inserite nel settore "terziario".

Inoltre, la preesistente classe "attività connesse con l'agricoltura" è stata soppressa; le relative attività sono confluite nel settore "agricoltura" ovvero nel settore "terziario".

Sono state, infine, istituite nuove specifiche classi:

- "attività di riparazione non altrove classificate";

- "attività industriali non altrove classificate";

- "attività di servizi classificate nel ramo industria anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e, che per effetto di quanto disposto dal 3 comma dell'art. 49 della legge citata, restano confermati nell'inquadramento in atto;

- "attività attribuite al settore industria per effetto di sentenza passata in giudicato;

- "aziende attribuite al settore industria per effetto di sentenze passate in giudicato.

b) Settore "Artigianato" (codice settore = 4)

In tale settore sono inserite le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Nella nuova classificazione il settore "Artigianato" non trova più rispondenza nelle analoghe classi del settore industria, in quanto in tale ultimo comparto non sono più comprese le attività dei servizi che, come precisato alla precedente lettera a), sono inserite nel settore terziario.

c) Settore "Agricoltura" (codice settore = 5)

Nel settore "Agricoltura", come peraltro già anticipato, sono state inserite talune attività in precedenza classificate nel settore "industria", quali:

- bachicoltura;

- caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi;

- aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi.

Una particolare classe denominata "Attività agricole svolte in forma associata" è stata creata per le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge 15 giugno 1984, n. 240.)

La classe è articolata in due categorie, di cui la prima per la posizione riferita al personale con qualifica impiegatizia e dirigenziale; la seconda per la posizione riferita al personale con qualifica di operaio a tempo indeterminato.

Ai fini dell'attribuzione del codice ISTAT occorre fare riferimento alla singola attività svolta dalla cooperativa.

d) Settore "Credito, assicurazione e tributi" (codice settore = 6)

Dal settore sono state estrapolate le attività degli "istituti finanziari", delle "società per la gestione dei Fondi comuni di investimento", delle "agenzie di cambio e di borsa". Tali attività, ai sensi del più volte citato art. 49, sono state collocate nel settore "terziario" alla classe "intermediazione finanziaria, assicurativa e attività ausiliarie".

Inoltre sono stati inclusi nel settore i "Fondi pensione", collocandoli alla classe "assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie.

e) Settore "Terziario" (codice settore = 7)

Nel settore "Terziario" sono state introdotte le novità di maggior rilievo per effetto dell'applicazione dell'art. 49 della citata legge n. 88 del 1989, che prevede, fra l'altro, l'inserimento nel settore di tutte le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari.

Rispetto alla precedente classificazione risultano, ad esempio, attribuite al settore le seguenti attività:

- servizi per l'igiene, la pulizia e la cura della persona;

- servizi per l'igiene e la pulizia dell'ambiente;

- esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi con personale;

- gestione magazzini frigoriferi per conto terzi;

- attività di manutenzione e soccorso stradale;

- attività di aerofotocinematografia, sempreché non inserita in un ciclo produttivo di attività di spettacolo;

- confezionamento di generi alimentari e non.

Inoltre sono comprese nel settore, come già detto relativamente al settore "Credito", le seguenti attività di intermediazione finanziaria e assicurativa e relative attività ausiliarie:

- istituti finanziari;

- società dei fondi comuni di investimento;

- attività di mediazione di valori negoziabili;

- attività dei periti e dei liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

f) Settore "Attività varie" (codice settore = 8)

Il settore, di nuova istituzione, è stato appositamente creato in ottemperanza al disposto del secondo comma del più volte citato art. 49 della legge n. 88 del 1989.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 49 citato sono stati soppressi i rami "Enti pubblici" e "Amministrazioni statali" le relative attività sono state inserite nel settore di che trattasi che è stato pertanto articolato in tre classi.

Nella classe 01 sono confluiti tutti quegli organismi diversi dagli enti pubblici che, in forma non imprenditoriale, svolgono attività non riconducibili tra quelle economico-produttive e che perseguono in via prevalente finalità socio-assistenziali, politico-sindacali, di culto o scientifico-culturali.

Sono altresì inserite in tale settore le organizzazioni e gli organismi extraterritoriali e gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatorie.

Nella classe 02 sono confluiti gli Enti pubblici nonché le attività dei Consorzi di bonifica, in precedenza classificate nel ramo industria.

Per effetto dell'art. 49 della L. n. 88 del 1989 deve, infatti, ritenersi abrogato l'art. 33 del T.U.A.F., per la parte che prevede l'inserimento dei consorzi di bonifica nel ramo industria.

Nella classe 03 le Amministrazioni statali.

Il settore non presenta sostanziali modifiche rispetto al preesistente ramo 3.

Per la classificazione delle attività comprese in tale settore, non si è ritenuto di seguire, ai fini dell'attribuzione del codice statistico-contributivo, la classificazione "ISTAT" che avrebbe comportato una superflua elencazione delle attività, non significativa ai fini contributivi.

Pertanto, ai fini dell'attribuzione del codice ISTAT, le Sedi faranno riferimento alla specifica attività svolta dalla singola Amministrazione statale, prevista nella classificazione ISTAT.

Nel settore "Amministrazioni statali" è stata inserita una categoria specifica per le Amministrazioni statali che stipulano rapporti di lavoro di natura privatistica.

 

 

2. Istruzioni operative.

2.1. Decorrenza dei nuovi inquadramenti

In conseguenza della situazione normativa creatasi a seguito dell'emanazione dell'art. 49 più volte citato, si ritiene necessario fornire talune precisazioni in merito alla decorrenza dei nuovi inquadramenti.

Le aziende che hanno iniziato l'attività con dipendenti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 (28 marzo 1989), debbono essere inquadrate sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 49 della stessa legge.

Le aziende già validamente inquadrate nei settori industria, commercio ed agricoltura, alla data di entrata in vigore della norma suindicata e che in base al citato art. 49 dovrebbero essere assegnate ad un diverso settore, mantengono l'inquadramento già attribuito in forza del disposto di cui al 3 comma dell'art. 49 stesso.

Ciò anche se l'inquadramento è stato disposto con effetto retroattivo sulla base di sentenze definitive della Magistratura.

2.2. Codifica delle Aziende

Premesso che i nuovi codici statistico-contributivi non sono per il momento operativi, le Sedi si limiteranno, in una prima fase, ad individuare, ai fini dell'attribuzione del codice ISTAT, le attività nell'ambito della nuova classificazione, continuando, peraltro, ad attribuire la codifica già in uso, evidenziata nel presente manuale nella colonna "C.S.C. di provenienza e attuale".

Al riguardo è da precisare che per talune attività sono evidenziati più codici nella colonna citata, in quanto tali attività, nella preesistente classificazione, erano configurabili in diverse categorie economiche; in tal caso, ai fini di uniformare il comportamento delle Sedi, il codice da utilizzare è stato contrassegnato con il simbolo dell'asterisco [*].

2.3. Aggiornamento "Archivi Aziende" e procedure automatizzate

Ai fini della operatività della nuova codifica si illustrano le linee generali di intervento, articolate in più fasi, attraverso le quali si intende realizzare l'adeguamento delle procedure automatizzate alla nuova classificazione nonché l'aggiornamento degli archivi aziendali.

La prima fase, in corso di rilascio, prevede l'aggiornamento della procedura di iscrizione e variazione delle aziende, per rendere possibile l'inserimento in archivio, in aggiunta alla codifica già in uso, del codice ISTAT 1991.

Con separato messaggio sarà comunicata l'operatività della codifica ISTAT e saranno rilasciati i programmi che consentiranno l'inserimento e la gestione dello stesso codice negli archivi aziendali.

L'immediata individuazione del codice ISTAT, sulla base dell'attuale codifica delle attività economiche, potrà essere effettuata solo in un limitato numero di casi, in quanto, tenuto conto della elevata parcellizzazione delle attività economiche effettuata dall'ISTAT, si renderà necessario esaminare il fascicolo aziendale.

Il completamento di tale fase consentirà l'effettuazione di tutte le elaborazioni statistiche sulla base della classificazione ISTAT.

In una fase successiva sarà resa disponibile una procedura che consentirà, anche sulla base del codice ISTAT già inserito, l'adeguamento della vecchia codifica con la nuova, sia negli archivi locali che nell'archivio centrale.

Le modalità operative nonché i criteri applicativi saranno portati a conoscenza al momento del rilascio delle procedure.

L'ultima fase, peraltro la più complessa, prevede l'adeguamento di tutte le procedure DM (acquisizione, stringatura, calcolo, gestione note di rettifica, ripartizione, recupero crediti, O3/M-01/M ecc.) alla nuova codifica.

Una volta uniformate tutte le procedure, sarà possibile abolire la vecchia codifica che, fino ad allora, dovrà continuare ad essere utilizzata per consentire la gestione delle denunce contributive e retributive.

Con messaggio a parte saranno date le istruzioni per la ricezione di un programma che potrà essere attivato su un p.c. e che permetterà di effettuare ricerche facilitate per codice ISTAT, per C.S.C., per categoria, al fine di fornire un valido supporto per facilitare all'operatore la definizione delle codifiche di cui trattasi.

Il Direttore generale

Trizzino

N.B. Il manuale verrà inviato successivamente.