§ 98.1.39077 - Circolare 5 marzo 1998, n. 55 .
98-55. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80: sentenze della Corte di Giustizia Europea. Legge 29 maggio 1982, n. 297: oneri accessori [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1998
Numero:55

§ 98.1.39077 - Circolare 5 marzo 1998, n. 55 .

98-55. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80: sentenze della Corte di Giustizia Europea. Legge 29 maggio 1982, n. 297: oneri accessori sul T.F.R.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale prestazioni temporanee 

 

 

Roma, 5 marzo 1998 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei 

 

Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico-legale e Primari 

 

Medico-legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo 

 

e 

 

Vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di Fondi, 

 

Gestioni e Casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati prov.li 

 

 

1 - sentenze della corte di giustizia europea.

1.1- Computo dei dodici mesi, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

Il decreto legislativo n. 80 del 1992 ha stabilito all'art. 2, comma 1 - in relazione al disposto di cui all'art. 3, punto 2 e all'art. 4, punto 2, della direttiva CEE 80/987 del 20 ottobre 1980 - che il Fondo di Garanzia è tenuto al pagamento delle somme relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi precedenti la data del provvedimento che determina l'apertura delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), ovvero la data di inizio del procedimento di esecuzione forzata.

La Corte di Giustizia Europea, nella seduta del 10 luglio 1997, ha sentenziato che l' "insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro", di cui ai citati art. 3, n. 2, e art. 4, n. 2, della direttiva CEE 80/987, corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo.

Pertanto, a modifica di quanto disposto con la circolare n. 206 del 10 agosto 1992 il "dies a quo" per il calcolo dei dodici mesi, entro i quali devono essere comprese le tre mensilità non erogate dal datore di lavoro, coincide con la data della domanda di dichiarazione di insolvenza.

Le disposizioni impartite con la citata circolare n. 206/1992 rimangono in vigore nei casi in cui il lavoratore ha continuato a prestare la propria attività. In tali casi, pertanto, l'arco dei dodici mesi dovrà essere calcolato dalla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio di impresa, ovvero di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio stesso. Se, poi, la risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta nel corso della continuazione dell'attività da parte dell'impresa, la data da prendere in considerazione, per il calcolo dei dodici mesi in questione, sarà quella della risoluzione del rapporto di lavoro. 1.2 - Indennità di mobilità e ultime tre mensilità.

L'art. 2, comma 4, lett.c), del decreto legislativo n. 80 del 1992, con il quale è stata data attuazione all'art. 4, n. 3 e all'art. 10 della direttiva CEE 80/987, ha stabilito l'incumulabilità, fino a concorrenza degli importi, con l'indennità di mobilità riconosciuta, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte di Giustizia Europea, nella medesima seduta del 10 luglio 1997, ha sentenziato che i citati art. 4, n. 3, e art. 10 della direttiva CEE 80/987, vanno interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il cumulo degli importi garantiti dalla direttiva stessa con una indennità, quale l'indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della legge n. 223 del 1991, che è diretta a sovvenire ai bisogni di un lavoratore licenziato durante i tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò comporta, a modifica di quanto disposto con la circolare n. 206/1992, la cumulabilità delle ultime tre mensilità non corrisposte dal datore di lavoro, con l'indennità di mobilità, riconosciuta, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Permane l'incumulabilità con il trattamento CIGS e con le retribuzioni, prevista dall'art. 2, comma 4, lett.a) e b) del decreto legislativo n. 80 del 1992.

La Corte di Giustizia Europea, nella stessa seduta del 10 luglio 1997, ha anche dichiarato che l'espressione "ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro", di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva CEE 80/987 deve intendersi come ultimi novanta giorni di lavoro non retribuiti. Quanto esposto nei precedenti punti trova applicazione anche per la definizione delle domande già presentate, per le quali non risulta ancora scaduto il termine prescrizionale di un anno, previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in questione.

 

 

2 - legge 29 maggio 1982, n. 297: oneri accessori sul t.f.r.

Con circolare n. 91 del 9 aprile 1997 sono state impartite istruzioni per la corresponsione degli oneri accessori sul T.F.R. fino al momento del saldo, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Poiché da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti, si forniscono le seguenti precisazioni.

2.1- Domanda di T.F.R. presentata con immotivato ritardo.

A modifica di quanto disposto con la citata circolare n. 91/1997, si precisa che gli oneri accessori sul T.F.R. devono essere corrisposti fino al momento del saldo, anche se il ritardo nell'erogazione della prestazione è dovuto ad immotivato ritardo nella presentazione della domanda.

Infatti, l'art. 2, commi 2, 3 e 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, pone il termine di quindici giorni come condizione di proponibilità della domanda e non pure come termine entro e non oltre il quale essa deve considerarsi tempestivamente presentata.

D'altra parte l'art. 2948, n. 5, c.c. prevede come unica sanzione all'inerzia del titolare del diritto al T.F.R. la prescrizione breve quinquennale.

2.2 - Richiesta di ulteriori oneri accessori su T.F.R. già erogato. La Corte di Cassazione ha precisato che il trattamento di fine rapporto, ancorché corrisposto dal Fondo di Garanzia, non costituisce prestazione previdenziale, ma retribuzione differita, alla quale si applica il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 5, c.c. per tutti i crediti di lavoro. Tale termine trova applicazione anche nei confronti delle richieste di riesame, inoltrate da lavoratori che hanno già beneficiato del T.F.R. e dei relativi oneri accessori, secondo le precedenti disposizioni.

Pertanto, potranno trovare accoglimento le domande di riesame per la liquidazione di tali oneri fino al momento del saldo, presentate entro il suddetto termine quinquennale, decorrente dalla data del pagamento del T.F.R.. Da ultimo, si chiarisce che gli oneri accessori sul T.F.R. sono dovuti anche se non espressamente indicati nello stato passivo. Ovviamente le Sedi dovranno accertare se le somme indicate nello stato passivo e delle quali viene chiesto il pagamento a carico del Fondo di Garanzia si riferiscano al solo T.F.R. o siano comprensive anche degli oneri accessori.

Il Direttore generale

Trizzino