gennaio 1997. Modalità e criteri per l'attribuzione."> § 98.1.38576 - Circolare 24 novembre 1997, n. 91 .
Livelli differenziati di professionalità per il personale dell'area "professionisti". Individuazione dei contingenti delle dotazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/11/1997
Numero:91

§ 98.1.38576 - Circolare 24 novembre 1997, n. 91 .

Livelli differenziati di professionalità per il personale dell'area "professionisti". Individuazione dei contingenti delle dotazioni organiche al 1° gennaio 1997. Modalità e criteri per l'attribuzione.

 

Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione centrale organizzazione e risorse umane.

 

Con determinazione n. 9 dell'11 novembre 1997 - di cui si unisce il testo (allegato 1) - ho provveduto alla ridefinizione, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, dei contingenti dei livelli differenziati di professionalità, relativamente a ciascun ramo professionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 87 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali siglato l'11 ottobre 1996 e dall'articolo 17 del contratto integrativo relativo al biennio economico 1996-97 che ha fissato nuove aliquote percentuali (20 per cento iniziale, 40 per cento e 40 per cento gli altri).

Con la medesima determinazione ho provveduto, altresì, ad adeguare le modalità ed i criteri per il conferimento del primo e secondo livello di professionalità alla nuova disciplina fissata dal citato articolo 87 C.C.N.L. di categoria.

Trattandosi di automatica esecuzione di normativa contrattuale di comparto in ordine all'identificazione di contingenti percentuali delle relative dotazioni organiche già deliberate dal Consiglio di amministrazione ed all'emanazione di disposizioni procedurali di carattere generale, il provvedimento rientra nell'ambito della mia competenza, ai sensi del riparto e del decentramento delle attribuzioni ordinamentali attuato ai sensi delle vigenti discipline.

Nel merito dei criteri ritengo opportuno evidenziare che:

- l'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene mediante selezione per titoli professionali e titoli di servizio;

- l'ammissione alle selezioni indette per ciascun ramo professionale viene effettuata d'ufficio per tutti i professionisti in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, il personale interessato non deve presentare domanda di ammissione alla procedura selettiva, ma limitarsi alla verifica dell'esatta inclusione del proprio nominativo nell'elenco degli ammessi di cui al successivo alinea;

- con determinazione del Direttore centrale responsabile della Direzione centrale organizzazione e risorse umane sono indette le procedure di selezione - per le disponibilità esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun anno - e pubblicizzato l'elenco dei professionisti ammessi. Il provvedimento è notificato a tutti i professionisti;

- in caso di mancata inclusione nell'elenco, ritenuta ingiustificata, l'interessato può esperire - avverso la mancata ammissione alla procedura - ricorso in opposizione al Direttore centrale della Direzione centrale organizzazione e risorse umane nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica della citata determinazione;

- requisito obbligatorio di ammissione alle selezioni è l'iscrizione all'albo professionale, unitamente al periodo minimo di servizio effettivo richiesto dal Contratto per ciascun livello differenziato. È esentato da tale obbligo il personale al quale l'iscrizione all'albo non era stata richiesta come requisito necessario per l'assunzione in servizio;

- il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili è obbligatoriamente riferito al 1° gennaio di ciascun anno. In sede di prima applicazione, tale possesso è accertato con riferimento alla data del 1° gennaio 1997;

- debbono obbligatoriamente restare esclusi dalle selezioni i professionisti nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di demerito, risultanti dal fascicolo personale.

Resteranno esclusi - dopo l'attuazione del nuovo sistema generale di valutazione del personale - anche i professionisti sospesi dal servizio o collocati a disposizione ai sensi degli articoli 80 e 73 del Contratto;

- i titoli professionali e di servizio valutabili ed i relativi punteggi assegnabili sono quelli individuati al punto 4 dei "Criteri", secondo quanto previsto dall'articolo 87 del C.C.N.L. Su tali titoli e sull'attribuzione specifica dei punteggi dovrà esprimersi la Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente, che deve formare la graduatoria finale relativamente ai due livelli differenziati per ciascun ramo professionale. Si richiama l'attenzione su quanto previsto al punto 5 degli allegati criteri, al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di effettuare una corretta valutazione;

- l'attribuzione del livello di professionalità - in relazione alle graduatorie approvate dalla Commissione valutatrice - è disposta dal Direttore centrale responsabile della Direzione centrale organizzazione e risorse umane.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza del personale interessato con le modalità previste dall'articolo 96 del regolamento organico e dovrà comunque essere immediatamente notificata a tutti i professionisti con le procedure di cui alla circolare n. 3 del 1973; dell'adempimento di tali disposizioni non dovrà darsi comunicazione a questa Direzione Centrale, ma ne sarà conservata idonea documentazione agli atti di ciascuna Unità, per gli eventuali casi di contestazione.

 

 

Allegato 1