§ 98.1.38838 - Circolare 19 gennaio 1998, n. 14/E .
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Contratti di concessione di tributi comunali. Norma transitoria di cui all'art. 64, comma 2.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/01/1998
Numero:14

§ 98.1.38838 - Circolare 19 gennaio 1998, n. 14/E .

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Contratti di concessione di tributi comunali. Norma transitoria di cui all'art. 64, comma 2.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alla Direzione regionale delle entrate 

 

Agli uffici delle entrate 

 

Agli uffici del registro  

 

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette 

 

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate 

 

Alla Direzione generale degli affari generali  

 

e del personale 

 

Al Segretario generale 

 

Al servizio per il controllo interno 

 

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

 

Gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano, rispettivamente, la potestà regolamentare delle province e dei comuni relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, e la istituzione presso il Ministero delle finanze dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate dei suddetti enti locali; il comma 2 dell'art. 64 stabilisce che il Comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli artt. 25 e 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernenti l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.

In particolare, va osservato che il comma 4 del citato art. 53 abroga gli artt. da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, in forza del rinvio operato dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 507 del 1993, la gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Diverse conseguenze derivano da dette disposizioni.

In primo luogo, occorre rilevare che tale abrogazione, a norma dell'art. 66 del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha decorrenza dal 1° gennaio 1998 e che pertanto da tale data viene meno la disciplina legislativa concernente l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dei suddetti tributi, per cui cessa sia la validità dell'albo dei concessionari di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507 del 1993 con la conseguenza che non è più possibile affidare in concessione i servizi in questione, e sia i poteri del concessionario in ordine alla gestione dei servizi stessi.

In secondo luogo, appare evidente che sin tanto che Province e Comuni non avranno provveduto ad esercitare, in base a quanto dispone l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il potere di disciplinare l'accertamento e la riscossione dei singoli tributi di propria competenza mediante l'approvazione di appositi regolamenti da parte dei rispettivi consigli, secondo la procedura indicata nel comma 2 dello stesso art. 52, le attività di accertamento e riscossione dei tributi dovranno continuare ad essere effettuate con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in merito, non essendo possibile, nel frattempo, espletare tali servizi né nelle forme associate di cui alla lettera a) del comma 5, dell'art. 52, né procedere all'affidamento a soggetti privati, in quanto, oltretutto, per questi ultimi mancherebbe anche il prescritto albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

In proposito, è appena il caso di sottolineare che, comunque, l'efficacia dei regolamenti in questione avrebbe decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1999, come anche precisato nella circolare n. 322/E del 22 dicembre 1997 della scrivente.

In terzo luogo, dal 1° gennaio 1998 non potranno più essere effettuate gare per l'affidamento in concessione della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 1993, essendo queste ultime abrogate.

Resta comunque, sempre possibile l'affidamento del mero servizio di affissione - secondo quanto precisato da ultimo con risoluzione ministeriale n. 7/5185-94 del 7 giugno 1994 - in quanto trattasi di affidamento della semplice attività strumentale di affissione di manifesti, senza alcun conferimento di funzioni di accertamento e riscossione del tributo.

Infine, va rilevato che il comune, ove lo ritenga opportuno, può, ai sensi del comma 2 dell'art. 64 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prorogare fino al 31 dicembre 1998, a condizioni da definire tra le parti, per quanto riguarda l'entità dei compensi, i contratti in questione che abbiano scadenza anteriore a detta data.

Quest'ultima disposizione, oltre a definire esplicitamente una soluzione-ponte in attesa della predisposizione della futura disciplina regolamentare, implicitamente permette di risolvere il problema concernente la determinazione delle modalità di gestione dei servizi in questione ed i poteri del concessionario, che altrimenti rimarrebbero privi delle norme legislative di riferimento.

Infatti, la suddetta disposizione, consentendo una proroga dei contratti stipulati in forza di norme abrogate, indirettamente ne stabilisce di fatto l'ultrattività, posto che tali norme risultano alla base del contratto determinando i contenuti concreti del contratto stesso, che viene pertanto a costituire - fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunali, nonché dei regolamenti ministeriali di attuazione degli artt. 52 e 53 - il fondamento giuridico della gestione del servizio di accertamento e di riscossione e dei poteri conferiti al concessionario, nei limiti e nei termini in esso indicati.

In conclusione, le nuove modalità di accertamento e riscossione dei propri tributi deliberati da province e comuni non potranno entrare in vigore prima del 1° gennaio 1999, mentre eventuali gare per l'affidamento a soggetti privati potranno essere effettuate, previa predisposizione dei suddetti regolamenti dagli enti locali, non prima dell'emanazione dei prescritti regolamenti ministeriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 concernenti la disciplina del nuovo albo dei concessionari e dell'affidamento dei servizi in questione.

Le Direzioni Regionali delle entrate sono incaricate di inviare, con la massima urgenza, la presente circolare alle province ed ai comuni compresi nella propria circoscrizione.