§ 98.1.38712 - Circolare 22 dicembre 1997, n. 322/E .
Decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1997
Numero:322

§ 98.1.38712 - Circolare 22 dicembre 1997, n. 322/E .

Decreto legislativo di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante, tra l'altro, il riordino della disciplina dei tributi locali - Articoli 52 e 59, nonché 56, 62 e 63 - Potestà regolamentare dei Comuni e delle Province - Tempi di esercizio e di efficacia.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

In relazione a quesiti pervenuti, si fa presente che la potestà regolamentare generale e quella in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), conferite ai Comuni ed alle Province, rispettivamente, dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, può essere esercitata soltanto a decorrere dal primo gennaio 1998. Ciò, in quanto, ai sensi del primo comma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo, le disposizioni da esso recate, ivi comprese quelle che attribuiscono il potere in questione, entrano in vigore il primo gennaio 1998.

Conseguentemente, eventuali deliberazioni dei Comuni o delle Province, di approvazione di disposizioni regolamentari ai sensi dei predetti articoli 52 e 59, che risultassero adottate entro il 31 dicembre 1997 sarebbero illegittime per mancanza del relativo potere.

I predetti regolamenti, giusta quanto disposto dal secondo comma del più volte citato articolo 52 richiamato anche dal successivo articolo 59, possono esplicare la loro efficacia soltanto a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale vengono adottati. Pertanto l'anno di inizio della operatività delle disposizioni regolamentari deliberate non può, comunque, essere antecedente al 1999.

Ciò stante, considerata anche l'assoluta novità e l'estrema delicatezza della introduzione di norme regolamentari a livello locale nelle materie in discorso, è auspicabile che i Comuni e le Province esercitino (ovviamente, se lo ritengono opportuno) siffatta facoltà svolgendo i necessari approfondimenti e ponderazioni in tempi adeguati.

Le osservazioni sopra svolte valgono anche per il potere regolamentare in materia di imposta provinciale di trascrizione, di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conferito, rispettivamente, con gli articoli 56, 62 e 63 del precitato decreto legislativo, richiamanti anch'essi il predetto articolo 52 armonicamente con la soppressione, a decorrere dall'anno 1999, dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al P.R.A., della relativa addizionale provinciale e della TOSAP.

Le Direzioni Regionali delle entrate avranno cura di diffondere, con la massima urgenza, la presente circolare presso i Comuni e le Province compresi nella propria circoscrizione.