§ 98.1.38623 - Circolare 3 dicembre 1997, n. 65 .
Modifica di alcune procedure operative.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/12/1997
Numero:65

§ 98.1.38623 - Circolare 3 dicembre 1997, n. 65 .

Modifica di alcune procedure operative.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica.

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici centrali e periferici 

 

Loro sedi 

 

Ai Coordinatori delle consulenze professionali 

 

Loro sedi 

 

 

L'aggiornamento di procedure operative o la correzione di alcune metodiche di calcolo seguite nella determinazione dei trattamenti di quiescenza spettanti agli iscritti a questo Istituto sono originate dalla necessità di rendere le prestazioni stesse strettamente aderenti alla "ratio" della normativa che le riguardano, tenendo anche conto del carattere evolutivo delle interpretazioni assunte dalla giurisprudenza in materia previdenziale.

D'altro canto, l'attività di costante concertazione pure posta in essere da questo Istituto con i dicasteri vigilanti nonché con le organizzazioni di rappresentanza degli iscritti ha avuto l'effetto di costituire un meccanismo di attento esame e controllo delle procedure in relazione alle fattispecie che si presentano nella fase di operatività. Proprio questa funzione di osservazione e comparazione ha di recente evidenziato l'esigenza di introdurre nelle operazioni di calcolo del trattamento pensionistico spettante agli iscritti a questa gestione previdenziale e fin qui seguite alcuni correttivi, allo scopo di rendere più esatta la loro determinazione.

 

 

1. Retribuzione media per la determinazione della quota b) di pensione di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992.

Con precedenti circolare 23 luglio 1993, n. 16 I.P. e circolare 14 gennaio 1994, n. 1 sono state fornite, fra l'altro, istruzioni operative per la determinazione del trattamento pensionistico spettante agli iscritti alle ex Casse pensioni degli Istituti di Previdenza, in applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

In particolare, nelle suddette disposizioni di servizio è stato sottolineato come il periodo di riferimento, utile per la determinazione della seconda quota di pensione, dovesse essere trasformato in mesi interi, seguendo il noto criterio di arrotondamento in base al quale la frazione fino a quindici giorni si trascura, mentre quella maggiore determina l'aumento al mese superiore.

Nell'esercizio pratico, tali modalità di calcolo si sono rivelate non particolarmente esatte, soprattutto nei casi in cui si verificano interruzioni di servizio e in quelli in cui la cessazione avviene nel corso del mese.

A ciò si aggiunga che, col criterio di arrotondamento anzidetto, la corresponsione al dipendente di quote di salario accessorio in prossimità del collocamento a riposo poteva risultare, in alcuni casi, privo di rilevanza nel calcolo della retribuzione media, ovvero pesare nella determinazione della stessa non per l'effettivo periodo di godimento della retribuzione.

È pertanto opportuno modificare la procedura di calcolo di che trattasi, introducendo come unità di determinazione del periodo di riferimento e di ponderazione con le retribuzioni i giorni in luogo dei mesi interi, tenendo conto nel computo del criterio commerciale (360 giorni per ogni anno).

 

 

2. Penalizzazioni previste dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993.

Nell'intento di contenere la spesa previdenziale, il comma 16 dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1994, anche per gli iscritti a questo Istituto che conseguano un trattamento pensionistico anticipato con un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, la riduzione dell'importo della pensione in proporzione agli anni mancanti al predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla tabella allegata alla legge stessa.

Al riguardo, sono state fornite ampie delucidazioni con circolare 18 febbraio 1994, n. 4, ove venne anche stabilito che, ai fini dell'applicazione della riduzione disposta dal citato comma 16, doveva essere presa in considerazione la complessiva anzianità contributiva presa a base per la misura della pensione, arrotondata ad anni interi.

Invero, tale interpretazione applicativa del più volte richiamato comma 16 deve essere rivista alla luce della considerazione che il provvedimento legislativo da applicare dispone la penalizzazione del trattamento pensionistico nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni e che la misura della riduzione è in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo.

È perciò palese l'intento del legislatore di collegare l'applicabilità della disposizione normativa in argomento agli anni di servizio utili ai fini del diritto e non all'anzianità presa a base della misura della pensione.

Conseguentemente, il calcolo in questione per i trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi dovrà d'ora in poi essere effettuato prendendo a riferimento l'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto a pensione.

Rimane ferma la necessità di arrotondare l'anzianità contributiva ad anni interi per l'individuazione della percentuale di riduzione, per cui la frazione di un anno di servizio utile alla data di cessazione, se superiore a sei mesi, dovrà valutarsi come anno intero, altrimenti verrà trascurata.

In dipendenza di tale mutato orientamento, viene a determinarsi la necessità di rettificare i provvedimenti pensionistici riguardati dalla disposizione citata e già adottati.

Pertanto, gli Enti datori di lavoro nella determinazione dei nuovi trattamenti provvisori di pensione avranno cura di conformare le modalità di calcolo delle penalizzazioni previste dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993 al nuovo criterio testé esposto, rimanendo inteso che per le pensioni provvisorie in pagamento presso le locali Direzioni provinciali del tesoro la compensazione fra quanto trattenuto e quanto effettivamente dovuto avverrà con l'emissione del decreto definitivo di pensione.

Nei casi invece in cui questo Istituto abbia già provveduto all'emissione del decreto di pensione, stante l'impossibilità per gli Uffici previdenziali di individuare i singoli interessati, sarà opportuno che gli Enti datori di lavoro, accertata la rilevanza della nuova procedura di calcolo nei casi di specie, invitino i propri ex dipendenti a presentare presso la locale Sede I.N. P.D.A.P. apposita domanda di revisione in via amministrativa del provvedimento pensionistico in ordine alle penalizzazioni ex art. 11 legge n. 537 del 1993.

In esito a tale istanza verrà emesso un nuovo decreto di pensione debitamente modificato.

 

 

3. Attribuzione della perequazione automatica dal 1° gennaio 1996 ai superstiti di dipendenti e pensionati deceduti nel mese di dicembre 1995.

La Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - ha espresso l'avviso, rispondendo ad apposito quesito formulato dalla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che per i casi di trattamenti pensionistici di riversibilità liquidati con decorrenza 1° gennaio 1996, attribuiti ai superstiti di dipendenti e pensionati deceduti nell'arco del mese di dicembre 1995, possa farsi luogo all'applicazione della perequazione automatica a far tempo dalla concessione dei trattamenti medesimi, al fine di evitare disparità con analoghi trattamenti di riversibilità liquidati nei restanti mesi dell'anno 1995.

Le perplessità sorte in proposito erano da porsi in relazione all'art. 1 (comma 41) della legge n. 335 del 1995, che ha disposto l'estensione della normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria alle pensioni del settore pubblico. Sussisteva quindi contrasto fra la decorrenza del trattamento di riversibilità, fissata dalla nuova normativa al primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e l'attribuzione, in base alla legislazione vigente, degli aumenti a titolo di perequazione automatica, attribuibili sull'importo di pensione spettante alla fine di ciascun periodo immediatamente precedente la decorrenza della variazione. Nei casi in osservazione, perciò, gli aumenti di perequazione automatica non sarebbero spettati, tenuto conto che al 31 dicembre 1995 le partite di pensione non erano in pagamento, ma lo sarebbero state solo dal 1° gennaio 1996.

In via definitiva, come detto, la Ragioneria Generale ha risolto la questione, ritenendo applicabili i benefici di perequazione e precisando altresì che tale criterio ha carattere permanente e potrà essere perciò seguito anche negli anni a venire.

 

 

4. Indice I.S.T.A.T. per l'anno 1996.

L'I.S.T.A.T. ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 1996 è risultato pari a 103,9. Pertanto, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 503 del 1992, la variazione del predetto indice rispetto a quello dell'anno precedente da considerare per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabile ammonta a 118,5499.

 

 

5. Tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995.

L'I.S.T.A.T. ha anche reso noto che per l'anno 1997 il tasso annuo di capitalizzazione, ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi prevista dall'art. 1 (comma 9) della legge n. 335 del 1995, è pari a 1,055871.

Detto valore, come noto, scaturisce dalla variazione media quinquennale del P.I.L. (Prodotto interno lordo) nominale, riferita ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare.

 

 

6. Valutazione del salario accessorio.

Con precedente circolare 29 marzo 1996, n. 21, vennero diramate indicazioni sui criteri da seguire nella certificazione e valutazione in sede di determinazione del trattamento provvisorio di pensione delle componenti retributive qualificate come salario accessorio, nei casi in cui la cessazione di un dipendente avvenga nel corso dell'anno.

Nel confermare in via generale il contenuto della citata circolare, si precisa tuttavia che gli emolumenti non annualizzabili (ad es. indennità di mancato preavviso) troveranno valutazioni nel calcolo della retribuzione media pensionabile per l'intero mese in cui risultano percepiti, ovvero per l'ultimo mese di servizio se monetizzati all'atto del collocamento a riposo o successivamente.

 

 

7. Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal calcolo del valore capitale.

Con deliberazione n. 6/95 emessa dalla Sezione del controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 29 novembre 1994 è stata riaffermata, analizzando alcuni decreti di liquidazione del trattamento di pensione a favore di personale insegnante transitato nei ruoli statali anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la correttezza del procedimento di esclusione dell'indennità integrativa speciale dal calcolo del valore capitale da porre a carico degli enti di provenienza.

Le motivazioni a sostegno della citata sentenza, che scaturiscono da ormai univoca giurisprudenza, risiedono nella evoluzione della normativa disciplinante l'indennità integrativa speciale e nel rapporto tra trattamento base ed emolumenti accessori o integrativi, in relazione alle specifiche disposizione di legge che regolano i rapporti finanziari tra le gestioni che intervengono nella ricongiunzione di servizi.

Pertanto, ad integrazione di quanto contenuto nella precedente comunicazione di servizio 24 febbraio 1997, n. 267 (punto 6), anche nei casi di applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, nel computo delle quote di concorso da capitalizzare dovrà escludersi l'importo dell'indennità integrativa speciale.

Il Direttore generale

Dott.ssa Lucia Mezzacapo