§ 98.1.38544 - Circolare 14 novembre 1997, n. 224 .
Modifiche alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile contributiva degli operai agricoli a tempo determinato (Art. 4, D.Lgs. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/11/1997
Numero:224

§ 98.1.38544 - Circolare 14 novembre 1997, n. 224 .

Modifiche alla disciplina giuridica della retribuzione imponibile contributiva degli operai agricoli a tempo determinato (Art. 4, D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146 - Salario medio convenzionale) .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici  

 

dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

La disciplina giuridica in materia di determinazione e calcolo dei contributi, dovuti dai datori di lavoro per gli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo determinato, ha subito importanti modifiche per effetto della introduzione delle disposizioni contemplate nell'art. 4 del D.Lgs. n. 146 del 1997.

In applicazione della predetta norma si verificherà, a far data 1° gennaio 1998, e al realizzarsi di determinate specifiche condizioni, il graduale abbandono del salario medio convenzionale e l'adozione in suo luogo delle retribuzioni reali.

Si forniscono, pertanto, le disposizioni normative e le istruzioni operative ai fini della attuazione delle precitate norme.

 

 

1) Disposizioni normative.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 146 del 1997 stabilisce che «a decorrere dall'1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo, ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino a quando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricoli non sia superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momento trova applicazione l'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni e integrazioni».

Va osservato in primo luogo che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, anche per gli operai a tempo determinato, la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi non potrà essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali, se più favorevoli.

L'applicazione del precitato art. 1 comporta che per gli operai a tempo determinato non troverà più applicazione l'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 in base al quale la contribuzione è determinata in relazione ai salari medi convenzionali.

Pertanto ai fini della individuazione della retribuzione che assume rilevanza per gli effetti dell'accertamento e calcolo dei contributi nei rapporti di lavoro qui esaminati, si dovranno applicare le disposizioni previste nell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Il principio della retribuzione effettiva sarà operativo dal momento in cui la retribuzione fissata nei contratti collettivi superi quella convenzionale, determinata con decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanati nell'anno 1996.

È necessario, quindi, che dal raffronto effettuato in ogni singola provincia, emerga l'esistenza di un valore delle retribuzioni contrattuali, fissate per singola qualifica, superiore al salario convenzionale della provincia stessa. Conseguentemente i contributi saranno determinati sulla retribuzione effettivamente corrisposta ed individuata in base ai principi e regole sopra richiamate, esclusivamente per quei lavoratori appartenenti alle qualifiche per le quali si è verificata la condizione richiesta dalla norma, cioè che le retribuzioni contrattuali provinciali siano più elevate rispetto alla retribuzione convenzionale della provincia.

Per i lavoratori appartenenti alle restanti qualifiche, continuerà ad applicarsi l'art. 28 del D.P.R. n. 488 del 1968, per cui la contribuzione sarà calcolata sui salari convenzionali.

In proposito, per effetto di quanto previsto dall'art. 4, primo periodo, del precitato D.Lgs. n. 146 del 1997, i contributi dovuti dalle aziende agricole per la manodopera impiegata a decorrere dall'1 gennaio 1998 devono essere calcolati in base ai salari convenzionali determinati per ciascuna provincia con i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanati nell'anno 1996.

Le stesse retribuzioni fissate nei provvedimenti ministeriali del 1996 avranno riferimento per il calcolo delle prestazioni temporanee.

 

 

2) Comparazione delle retribuzioni medie provinciali con le retribuzioni contrattuali.

Si è detto innanzi che al fine di individuare il momento in cui la contribuzione degli operai a tempo determinato è calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte al lavoratore, è necessario dare luogo al raffronto tra i salari medi convenzionali del 1996 con le retribuzioni fissate nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il raffronto va effettuato, come si evince espressamente dalla norma, comparando in ogni provincia la retribuzione contrattuale di ciascuna qualifica prevista dal contratto collettivo con il salario medio provinciale.

La retribuzione contrattuale che all'uopo deve essere considerata è quella risultante dagli Istituti retributivi in vigore alla data dell'1 gennaio 1998 e risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali.

Il raffronto naturalmente va operato distintamente per settore di contrattazione collettiva (tradizionale, florovivaisti, idraulico forestale, ecc.).

La rilevazione effettuata dalla data dell'1 gennaio 1998 avrà efficacia agli effetti della contribuzione di competenza a partire dal primo trimestre 1998.

L'andamento salariale dovrà essere assoggettato a continuativo monitoraggio che tenga conto di eventuali rinnovi contrattuali, che dovessero intervenire dopo la predetta data dell'1 gennaio 1998, e degli scaglionamenti retributivi previsti negli accordi esistenti a scadenza successiva all'1 gennaio 1998, in base ai quali si potranno verificare incrementi delle retribuzioni contrattuali.

Tale rilevazione avrà effetto con il mese di paga in cui ricade il raffronto delle retribuzioni.

Per quanto superfluo, si ribadisce che tale rilevazione, così come effettuata, esplicherà effetti ai fini contributivi se si registra il superamento del salario convenzionale.

Per la individuazione del salario contrattuale, che è da porre a confronto del salario convenzionale, devono essere prese in considerazione gli stessi istituti contrattuali che rilevano per la determinazione del salario medio convenzionale (retribuzione giornaliera, terzo elemento, etc.).

Giova sottolineare che, limitatamente al settore tradizionale e florovivaistico, per quanto attiene alla individuazione della retribuzione tabellare, nelle province dove è intervenuta la rinnovazione dei contratti provinciali, in applicazione del C.C.N.L. stipulato il 19 luglio 1995, la retribuzione da prendere a riferimento è il salario contrattuale fissato a livello provinciale ai sensi dell'art. 27 del precitato C.C.N.L.

Nelle rimanenti province si deve tener conto dei valori tabellari nazionali e delle retribuzioni integrative pattuite nei contratti provinciali.

A tale riguardo, si soggiunge che sono conseguentemente da considerare escluse dalla rilevazione le retribuzioni fissate nell'ambito di eventuali programmi di graduale riallineamento retributivo che, come è noto, trovano applicazione nelle singole aziende della provincia, sempreché queste abbiano recepito il programma stesso, depositando il relativo verbale.

Occorre inoltre tenere presente che nell'ambito dei contratti provinciali rinnovati, i livelli retributivi possono essere stati correlati a predeterminati parametri, e non già alle qualifiche. In tali fattispecie è evidente che, nonostante il dettato della norma faccia esplicito riferimento alle qualifiche, il rapporto va effettuato comparando il salario convenzionale con i livelli economici fissati per i singoli parametri.

 

 

3) Applicazione dei contratti di riallineamento retributivo alla contribuzione degli operai a tempo determinato.

Con circolare n. 202 del 9 ottobre 1997, diramata con messaggio n. 27069, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento, sono state date disposizioni in materia di applicazione dei contratti di riallineamento nel settore previdenziale agricolo, specificatamente per quanto attiene alla rilevazione dei predetti accordi agli effetti della contribuzione.

In materia di contributi dovuti per la manodopera occupata con rapporti di lavoro a tempo determinato, si è precisato che la normativa trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1998. A scioglimento della riserva espressa circa le modalità ed i criteri applicativi, si fa presente quanto segue.

Nelle province di cui all'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, dove a far data 1° gennaio 1998 può considerarsi introdotto il principio della retribuzione effettivamente corrisposta di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 le retribuzioni di riallineamento possono costituire valida base contributiva, con il verificarsi della condizione di cui si è ampiamente discusso innanzi, e cioè se si è verificato il superamento del salario medio convenzionale con il salario contrattuale provinciale o con il salario tabellare nazionale integrato dalle retribuzioni provinciali, secondo i criteri descritti al paragrafo 2.

In tal caso il salario di riferimento per il calcolo dei contributi è quello realmente corrisposto e la retribuzione erogata in base agli accordi di riallineamento rappresenta salario effettivo.

Resta ovviamente inteso che la retribuzione di riallineamento opera, allorquando siano rispettati i presupposti e i requisiti previsti nell'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di cui si è fatto commento nella precitata circolare n. 202 del 1997; occorre cioè che nella provincia sia stato sottoscritto un accordo provinciale e che l'azienda che intenda usufruire dell'accordo stesso, lo abbia recepito con apposito verbale, depositandolo entro e non oltre il 19 luglio 1998.

In tal caso, la stessa azienda erogherà ai propri dipendenti retribuzioni corrisposte in applicazione del programma di gradualità economica.

Pertanto in relazione alla erogazione di retribuzioni previste dal programma di riallineamento, l'azienda sarà tenuta a denunciare per ciascun operaio così retribuito, le retribuzioni effettivamente ad esso corrisposte, sempre ché siano rispettati i minimali secondo quanto esaminato nella precitata circolare n. 202 del 1997.

Si sottolinea, a tale riguardo, che la dichiarazione delle retribuzioni effettive riguarda tutti gli operai a tempo determinato che nel trimestre hanno prestato la loro opera presso l'azienda, a prescindere dalla qualifica di appartenenza di ciascuno di essi, infatti all'azienda che abbia aderito all'accordo di riallineamento, la norma si applicherà per tutti i lavoratori destinatari del programma di riallineamento.

 

 

4) Limiti applicativi dell'art. 4, D.Lgs. n. 146 del 1997 (contribuzione dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti).

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.Lgs. n. 146 del 1997 prefigurano, come si è detto, l'introduzione graduale del principio della retribuzione effettiva agli effetti previdenziali e contributivi in agricoltura per gli operai a tempo determinato. La loro stessa applicazione è strettamente connessa alla possibilità di pervenire, in concreto, alla determinazione dei contributi sulle retribuzioni realmente corrisposte dalle aziende.

Pertanto, esula dal campo di applicazione della norma la contribuzione dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei coltivatori diretti.

Ne consegue che i contributi dovuti dai concedenti a compartecipazione ed a piccola colonia per l'anno 1998 saranno calcolati in base ai salari medi convenzionali che saranno determinati per lo stesso anno 1998, ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 488 del 1968.

Del pari, saranno prese a riferimento le retribuzioni medie giornaliere, determinate per l'anno 1998, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per lo stesso anno 1998 dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

 

 

5) Istruzioni operative.

Si è visto che per rendere operative le norme esaminate, è necessario provvedere alla comparazione delle retribuzioni medie provinciali con le retribuzioni contrattuali, secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 2).

Occorre, in particolare, dal luogo alla rilevazione delle retribuzioni contrattuali vigenti dall'1 gennaio 1998. Tale rilevazione dovrà essere effettuata dalle sedi provinciali entro e non oltre il 15 dicembre p.v.

Le sedi stesse dovranno, quindi, entro il 22 dicembre comunicare alla Direzione centrale contributi - Ufficio datori di lavoro agricolo (a mezzo fax al seguente numero: 5905 - 7359) l'esito di quanto rilevato, e specificatamente per quali qualifiche si verifica nella provincia alla data dell'1 gennaio 1998 o ad una data successiva il superamento del salario convenzionale del 1996.

Si raccomanda il pieno rispetto dei tempi programmati, al fine di consentire alla Direzione generale di emanare in tempo utile per le aziende, le disposizioni conseguenti ai risultati della rilevazione.

Si fa presente, inoltre, che è in corso la riprogettazione del modello ACC1/OTD e del modello ACC1/Diarie per adeguarli alle nuove necessità normative, in particolare per consentire alle aziende di dichiarare le retribuzioni effettive nei casi previsti.

Sono conseguentemente in fase di rielaborazione anche le relative procedure informatiche dell'acquisizione delle dichiarazione di manodopera e della tariffazione contributiva.

Su questi argomenti si ritornerà per fornire le apposite istruzioni.

Le Sedi daranno la più ampia diffusione alle disposizioni della presente circolare, secondo i consueti canali di informazione.

Il Direttore generale

Trizzino