§ 98.1.37304 - Circolare 14 febbraio 1997, n. 38/E .
Imposte su redditi. Detassazione del reddito di impresa reinvestito. Art. 3, commi 85, 86 e 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/02/1997
Numero:38

§ 98.1.37304 - Circolare 14 febbraio 1997, n. 38/E .

Imposte su redditi. Detassazione del reddito di impresa reinvestito. Art. 3, commi 85, 86 e 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Criteri e limiti di intensità di aiuto.

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 maggio 1997, n. 100. Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano 

 

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Ai centri di servizio delle imposte dirette 

 

e, per conoscenza: 

 

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate 

 

All'Ufficio del segretario generale 

 

Al Servizio ispettivo centrale 

 

Al Servizio centrale degli ispettori tributari 

 

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica 

 

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 

 

Al Ministero degli affari esteri 

 

 

1 - Contenuto dell'agevolazione.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», all'art. 3, comma 85, dispone:

«È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione; l'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. Il beneficio fiscale si applica, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee per le diverse aree territoriali di intervento, per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, nonché per quelli realizzati nel restante territorio nazionale dai soggetti che nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 hanno avuto ricavi, determinati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed incrementi di rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del medesimo testo unico in misura non superiore a lire 5 miliardi, con ragguaglio alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi, nonché un numero di dipendenti, calcolato come media riferita all'esercizio stesso ed ai due precedenti, non superiore a venti».

L'agevolazione, che ha per oggetto gli investimenti realizzati dalle imprese «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994», interessa, qualora l'esercizio coincida con l'anno solare, il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1996.

Il beneficio si applica per un solo periodo di imposta ed opera come variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi al risultato di esercizio.

Il meccanismo agevolativo - che ricalca quello disciplinato dall'art. 3 del decreto - legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (Circ. n. 181/E del 27 ottobre 1994) - consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un ammontare pari al 50 per cento degli investimenti realizzati nel predetto periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Destinatari del beneficio sono i soggetti che producono reddito di impresa, indipendentemente dalla veste giuridica assunta, ad esclusione delle banche e delle imprese di assicurazione.

Ai sensi del comma 86 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 in esame, l'agevolazione «si applica anche alle imprese attive alla data del 15 settembre 1995 anche se con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di realizzo degli investimenti agevolati».

In proposito si precisa che per le imprese la cui attività è iniziata dopo il 12 giugno 1994, il periodo agevolato è quello avente inizio dopo il 15 settembre 1995.

Il comma 87 del medesimo articolo 3 della legge n. 549 del 1995 individua gli investimenti agevolabili, precisando che «per investimento si intende la realizzazione di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria». La disposizione, chiarisce, poi, che l'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.

Si segnalano, al riguardo, i limiti entro i quali la norma restringe la possibilità di agevolare gli investimenti immobiliari.

Deve trattarsi, infatti, di investimenti in immobili strumentali per natura utilizzati «esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento agevolato».

Quest'ultima condizione deve essere soddisfatta e verificabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta agevolato.

Resta inteso che, qualora l'ultimazione delle opere avvenga nelle more tra la data di chiusura dell'esercizio e il termine di presentazione della dichiarazione nella quale il soggetto si avvale del beneficio, sarà agevolabile la sola parte dell'investimento effettuata entro la predetta data di chiusura dell'esercizio.

 

 

2 - Assoggettabilità del beneficio alla disciplina in materia di aiuti di stato. Criteri e limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2.1. Generalità.

La novità di maggior rilievo dell'agevolazione in oggetto, che la differenzia nettamente dall'analogo regime agevolativo recato dall'art. 3 del citato decreto-legge n. 357 del 1994 e che esclude la possibilità di configurarla come proroga di quest'ultimo, è costituita dalla delimitazione territoriale del beneficio.

L'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 circoscrive, infatti, l'operatività dell'agevolazione agli investimenti realizzati in determinate aree geografiche del territorio nazionale. La norma in particolare delimita gli investimenti agevolabili in quelli «realizzati nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/1988».

Nelle restanti zone del territorio nazionale (non comprese nei menzionati obiettivi 1, 2 e 5b) il beneficio si applica limitatamente agli investimenti realizzati da imprese di ridotte dimensioni che rispettino i seguenti parametri:

- i ricavi e gli incrementi di rimanenze, conseguiti dall'impresa nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile, non devono essere superiori a 5 miliardi di lire;

- la media dei dipendenti dell'impresa, calcolata nei tre periodi precedenti a quello agevolabile, non deve essere superiore a venti.

Va evidenziato che la delimitazione territoriale del beneficio in esame non esaurisce i suoi effetti nella individuazione di una più ristretta sfera di operatività dell'agevolazione rispetto a quella disciplinata dall'art. 3 del citato decreto - legge n. 357 del 1994, ma determina la qualificazione del beneficio stesso come aiuto di Stato a carattere territoriale in base all'ordinamento comunitario.

Ne consegue che al beneficio fiscale di cui trattasi si applicano, come precisato dalla stessa disposizione agevolativa, «i criteri e i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Gli anzidetti criteri e limiti imposti dall'Unione europea integrano le condizioni di applicabilità dell'agevolazione stabilite dalla normativa nazionale, concorrendo entrambi alla delimitazione dell'ambito applicativo del regime agevolativo.

Al fine di precisare i criteri e i limiti comunitari ai quali è subordinato il beneficio in parola deve farsi una breve premessa.

Gli aiuti di Stato in argomento, ritenuti, in via di principio, ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del Trattato CE, incompatibili con il Mercato comune, sono tuttavia consentiti per specifiche aree del territorio nazionale, in ragione della particolare situazione di sottosviluppo o del minor vantaggio in cui le stesse versano.

Tali aiuti «a finalità regionale» non possono comunque superare determinati massimali, che variano secondo le regioni considerate.

Detti massimali, definiti limiti d'intensità di aiuto, individuano l'ammontare massimo di aiuti concedibili, sotto qualsiasi forma (finanziari, fiscali, ecc.), espresso in una percentuale del costo degli investimenti agevolabili.

2.2. Obiettivi 1, 2 e 5b.

Per l'individuazione dei limiti di intensità da applicare nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b si rinvia al prospetto di cui all'allegato 1 alla presente circolare, fornendo in relazione a tale prospetto le seguenti precisazioni.

A) Limiti di intensità di aiuto.

I limiti di intensità sono espressi, secondo i criteri comunitari, in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL).

Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto dell'entità dell'aiuto al netto o al lordo dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, in sostanza, l'effettivo beneficio economico di cui l'impresa gode e cioè, nel caso di specie, il risparmio d'imposta (vedi successivo paragrafo 3).

Si chiarisce, tuttavia, che ai fini della determinazione delle misure dell'agevolazione in questione non rileva la differenza tra ESN ed ESL, poiché, trattandosi di un aiuto fiscale non soggetto ad imposizione, deve essere considerato il valore nominale dell'aiuto.

B) Diversificazione dei limiti di intensità in relazione alla dimensione dell'impresa.

I limiti d'intensità variano, oltre che, come sopra accennato, in relazione alle diverse zone in cui è effettuato l'investimento, anche in relazione alla dimensione dell'impresa, a seconda che si tratti di grande impresa (GI), di media impresa (MI) o di piccola impresa (PI).

Al riguardo va precisato che la dimensione dell'impresa deve esser determinata sulla base dei parametri dettati dalla normativa comunitaria.

In particolare, le imprese vengono classificate dalla Commissione delle Comunità europee (Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato alle PMI del 20 marzo 1996, Raccomandazione del 3 aprile 1996, in G.U.C.E. L 107 del 30 aprile 1996) sulla base dei seguenti tre parametri:

1) numero dei dipendenti;

2) fatturato annuo o stato patrimoniale;

3) indipendenza dell'impresa beneficiaria.

Sono medie quelle imprese che:

- hanno meno di 250 dipendenti;

- hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 27 milioni di ecu;

- sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sono piccole imprese quelle che:

- hanno meno di 50 dipendenti;

- hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ecu o uno stato patrimoniale non superiore a 5 milioni di ecu;

-sono in possesso del requisito di indipendenza come in seguito definito.

Sulla base di quanto contenuto nella predetta comunicazione del 20 marzo 1996 della CE:

a) i tre criteri (numero dei dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza dell'impresa beneficiaria) sono cumulativi e, quindi, devono coesistere ai fini della classificazione dell'impresa fra le piccole e medie imprese;

b) il numero delle persone impiegate corrisponde al numero di Unità di lavoro - annue (UTA), cioè al numero dei dipendenti occupati a tempo pieno nell'esercizio; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale costituiscono frazioni di UTA;

c) l'esercizio da prendere in considerazione è l'ultimo esercizio antecedente a quello agevolato;

d) per fatturato si intende, ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660 del 25 luglio 1978 (in G.U.C.E. L 222 del 14 agosto 1978), l'ammontare del volume d'affari comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il fatturato.

Il tasso di conversione dell'ECU cui fare riferimento è quello fissato alla data di chiusura dell'esercizio considerato (pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, il cambio cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame è quello fissato al 31 dicembre 1995).

Per quanto riguarda il requisito di indipendenza, ai sensi della comunicazione del 20 marzo 1996 e della raccomandazione del 3 aprile 1996 menzionate, «sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso».

La Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, chiarito che «al fine di prendere in considerazione soltanto le imprese che costituiscono effettivamente PMI indipendenti, occorrerà escludere le fattispecie giuridiche costituite da PMI che formino un gruppo economico la cui potenza superi quella di una PMI. Per il calcolo della soglia occupazionale e finanziaria conviene dunque sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detiene direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto».

La Commissione ha, altresì, precisato che «quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di ''PMI'', ''media impresa'', ''piccola impresa'' soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi».

C) Zone agevolabili.

Nel prospetto di cui all'allegato 1 sono elencati i territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b.

Con riguardo all'obiettivo 1 si rileva che l'intero territorio in esso compreso (Mezzogiorno) è stato dalla CE riconosciuto, per la particolare situazione di sottosviluppo, meritevole di ricevere aiuti di carattere territoriale per gli investimenti, in deroga al ricordato divieto di concessione di detti aiuti previsto dall'art. 92, paragrafo 1, del Trattato di Roma a tutela della libera concorrenza tra le imprese; di conseguenza nel territorio dell'obiettivo 1 l'agevolazione in commento può essere applicata, nel rispetto dei limiti riportati nel prospetto, sia dalle grandi, sia dalle medie che dalle piccole imprese.

Relativamente ai territori compresi negli obiettivi 2 e 5b - caratterizzati da una situazione di minor svantaggio - la facoltà di concedere aiuti territoriali in deroga al richiamato divieto comunitario è stata dalla CE riconosciuta solo per gli investimenti realizzati in alcune zone dei territori medesimi - che vengono nel prospetto allegato 1 denominate «con deroga, 92.3.c» - nelle quali, ugualmente, sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione in oggetto le grandi, le medie e le piccole imprese nei limiti indicati nell'anzidetto prospetto.

Diversamente, nelle zone degli anzidetti obiettivi 2 e 5b in cui non è stata riconosciuta dalla Commissione europea la deroga al divieto in argomento - identificate nel prospetto con la dizione «senza deroga, 92.3.c» - resta invece preclusa la concessione di aiuti territoriali e cioè di aiuti che si giustificano, secondo la disciplina comunitaria, in funzione della situazione di svantaggio del territorio. Da ciò discende che nelle zone degli obiettivi 2 e 5b non assistite dalla deroga possono fruire degli aiuti solo le piccole e medie imprese e non anche le grandi imprese (salva l'applicabilità del beneficio secondo la regola comunitaria cosiddetta «de minimis» di cui si dirà nel successivo paragrafo 5). Ciò in quanto, la disciplina comunitaria, riconoscendo a questa categoria delle imprese piccole e medie una posizione fisiologica di svantaggio rispetto alle grandi imprese, ha ammesso la possibilità di concedere aiuti senza limitazioni territoriali, prevedendo, a tal fine, limiti percentuali di aiuto valevoli su tutto il territorio nazionale (di regola 15 per cento per le piccole imprese e 7,5 per cento per le medie imprese). Questi limiti risultano nel prospetto di cui all'allegato 1 con riguardo alle zone degli obiettivi 2 e 5b «senza deroga».

2.3. Restante territorio nazionale.

Si evidenzia che anche nelle aree non comprese negli obiettivi 1, 2 e 5b, individuate dall'art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 come «restante territorio nazionale» si applicano, in relazione all'agevolazione in argomento, i limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

Al riguardo si osserva che nelle aree del «restante territorio nazionale» l'agevolazione può essere applicata, come accennato, solo per gli investimenti realizzati dalle imprese di ridotte dimensioni individuate in base ai parametri, in precedenza evidenziati, fissati dallo stesso art. 3, comma 85, della legge n. 549 del 1995 in oggetto.

Dette imprese normalmente ricadono nella definizione comunitaria di piccole imprese e, pertanto, nei loro confronti opera di regola il limite di intensità del 15 per cento, valevole, come si è detto, su tutto il territorio nazionale per le piccole imprese.

Occorre, tuttavia, rilevare che l'impresa, ancorché singolarmente considerata sia riconducibile tra quelle di ridotte dimensioni in parola, potrebbe non essere qualificabile come piccola impresa in base al richiamato criterio di indipendenza fissato dalla disciplina comunitaria.

Ove si verifichi tale fattispecie, se l'impresa è qualificabile come media impresa si applicherà il limite di intensità del 7,5 per cento, mentre se l'impresa è qualificabile come grande impresa si rende operante il divieto di concessione di aiuti territoriali disposto dalla normativa comunitaria e l'agevolazione potrà applicarsi solo secondo la regola «de minimis» (vedi il successivo paragrafo 5).

È da tener presente, infine, che in particolari zone del «restante territorio nazionale» la Commissione europea ha consentito la concessione di aiuti territoriali, prevedendo specifici limiti di intensità per le piccole, medie e grandi imprese. Pertanto, nelle particolari zone anzidette (elencate nell'allegato 2, con l'indicazione «fuori obiettivo, con deroga 92.3.c»), fermo restando che l'agevolazione in argomento può essere applicata solo dalle imprese di ridotte dimensioni individuate secondo i richiamati parametri dell'art. 3, comma 85, in oggetto, ai fini della verifica dei limiti di intensità applicabili occorre aver riguardo alle percentuali appositamente fissate per dette zone (20 per cento per le piccole imprese; 15 per cento per le medie imprese; 10 per cento per le grandi imprese).

 

 

3 - Misura dell'agevolazione.

I limiti d'intensità ai quali si è fatto riferimento nel paragrafo precedente esprimono, come già accennato, la misura massima dell'agevolazione spettante all'impresa, ovvero il beneficio economico effettivo (l'equivalente sovvenzione) che l'impresa può conseguire in forza dell'aiuto previsto dalla norma nazionale in rapporto al costo dell'investimento agevolato.

L'agevolazione fiscale in esame, recata dall'art. 3, comma 85, della più volte citata legge n. 549 del 1995, è data, in termini economici, dalla minor imposta dovuta per effetto della deduzione commisurata agli investimenti realizzati.

Il rapporto tra beneficio economico effettivo (risparmio d'imposta) ed ammontare complessivo degli investimenti agevolabili realizzati nel periodo d'imposta deve essere uguale o inferiore alle percentuali massime consentite dall'Unione europea.

A tal fine deve essere dapprima determinato l'ammontare del reddito detassato, che, in base al meccanismo applicativo previsto dalla predetta norma, è pari al 50% degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo in eccedenza rispetto all'ammontare medio degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

Deve, quindi, essere calcolata la minor imposta dovuta per effetto dell'esclusione dal reddito d'impresa dell'anzidetto ammontare tenendo anche conto a tal fine delle deduzioni che hanno dato luogo a perdite fiscalmente rilevanti.

La modalità di calco che si ritiene valida a tal fine è quella di determinare il risparmio di imposta in modo «virtuale», come segue:

a) per i soggetti all'IRPEG, assumendo di regola il 53,2 per cento (37 per cento, a titolo di IRPEG, e 16,2 per cento, a titolo di ILOR) dell'importo, costituente componente negativo, determinato in funzione degli investimenti effettuati;

b) per gli imprenditori individuali, assumendo la differenza tra l'IRPEF relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto quindi di eventuali altri redditi posseduti) calcolato a lordo dell'importo determinato in funzione degli investimenti effettuati, che nella dichiarazione dei redditi ha influito quale componente negativo, e l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detto importo (quello cioè risultante dalla dichiarazione dei redditi), nonché il 16,2 per cento (corrispondente all'aliquota ILOR) del ripetuto importo. Così se il reddito d'impresa senza la deduzione del componente negativo dato dall'investimento è pari a L 1.000 e per effetto di detta deduzione si riduce a L. 800, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza dell'IRPEF calcolata su L. 1.000 e dell'IRPEF calcolata su L. 800 oltre che dall'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 16,2 per cento su L. 200 (1.000-800);

c) per le società di persone, assumendo la somma delle minori imposte personali di ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio indicato sub b), nonché l'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 16,2 per cento sull'importo dedotto in funzione dell'investimento effettuato.

Il risparmio d'imposta così determinato deve essere rapportato all'ammontare degli investimenti agevolabili.

Se la percentuale risultante da tale rapporto è superiore alle percentuali massime consentite dalla Commissione europea l'impresa dovrà ridurre il reddito detassato, limitandolo all'importo che determina un risparmio d'imposta non eccedente i limiti consentiti.

Come già chiarito con circolare n. 108/E del 3 maggio 1996, ai fini del calcolo dell'agevolazione occorre porre a raffronto, separatamente per ciascuna delle aree territoriali considerate (obiettivi 1, 2 e 5b singolarmente considerati e restante territorio nazionale), il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolato rispetto alla media di quelli dei cinque periodi d'imposta precedenti.

Si precisa, inoltre, che il collegamento fra territorio ed investimento è dato dalla oggettiva destinazione dell'investimento rispetto alle unità aziendali esistenti sul territorio o costituite per effetto degli investimenti agevolati; collegamento questo rilevabile in primo luogo dalle risultanze contabili.

Si fa presente, infine, che per il rispetto delle percentuali massime consentite deve essere, altresì, verificato se in relazione ai medesimi investimenti agevolati l'impresa abbia chiesto o ottenuto altri aiuti di Stato sotto qualsiasi forma.

In proposito si ricorda che il beneficio di cui al comma 85 in esame è cumulabile con altre agevolazioni, salvo il divieto di cumulo posto dallo stesso art. 3, comma 91, della legge n. 549 del 1995.

Ai sensi dell'anzidetto comma l'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, non è cumulabile con altre agevolazioni statali a qualsiasi titolo concesse alle attività produttive, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge n. 488 del 1992, e delle successive disposizioni dettate dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge n. 104 del 1995 e dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge n. 341 del 1995, anche se concesse in forma automatica ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 244 del 1995.

La medesima agevolazione di cui all'art. 3, comma 85, resta, però, cumulabile con le agevolazioni alle attività di ricerca concesse ai sensi delle predette leggi.

 

 

4 - Investimenti agevolabili.

Per quanto concerne la tipologia di investimenti ammissibili al beneficio è necessario verificare la compatibilità dell'investimento con la disciplina comunitaria. Quest'ultima esclude, in via generale, «gli aiuti al funzionamento».

Costituiscono aiuti al funzionamento gli investimenti c.d. «di sostituzione», intendendosi per tali gli investimenti consistenti in acquisizioni di singoli beni strumentali o in ammodernamenti di singoli impianti che non si correlano organicamente alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento di uno esistente ovvero, comunque, ad un processo di razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento dell'apparato aziendale.

Sono, invece, ammissibili al beneficio, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti consistenti nell'ammodernamento di impianti esistenti e nell'acquisto di beni strumentali nuovi che nel loro complesso siano volti ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

Ciò premesso, si fa presente che il meccanismo di computo dell'agevolazione appare, di regola, già di per sè idoneo ad evitare che il beneficio venga attribuito agli investimenti di mero rinnovo atteso che per l'ottenimento (e la quantificazione) dello stesso la norma postula che venga realizzato un volume di investimenti superiore alla media di investimenti del quinquennio precedente e, inoltre, assume detto volume al netto dei disinvestimenti ai quali solitamente si correlano gli investimenti di rinnovo.

Comunque, ove nel volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta agevolabile siano individuati alcuni investimenti qualificabili di sostituzione, di essi non si deve tener conto ai fini della verifica dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria; a tal fine, dopo aver determinato l'importo detassabile in base al criterio di cui ai commi 85, 86 e 87 dell'art. 3 in oggetto e le entità del relativo risparmio in termini d'imposta (equivalente sovvenzione), occorrerà porre tale entità a raffronto con l'ammontare complessivo degli investimenti del periodo, depurato di quelli di rinnovo e, in base a questo raffronto, verificare il rispetto del limite percentuale massimo di aiuto concedibile.

Si segnala altresì che, secondo le comunicazioni della Commissione europea, il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti immateriali solo se realizzati dalle PMI; per gli investimenti della specie realizzati dalle grandi imprese valgono le precisazioni fornite nel precedente periodo per la verifica del rispetto dei limiti massimi di aiuto imposti dalla disciplina comunitaria.

 

 

5 - Normativa relativa agli aiuti «de minimis».

È da evidenziare, infine, che la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità, indipendentemente dal rispetto dei limiti massimi percentuali sopra illustrati, secondo i criteri (c.d. regola «de minimis») stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (96/C 68/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, n. C 68/9.

Ai sensi della predetta Comunicazione:

l'importo massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100.000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;

tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiano di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione.

In proposito si precisa che, al fine del raggiungimento del tetto dei 100.000 ECU in tre anni a partire dal primo aiuto de minimis, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis di cui il soggetto ha beneficiato nel proprio triennio di riferimento. Ad esempio se un operatore ha avuto un tale aiuto la prima volta nel 1994 nella misura di 50.000 ECU (tetto stabilito dalla normativa precedente) può, entro il 1996 (esaurimento del triennio), usufruire di ulteriori 50.000 ECU; se, viceversa, ha ottenuto, per la prima volta, nel 1992 un aiuto de minimis di 50.000 ECU, essendosi nel 1996 già esaurito il triennio di riferimento, potrà cominciare a beneficiare di aiuti de minimis entro 100.000 ECU sino al compimento di un nuovo triennio.

Ai fini dell'applicazione del limite di 100.000 ECU, previsto dalla regola de minimis, deve essere preso in considerazione il risparmio di imposta - calcolato secondo i criteri. indicati alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 3 - il quale, ovviamente, non potrà superare il limite predetto.

Si chiarisce che, nonostante la normativa dettata con la menzionata Comunicazione della Commissione europea stabilisca che l'aiuto de minimis non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base ai regimi autorizzati dalla Commissione, deve comunque tenersi conto del divieto di cumulo previsto, quale norma interna, dall'art. 3, comma 91, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della regola de minimis si fa presente che la stessa è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (piccole, medie o grandi imprese).

È, comunque, opportuno ribadire che nei riguardi degli investimenti realizzati nei territori non compresi negli obiettivi 1, 2 e 5b il beneficio della detassazione può essere riconosciuto nel limite della regola de minimis soltanto alle imprese di ridotte dimensioni individuate nel precedente paragrafo 2.

Si precisa che la regola de minimis non si applica, ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.

Si evidenzia, infine, che i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto secondo la regola de minimis dovranno espressamente dichiararlo in sede di dichiarazione dei redditi, assicurando il rispetto delle condizioni poste dalla citata Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/6.

Le Direzioni delle Entrate sono pregate di accusare ricevuta della presente a questo Dipartimento - Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario; gli uffici distrettuali e i centri di servizio alle rispettive direzioni delle entrate.

 

 

ALLEGATO 1

Aree interessate dagli Obiettivi 1, 2 e 5b e dalle deroghe di cui all'art. 92.3.c del trattato di Roma e relative misure agevolative massime consentite

OBIETTIVO 1

ABRUZZO

- tutti i comuni (30% ESN per le PMI e 25% ESN per le GI)

BASILICATA

- comuni della provincia di Potenza (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

- comuni della provincia di Matera (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

CALABRIA

- comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

CAMPANIA

- comuni della provincia di Benevento (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

- comuni delle provincie di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

MOLISE

- 45% ESN per le PMI e 35% ESN per le GI, dall'1.7.95 al 31.12.96

PUGLIA

- comuni delle provincie di Bari, Brindisi. Foggia, Lecce e Taranto (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

SARDEGNA

- comuni delle provincie di Nuoro e Oristano (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

- comuni delle provincie di Cagliari e Sassari (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI)

SICILIA

- comuni delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani (50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI)

- comuni delle provincie di Catania, Palermo, Ragusa e Siracusa (40% ESN + 15% ESL per le PMI e 40% ESN per le GI).

 

 

OBIETTIVO 2, con deroga 92.3.c

(20% ESN per le PI, 15% ESN per le MI e 10% ESN per le GI)

EMILIA ROMAGNA

REGGIO E.: Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Reggio nell'Emilia [1], Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio

[1] solo le circoscrizioni: n. 2, 7 e 8

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA: Doberdò del Lago, Figliano Redipuglia, Gorizia [1], Grado, Monfalcone, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Canzian D'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

[1] solo le circoscrizioni: Piedimonte, Campagnuzza, S. Andrea, S. Anna e S. Rocco (per il resto del territorio comunale vedasi "Fuori Obiettivo")

TRIESTE: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle, Sgonico, Trieste [2]

[2] solo le circoscrizioni: n. 11 - Servola-Chiarbola, n. 12 - Valmaura-Borgo S. Sergio, Chiadino Rozzol, Roiano e Altipiano Est (per il resto del territorio comunale vedasi "Fuori Obiettivo")

UDINE: Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa

LAZIO

FROSINONE: Anagni, Cassino, Ceccano, Ferentino, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Patrica, Piedimonte San Germano, Sora, Villa Santa Lucia

LATINA: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina

RIETI: Borgorose, Cittaducale, Pescorocchiano, Petrella Salto, Rieti [1]

[1] solo la zona di Vazia

ROMA: Ardea, Civitavecchia, Colleferro, Pomezia

LIGURIA

GENOVA: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campomorone, Carasco, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Genova [1], Isola del Cantone, Lavagna, Mignanego, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Zoagli

[1] solo le circoscrizioni: Voltri, Prà, Pegli, Sestri Ponente, Rivarolo, Bolzaneto, Pontedecimo, Cornigliano, Sanpierdarena, Marassi, Staglieno, Molassana, Struppa e Porto

LA SPEZIA: Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia [2], Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure

[2] solo le circoscrizioni: n. 1, 2, 4 e 5

SAVONA: Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Millesimo, Quiliano, Savona [3], Vado Ligure, Vezzi Portio

[3] solo le circoscrizioni: n. 3, 4 e 5

LOMBARDIA

MILANO: Canegrate, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona

VARESE: Arsago Seprio, Busto Arsizio, Castellanza, Gallarate, Samarate, Vergiate

MARCHE

ANCONA: Filottrano, Jesi, Monsano, Monte San Vito, Morro d'Alba, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia

ASCOLI PICENO: Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Rotella, Spinetoli, Venarotta

MACERATA: Appignano, Montecassiano, Montefano

PIEMONTE

ALESSANDRIA: Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Basaluzzo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Gavazzana, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Novi Ligure, Paderna, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Sale, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Tassarolo, Tortona, Villalvernia

TORINO: Agliè, Airasca, Almese, Alpignano, Andezeno, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Busano, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Caprie, Carmagnola, Caselette, Caselle Torinese, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chieri, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciriè, Collegno, Colleretto Giacosa, Corio, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Favria, Feletto, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Frossasco, Germagnano, Givoletto, Grosso, Grugliasco, Inverso Pinasca, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Leini, Locana, Lombardore, Luserna San Giovanni, Lusigliè, Mathi, Mazzè, Moncalieri, Montalto Dora, Nichelino, None, Orbassano, Ozegna, Perosa Argentina, Pessinetto, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pont-Canavese, Porte, Prali, Pralormo, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivoli, Robassomero, Roletto, Romano Canavese, Rondissone, Rosta, Salassa, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Didero, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio Di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scalenghe, Scarmagno, Settimo Torinese, Sparone, Strambino, Torino [1], Torrazza Piemonte, Trana, Trofarello, Val della Torre, Valperga, Vauda Canavese, Venaus, Venaria, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Perosa, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera

[1] solo le circoscrizioni 4, 5, 6, 10 e i quartieri Nizza- Millefonti, S. Salvario, Valdocco Aurora, Rossini e S. Paolo

VERBANIA: Anzola d'Ossola, Arizzano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Mergozzo, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone, Vogogna

TOSCANA

FIRENZE: Campi Bisenzio

GROSSETO: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino

LIVORNO: Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno [1], Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto

[1] tutto il territorio comunale ad accezione delle ex circoscrizioni 4, 5 e 7

MASSA CARRARA: Carrara, Massa, Montignoso

PISA: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra

PISTOIA: Agliana, Montale, Quarrata

PRATO: Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano

UMBRIA

PERUGIA: Spoleto

TERNI: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni, Avigliano Umbro

VENETO

PADOVA: Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Boara Pisani, Codevigo, Granze, Monselice, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana

ROVIGO: Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana

VENEZIA: Campagna Lupia, Cavarzere, Chioggia, Cona, Fossalta di Piave, Meolo, Mira, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Venezia [1]

[1] solo le circoscrizioni Favaro Veneto, Carpenedo-Bissuola, Terraglio, S. Lorenzo-XXV Aprile, Cipressina-Zelarino-Trivignano, Piave 1866, Chirignago-Gazzera, Marghera-Catone, Malcontenta, Pellestrina-S. Pietro in Volta, Murano, Burano e Isole minori della laguna.

VERONA: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Legnago, Minerbe, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolomea

 

 

OBIETTIVO 5b, con deroga 92.3.c

(20% ESN per le PI, 15% ESN per le MI e 10% ESN per le GI)

LAZIO

FROSINONE: Alatri, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Ausonia, Boville Ernica, Broccostella, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colfelice, Coreno Ausonio, Esperia, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pignataro Interamna, Pofi, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallemaio, Veroli

LATINA: Castelforte, Gaeta, Itri, Sermoneta

MARCHE

ANCONA: Arcevia, Cerreto D'Esi, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico

ASCOLI PICENO: Amandola, Massa Fermana, Montappone, Palmiano, Roccafluvione

MACERATA: Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Esanatoglia, Gagliole, Loro Piceno, Matelica, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Serrapetrona

PESARO: Acqualagna, Barchi, Cagli, Fermignano, Fossombrone, Isola del Pianò, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Serrungarina, Urbania

TOSCANA

GROSSETO: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Grosseto [1], Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano

[1] tutto il territorio comunale ad eccezione della zona urbana

SIENA: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano dei Bagni

UMBRIA

PERUGIA: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Foligno, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sellano, Sigillo, Spello, Trevi, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina

VENETO

ROVIGO: Ariano nel Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Papozze, Porto Tolle, Taglio di Po

VENEZIA: Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Santo Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto

 

 

OBIETTIVO 2, senza deroga 92.3.c

(15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI)

EMILIA

MODENA: Carpi, Cavezzo, Novi di Modena

PIEMONTE

TORINO: Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Alpette, Andrate, Angrogna, Arignano, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Balme, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Bobbio Pellice, Borgiallo, Borgomasino, Brosso, Brozolo, Brusasco, Burolo, Bussoleno, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caravino, Carema, Carignano, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Cercenasco, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chiesanuova, Chiomonte, Ciconio, Cintano, Cinzano, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Condove, Cossano Canavese, Ciceglio, Exilles, Fenestrelle, Fiorano Canavese, Frassinetto, Front, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaglione, Giaveno, Gravere, Groscavallo, Ingria, Isolabella, Issiglio, Lanzo Torinese, Lemie, Lessoio, Levone, Lombriasco, Loranzè, Lugnacco, Lusernetta, Macello, Maglione, Marentuno, Massello, Mattie, Meana Di Susa, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Mombello di Torino, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Nole, Nomaglio, Novalesa, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Oulx, Palazzo Canavese, Pancalieri, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pinasca, Piverone, Pomaretto, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Rivalba, Rivarossa, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rora, Roure, Rubiana, Rueglio, Salbertrand, Salerano Canavese, Salza di Pinerolo, Samone, San Colombano Belmonte, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio di Susa, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sciolze, Sestriere, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Susa, Tavagnasco, Torre Canavese, Torre Pellice, Trausella, Traversella, Traves, Usseaux, Usseglio, Vaie, Valgioie, Vallo Torinese, Valprato Soana, Varisella, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Vigone, Villafranca Piemonte, Villareggia, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Virle Piemonte, Vische, Vistrorio, Viù

VALLE D'AOSTA

AOSTA: Aosta, Arnad, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Chatillon, Donnas, Fenis, Gignod, Gressan, Hone, Issogne, Jovencan, Nus, Pollein, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Roisan, Saint-Cristophe, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Sarre, Verres

 

 

OBIETTIVO 5b, senza deroga 92.3.c

(15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI)

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA: Borgo Tossignano, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Fontanelice, Granaglione, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro

FERRARA: Berra, Codigoro, Comacchio [1], Lagosanto, Mesola, Ostellato, Goro

[1] tutto il territorio comunale, esclusa la zona urbana

FORLI': Bagno di Romagna, Galeata, Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

MODENA: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Zocca

PIACENZA: Bettola, Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Mortasso, Ottone, Vernasca, Zerba

PRATO: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Valmozzola, Varsi

RAVENNA: Casola Valsenio

REGGIO EMILIA: Busana, Carpineti, Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo

RIMINI: Torriana

FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE: Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro

UDINE: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna Attimis, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Prato Carnico, Precenicco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano, Ronchis, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Teor, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

LAZIO

FROSINONE: Acquafondata, Acuto, Alvito, Amaseno, Atina, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castro dei Volsci, Cervaro, Collepardo, Colle San Magno, Filettino, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Santopadre, San Vittore del Lazio, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Terelle, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallecorsa, Vallerotonda, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santo Stefano, Viticuso

LATINA: Bassiano, Campodimele, Cori, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Sperlonga, Spigno, Saturnia, Ventotene

RIETI: Accumoli, Antrodoco, Ascrea, Borbona, Borgo Velino, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, Configni, Cottanello, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monteleone Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Orvinio, Posta, Pozzaglia Sabino, Selci, Tarano, Turania, Varco Sabino

ROMA: Affile, Agosta, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Artena, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Colonna, Filacciano, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Gerano, Gorga, Jenne, Lariano, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Montecompatri, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, Monte Porzio Catone, Montorio Romano, Moricone, Nazzano, Nerola, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Ponzano Romano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Roccagiovine, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, San Vito Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, Vallinfreda, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo, Lariano

VITERBO: Acquapendente, Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canino, Cellere, Corchiano, Farnese, Gallese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Monte Romano, Onano, Piansano, Proceno, Villa San Giovanni in Tuscia, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tessennano, Valentano, Vasanello, Vejano, Vignanello, Vitorchiano

LIGURIA

GENOVA: Avegno, Borzonasca, Campo Ligure, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Gorreto, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia

IMPERIA: Airole, Apricale, Aquila di Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castellaro, Castel Vittorio, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Civezza, Cosio di Arroscia, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallebona, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi

LA SPEZIA: Beverino, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice di Cornoviglio, Carro, Carrodano, Deiva Marina, Framura, Levanto, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Zignago

SAVONA: Amasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Erli, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Rialto, Roccavignale, Sassello, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Urbe, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello

LOMBARDIA

BERGAMO: Algua, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Averara, Azzone, Bedulita, Berbenno, Bracca, Brembilla, Brumano, Camerata Cornelio, Capizzone, Caprino Bergamasco, Cassiglio, Corna Imagna, Cornalba, Costa di Serina, Costa Valle Imagna, Cusio, Fuipiano Valle Imagna, Gerosa, Locatello, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Palazzago, Piazzolo, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Santa Brigida, Schilpario, Sedrina, Strozza, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valsecca, Valtorta, Vedeseta, Vilminore di Scalve, Zogno

BRESCIA: Agnosine, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Bagolino, Barghe, Berzo Demo, Benzo Inferiore, Bienno, Bione, Borno, Bovegno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Capovalle, Casto, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Collio, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Idro, Incudine, Irma, Lavenone, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Marmentino, Monno, Mura, Niardo, Odolo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Piancogno, Preseglie, Prestine, Provaglio Val Sabbia, Sabbio Chiese, Saviore dell'Adamello, Sellero, Serie, Sonico, Tavernole Sul Mella, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Vezza d'Oglio, Villanuova sul Clisi, Vobarno

COMO: Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana

LECCO: Casargo, Colico, Crandola Valsassina, Dorio, Introbio, Introzzo, Moggio, Monterone, Pagnona, Premana, Tremenico, Vendrogno, Vestreno

PAVIA: Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Canevino, Fortunago, Golferenzo, Menconico, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Valverde, Volpara, Zavattarello

MARCHE

ANCONA: Barbara, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cupramontana, Fabriano, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra dè Conti, Staffolo

ASCOLI PICENO: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Belmonte Piceno, Carassai, Cossignano, Falerone, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo

MACERATA: Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cingoli, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Muccia, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Pollenza, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Visso

PESARO: Apecchio, Auditore, Belfiore all'Isauro, Borgo Pace, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello Sul Metauro, Mercatino Conca, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Novafeltria, Pennabili, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Talamello, Tavoleto, Urbino

PIEMONTE

ALESSANDRIA: Albera Ligure, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano, Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelspina, Cavatore, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frassinello Monferrato, Fresonara, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Odalengo Grande, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Treville, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio

ASTI: Agliano, Antignano, Belveglio, Bubbio, Calamandrana, Cailiano, Camerano Casasco, Capriglio, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Cessole, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Colcavagno, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Costigliole d'Asti, Cunico, Fontanile, Grana, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Olmo Gentile, Piea, Quaranti, Revigliasco d'Asti, Roatto, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tonco, Vesime, Viale, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio

BIELLA: Camburzano, Donato, Graglia, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena

CUNEO: Acceglio, Aisone, Albaretto della Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Castino, Celle di Macra, Cerreto Langhe, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Rossana, Saie delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Sambuco, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfront, San Michele Mondovì, Scagnello, Serravalle Langhe, Somano, Stroppo, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Vinadio, Viola

VERBANIA: Antrona Schieranco, Arola, Aurano, Bannio Anzino, Beura- Cardezza, Bognanco, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Caprezzo, Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Cursolo-Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Germagno, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette

VERCELLI: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca

TOSCANA

AREZZO: Anghiari, Arezzo [1], Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona [1] Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi [1], Castiglion Fiorentino, [1] Chitignano, Chiusi della Verna, Cortona [1], Loro Ciuffenna, Montemignaio, Monterchi, Ortignano Raggiolo, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla

[1] solo le zone delimitate in conformità alla direttiva 75/268/CEE.

FIRENZE: Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Greve in Chianti, Londa, Marradi, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago [1], Pontassieve [1], Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio

[1] solo le zone delimitate in conformità alla direttiva 75/268/CEE.

GROSSETO: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano

LIVORNO: Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba

LUCCA: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina

MASSA CARRARA: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranza in Lunigiana, Zeri

PISTOIA: Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia [1], Pistoia [1], Piteglio, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese

PRATO: Cantagallo, Vernio

[1] solo le zone delimitate in conformità alla direttiva 75/268/CEE.

SIENA: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Cetona, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Pienza, Radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO: Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo di Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia sulla Strada del Vino, Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Funes, Gais, Glorenza, Laces, Lagundo, Laion, Lana, Lasa, Lauregno, La Valle, Luson, Malles Venosta, Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines, Perca, Plaus, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Di Pusteria, Rodengo, San Candido, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva dei Molini, Senale-S. Felice, Senales, Sesto, Silandro, Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre, Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Castes, Vandoies, Verna, Velturno, Verano, Villabassa, Villandro, Vipiteno

TRENTO: Aldeno, Amblar, Bedollo, Bersone, Bezzecca, Bieno, Bondone, Bosentino, Bresimo, Brione, Cagnò, Caldes, Campodenno, Canal San Bovo, Capriana, Carzano, Castel Condino, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavedago, Cavizzana, Cembra, Centa San Nicolò, Cimego, Cimone, Cinte Tesino, Cis, Cloz, Concei, Condino, Coredo, Cunevo, Dambel, Daone, Denno, Don, Faedo, Faver, Fierozzo, Flavon, Frassilongo, Garniga, Giovo, Grauno, Grigno, Grumes, Ivano-Fracena, Lardaro, Lavarone, Lisignago, Livo, Luserna, Nogaredo, Novaledo, Ospedaletto, Palù del Fersina, Ronzo-Chienis, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Praso, Prezzo, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Roncegno, Ronchi Valsugana, Roncone, Roverè della Luna, Rumo, Sagron Mis, Samone, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Scurelle, Segonzano, Sfruz, Siror, Smarano, Sover, Spera, Spormaggiore, Sporminore, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Terragnolo, Terzolas, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Ton, Tonadico, Torcegno, Trambileno, Tres, Valda, Valfloriana, Vallarsa, Vattaro, Vervò, Vignola-Falesina, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina

UMBRIA

PERUGIA: Assisi, Bastia, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia [1], Piegaro, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Vallo di Nera

[1] tutto il territorio comunale ad accezione della zona urbana

VALLE D'AOSTA

AOSTA: Arvier, Avise, Bionaz, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarese, Fontainemore, Gaby, Issime, La Salle, Lillianes, Montjovet, Oyace, Perloz, Pontboset, Rhemes-Notre-Dame, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Torgnon, Valgrisenche, Verrayes

VENETO

BELLUNO: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arsiè, Castello Lavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Canale d'Agordo, Forno di Zoldo, Gosaldo, Lamon, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Peraroio di Cadore, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santa Giustina, San Tomaso Agordino, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vailada Agordina, Vas, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore

PADOVA: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Candiana, Carceri, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Conselve, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Rovolon, Saccolongo, Saletto, Santa Margherita d'Adige, Sant'Urbano, Terrassa Padovana, Urbana, Veggiano, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vo

VENEZIA: Caorle, Eraclea

VERONA: Albaredo d'Adige, Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Mezzane di Sotto, Pressana, Roveredo di Guà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Veronella, Vestenanova

VICENZA: Agugliaro, Albettone, Altissimo, Arsiero, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brogliano, Caltrano, Calvene, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambugliano, Grancona, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Poiana Maggiore, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, Sarcedo, Solagna, Sossano, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdastico, Valli del Pasubio, Vaistagna, Velo d'Astico, Villaga, Zovencedo, Zugliano

TREVISO: Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cessalto, Chiarano, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Miane, Monfumo, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Orsago, Paderno del Grappa, Pieve di Soligo, Portobuffolè, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Volpago del Montello

 

 

ALLEGATO 2

FUORI OBIETTIVO, con deroga 92.3.c

FRIULI VENEZIA GIULIA

GORIZIA: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia [1], Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino

[1] tutto il territorio comunale ad accezione delle circoscrizioni: Piedimonte, Campagnuzza, S. Andrea, S. Anna e S. Rocco (per il resto del territorio comunale, vedasi "Obiettivo 2, con deroga 92.3.c")

TRIESTE: Trieste [2]

[2] tutto il territorio comunale ad accezione delle circoscrizioni: n. 11 - Servoia-Chiarbola, n. 12 - Valmaura-Borgo S. Sergio, Chiadino Rozzoi, Roiano e Altipiano Est (per il resto del territorio comunale vedasi "Obiettivo 2. 92.3.c")