§ 98.1.36971 - Circolare 12 dicembre 1996, n. 248 .
Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:12/12/1996
Numero:248

§ 98.1.36971 - Circolare 12 dicembre 1996, n. 248 .

Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

 

 

Direzione Centrale 

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Sistema Qualità 

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Tecnologia Informatica 

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Pensioni 

 

Roma, 12 dicembre 1996 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

E Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati Ammin. Tori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Viene fissato al 31.3.1997 il termine di presentazione delle denunce individuali di Mod. O1/M, sia per quelle cartacee che per quelle su supporto magnetico.

- Sono istituiti nuove "qualifiche assicurative" e nuovi codici "Tipo rapporto".

- Vengono fissate nuove modalità di compilazione dei modelli O1/M per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

 

 

1. Termine di presentazione delle denunce individuali di mod. o1/m.

Le denunce O1/M ed O3/M di competenza dell'anno 1996 dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo 1997, sia da parte delle aziende che utilizzano modelli cartacei, sia da parte di quelle che si avvalgono di supporti magnetici.

Le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare le denunce individuali entro il termine del 31 dicembre 1997 (art. 2 D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.)

Si ricorda che i singoli termini fissati per la presentazione all'Istituto dei modd. O1/M devono essere osservati anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, delle copie delle denunce di cui trattasi.

Entro i termini sopra indicati dovranno essere presentate anche le denunce integrative per i periodi di integrazione salariale relativi ad anni precedenti (modelli O1/M-INT e O3/M-INT).

Si fa presente che i modelli O3/M ed O1/M risultano identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dello scorso anno. Si fa comunque presente che, essendo variata la normativa relativa al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, sono stati aboliti, nel quadro "B", i dati relativi al "R.D. n. 148 del 1931". Pertanto non deve più essere comunicata alcuna informazione al riguardo.

 

 

2. Istituzione di nuove "qualifiche assicurative" per i lavoratori aventi qualifica di "quadro" e per i lavoratori part-time.

Ai fini di una migliore individuazione dei lavoratori dipendenti sono stati istituiti, ad integrazione di quelli esistenti, i seguenti nuovi codici da indicare nella casella

"Qualifica Assicurativa" del quadro "B" del mod. O1/M:

- "P" : apprendista operaio a tempo parziale;

- "T" : apprendista impiegato a tempo parziale;

- "V" : apprendista qualificato operaio part-time;

- "X" : apprendista qualificato impiegato part-time;

- "Z" : equiparato o intermedio, considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni economiche di malattia, a part-time;

- "Q" : lavoratori aventi qualifica di "quadro";

- "C" : lavoratori aventi qualifica di "quadro" part-time.

Pertanto, con i codici "O" e "Y" dovranno essere evidenziati, rispettivamente, gli operai e gli impiegati a tempo parziale e non anche gli apprendisti operai e gli apprendisti impiegati a tempo parziale, a modifica di quanto indicato nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M" dell'aprile 1990.

 

 

3. Istituzione di nuovi codici "tipo rapporto".

a) art. 6, L. n. 451 del 1994

L'art. 6 della legge n. 451 del 1994 ha previsto agevolazioni contributive a favore delle imprese del settore calzaturiero individuate con appositi decreti ministeriali.

Con circolare n. 219 del 2 agosto 1995 sono stati istituiti i seguenti codici "tipo contribuzione" per la individuazione dei lavoratori assunti ai sensi della suddetta legge:

- "29": lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994;

- "50": lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994;

- "89": lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

b) art. 16, L. n. 451 del 1994

L'art. 16 della legge n. 451 del 1994 ha previsto agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di formazione e lavoro secondo la distinzione delle tipologie A) e B) previste dal comma 2 del citato art. 16.

Con Circ. n. 41 del 9.2.1994 e circolari n. 236 del 25 novembre 1996 sono stati istituiti i seguenti nuovi codici "tipo contribuzione" per la individuazione dei lavoratori assunti con contratto di formazione di tipologia "b" come previsto dalla suddetta legge:

- "15": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete il beneficio previsto per gli apprendisti;

- "38": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%;

- "39": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25%;

- "40": lavoratori per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40%

I suddetti codici devono essere indicati nella casella "Tipo Rapporto" del quadro "B" del modello O1/M.

 

 

4. Modalità di compilazione dei modd.o1/m ed o3/m per il personale iscritto al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Com'è noto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti già iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" , nonché il personale assunto dal 1.1.1996 rientrante nella previsione di cui all'art. 4 della L. n. 889 del 1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414 e circolare n. 178 del 12 settembre 1996.)

Pertanto, per la compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni (modelli O3/M e O1/M) dei lavoratori in argomento, valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare:

a) Modello O3/M

Il modello va compilato come per la generalità delle aziende.

b) Modello O1/M

Quadro "B":

- per quanto concerne le caselle relative alle "Assicurazioni Coperte" deve essere barrata anche la casella relativa alla "IVS";

- deve essere compilata, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, la casella "Sett. Utili";

- non deve essere comunicata alcuna informazione in merito alla applicazione del R.D. n. 148 del 1931.

- per le altre caselle valgono le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Quadro "C":

deve essere compilato secondo le seguenti modalità:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31.12.1995.

- nella casella "Tipo" deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X4..");

- nella casella "Retribuzione" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative allo anno cui si riferisce il modello O1/M;

- nelle caselle "Periodo Dal" "AL" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

- nella casella "Retr. Pensionabile" va indicato lo importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31.12.1995. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione nel mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe, indicando:

- nella casella "Tipo" il codice "X4";

- nelle caselle "Periodo Dal" "AL" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nella casella "Retribuzione" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

- nella casella "Retr. Pensionabile" l'importo delle competenze di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 3 del D.Lgs. n. 414 del 1996.

b) lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995.

Devono essere compilate soltanto le caselle "Tipo" e"Retribuzione":

- nella casella "Tipo" deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z4..").

Si precisa che per gli O1/M relativi al 1996 deve essere utilizzato il suddetto codice "Z4", anche se per il lavoratore neoassunto, per parte dello anno, è stato riportato nel mod. DM10/2 il codice "X4..";

- nella casella "Retribuzione" la sommatoria degli importi indicati nelle caselle "competenze correnti" e "altre competenze" del quadro "B".

Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia.

Quadro "D":

Per la compilazione del quadro "D" devono essere osservate le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori.

In relazione a quanto previsto dai commi 5 e 6, dello art. 1 del D.Lgs. n. 564 del 1996 (vedi circolare n. 220 del 15 novembre 1996), si precisa che, per l'anno 1996, la particolare comunicazione dei dati relativi ai periodi di malattia dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 verrà effettuata con la denuncia relativa all'anno 1997 secondo le istruzioni che saranno fornite successivamente.

Restano confermate per l'intero anno 1996, come già precisato nella su citata circolare n. 220, le istruzioni in essere, in materia di malattia, per la compilazione del quadro "D" del mod. O1/M.

Il Direttore generale

Trizzino