§ 98.1.36631 - Circolare 15 novembre 1996, n. 221 .
Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 562 - [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/11/1996
Numero:221

§ 98.1.36631 - Circolare 15 novembre 1996, n. 221 .

Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private. Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 562 - Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia contributiva.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

 

e, per conoscenza: 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1) Variazione della retribuzione imponibile contributiva.

2) Allineamento dell'aliquota contributiva alla misura vigente nell'Assicurazione generale obbligatoria.

3) Abrogazione dell'art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.96 è stato pubblicato il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 emanato ai sensi della delega conferita dall'art. 2 - comma 22 - della legge 8.8.1995, n. 335, che stabilisce le norme per l'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'art. 1 del decreto, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dal 1.1.1997, per tutto il personale iscritto al Fondo "Elettrici", la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'aliquota contributiva dovuta al predetto Fondo è differenziata a seconda che il personale per il quale e dovuto il contributo sia o meno iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995.

Infatti per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31.12.1995 il contributo è stabilito, a partire da quello da calcolarsi sulla retribuzione del mese di novembre 96, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in essere nell'assicurazione generale obbligatoria (32,70%).

Mentre per il personale già iscritto al Fondo speciale alla data del 31.12.1995, per l'anno 1996 è stata confermata l'attuale aliquota in vigore (36,45%), succesivamente al 31.12.1996 l'aliquota contributiva è stata gradualmente elevata fino a raggiungere quella stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria, così come segue:

Decorrenza 

Datore lavoro 

Lavoratore 

Totale 

dal 1.1.1997 

23,26 

7,553 

30,813 

dal 1.1.1998 

23,56 

7,953 

31,513 

dal 1.1.1999 

[1] 

8,353 

= 

dal 1.1.2000 

[1] 

[1] 

[1] 

[1] l'aliquota è pari a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

A decorrere dai contributi relativi al mese di novembre 1996 il versamento dovrà essere effettuato, per tutto il personale iscritto al Fondo, entro il giorno 20 di ogni mese successivo a quello di riferimento, e non più trimestralmente, come precedentemente previsto dall'abrogato art. 13 della legge n. 293 del 1956.

Il Direttore generale

Trizzino