| Settore: | Normativa nazionale |
| Data: | 22/03/1996 |
| Numero: | 183 |
§ 98.1.35516 - Circolare 22 marzo 1996 n. 183 .
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Parere sui criteri di designazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali.
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Al Dott |
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Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di |
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Fiumicino (Roma) |
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La S.V. ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 24 gennaio 1990, in particolare sui criteri con i quali vengono nominati i responsabili dei procedimenti amministrativi e sui doveri agli stessi derivanti da tale status.
Non si ritiene che possa essere attribuita ad impiegati appartenenti alla 5a ed alla 6a qualifica funzionale la funzione di «responsabile dei procedimento», considerato che l'articolo 51 della
Il suddetto parere trova conferma nell'art. 45 dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Comparto del personale delle «Regioni - Autonomie locali», sottoscritto in data 6/7/1995, il quale stabilisce che nei piccoli Comuni - ove l'organico non preveda la presenza di dirigenti o funzionari - la responsabilità dei procedimenti debba essere attribuita al personale apicale, «purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea» o, in mancanza di detto personale, al Segretario Comunale (del resto, già la
Ulteriore conferma deriva dai regolamenti di attuazione della
E vero che il citato art. 5 della
Si è dell'avviso, invece, che il Dirigente possa affidare il compimento di singoli atti dell'istruttoria di un procedimento amministrativo ad altri dipendenti, che ne risponderanno secondo le norme che regolano il proprio rapporto di lavoro. Va, inoltre, tenuto presente l'importante principio stabilito dall'art. 56 del
Il Dirigente generale
Direttore dell'ufficio
F.to Scatassa