§ 98.1.35516 - Circolare 22 marzo 1996 n. 183 .
Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Parere sui criteri di designazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/03/1996
Numero:183

§ 98.1.35516 - Circolare 22 marzo 1996 n. 183 .

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. Parere sui criteri di designazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

 

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali.

 

 

 

Al Dott  

 

 

Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di 

 

Fiumicino (Roma) 

 

 

La S.V. ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 24 gennaio 1990, in particolare sui criteri con i quali vengono nominati i responsabili dei procedimenti amministrativi e sui doveri agli stessi derivanti da tale status.

Non si ritiene che possa essere attribuita ad impiegati appartenenti alla 5a ed alla 6a qualifica funzionale la funzione di «responsabile dei procedimento», considerato che l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 attribuisce ai «dirigenti» tutti i compiti che la legge e lo statuto non riservano espressamente agii organi di governo, inclusa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Il suddetto parere trova conferma nell'art. 45 dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Comparto del personale delle «Regioni - Autonomie locali», sottoscritto in data 6/7/1995, il quale stabilisce che nei piccoli Comuni - ove l'organico non preveda la presenza di dirigenti o funzionari - la responsabilità dei procedimenti debba essere attribuita al personale apicale, «purché ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il titolo della laurea» o, in mancanza di detto personale, al Segretario Comunale (del resto, già la legge n. 142 del 1990, al II comma dell'art. 53 prevedeva espressamente che il Segretario comunale potesse esprimere pareri di competenza dei funzionari, nel caso l'ente fosse privo di tali figure).

Ulteriore conferma deriva dai regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990, emanati dal Ministero del tesoro (che comprende anche la Ragioneria Generale dello Stato) e da altre amministrazioni statali, nonché da Importanti Enti pubblici quali l'INAIL, che indicano costantemente quali «unità organizzativa» le Divisioni affidate alla responsabilità di un Dirigente, e quali «responsabili dei procedimento funzionari appartenenti alla Vili e IX qualifica funzionale».

E vero che il citato art. 5 della legge n. 241 del 1990 consente che la responsabilità di un procedimento possa essere attribuita dal preposto all'unità organizzativa, oltre che a se stesso, ad altro dipendente, ma tale potere di delega può essere esercitato solo nei casi in cui sia consentito dalle norme vigenti e nei rispetto dei principi giuridici che regolano detto istituto.

Si è dell'avviso, invece, che il Dirigente possa affidare il compimento di singoli atti dell'istruttoria di un procedimento amministrativo ad altri dipendenti, che ne risponderanno secondo le norme che regolano il proprio rapporto di lavoro. Va, inoltre, tenuto presente l'importante principio stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo il quale «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza» e che le disposizioni contenute nel successivo art. 57, che consentono l'attribuzione temporanea di mansioni superiori, non sono ancora attuabili, a causa dei differimento dei termini di applicazione (più volte prorogati, da ultimo con D.L. 12 marzo 1996, n. 117, che li ha rimandati al 30 giugno 1996).

Il Dirigente generale

Direttore dell'ufficio

F.to Scatassa