§ 98.1.29102 - D.L. 12 marzo 1996, n. 117 .
Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/03/1996
Numero:117


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo [...]
Art. 2.      1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 3.      1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29102 - D.L. 12 marzo 1996, n. 117 [1].

Differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.

(G.U. 12 marzo 1996, n. 60)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente differito al 30 giugno 1996.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.";

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.

 

          Art. 3.

     1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

     "3. Il Centro di formazione e studi - FORMEZ, il cui compito istituzionale è la formazione prevalentemente a favore della pubblica amministrazione, risponde della propria attività al Ministro del bilancio e della programmazione economica che provvede al suo assetto utilizzando le disponibilità iscritte ai capitoli 2559 e 7640 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica n. 10 - Dipartimento della funzione pubblica, destinate al Centro di formazione e studi - FORMEZ, all'uopo versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996. Sono trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente norma.".

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 11 luglio 1996, n. 365, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.