§ 98.1.35329 - Circolare 26 febbraio 1996, n. 46 .
Aziende della pesca marittima di cui alla L. 26 luglio 1984, n. 413: retribuzioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/02/1996
Numero:46

§ 98.1.35329 - Circolare 26 febbraio 1996, n. 46 .

Aziende della pesca marittima di cui alla L. 26 luglio 1984, n. 413: retribuzioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Dal 1° gennaio 1996 sono in vigore le nuove tabelle retributive (v. allegati 1 e 2), concordate, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 413 del 1984, dalla FEDERPESCA, in rappresentanza degli armatori del settore della pesca marittima, e dalla FLAI/CGIL, FIT/CISL e UILA/UIL, in rappresentanza dei lavoratori, le quali evidenziano, per la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o d'altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica, sotto un'apposita fincatura, intitolata "TABELLA ai fini previdenziali arrotondata", gli importi delle retribuzioni da valere per la determinazione delle contribuzioni dovute.

Le stesse tabelle retributive trovano applicazione anche presso le aziende del settore della cooperazione, rappresentato dalla FEDERCOOPESCA, dalla LEGA-PESCA e dall'AICP, avendo le stesse convenuto, con le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori, di non rinnovare il proprio C.C.N.L., per quanto attiene la parte concernente gli equipaggi imbarcati sulle navi da pesca, e di aderire, a tal fine, al C.C.N.L. stipulato dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori con la FEDERPESCA.

Pertanto, si riportano qui di seguito le retribuzioni mensili imponibili, di cui alle tabelle del C.C.N.L. sopra richiamato, che debbono essere prese a base per la determinazione dei contributi dovuti a far tempo dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, con riferimento agli equipaggi imbarcati sui pescherecci ricompresi sotto le lettere "a" e "b" dell'art. 5 della legge n. 413 del 1984, adibiti alla pesca costiera locale, alla pesca costiera ravvicinata, alla pesca mediterranea o d'altura, alla pesca oltre gli stretti o oceanica, in ordine ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo che arma la nave (art. 10, comma 2, della legge n. 413 del 1984: v. circolare n. 56 del 22 marzo 1988).

 

Retribuzione mensile imponibile 

 

(importi × 1.000) 

A) 

PESCA COSTIERA LOCALE 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

1.812 

 

Marinaio 

1.655 

 

Giovanotto 

1.650 

 

Mozzo 

1.638 

B) 

PESCA COSTIERA RAVVICINATA 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

1.974 

 

Marinaio 

1.812 

 

Giovanotto 

1.673 

 

Mozzo 

1.638 

C) 

PESCA MEDITERRANEA O D'ALTURA 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

2.137 

 

Marinaio 

1.974 

 

Giovanotto 

1.719 

 

Mozzo 

1.684 

D) 

PESCA OLTRE GLI STRETTI O OCEANICA 

 

 

Comandante 

3.743 

 

Direttore di macchina 

3.070 

 

Primo Ufficiale 

2.668 

 

Secondo Ufficiale e Ufficiale radiotelegrafista 

2.522 

 

Nostromo, Caporale di macchina, Ingrassatore, Aiuto motorista 

2.342 

 

Marinaio, Retiere, Cuoco, altre qualifiche 

2.259 

 

Giovanotto 

1.939 

 

Mozzo 

1.912 

Si rileva, con l'occasione, che la contrattazione collettiva sino ad ora posta in essere dalle Organizzazioni sindacali degli armatori della pesca (FEDERPESCA) e del settore della cooperazione (FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP) non contempla specifici valori di retribuzione imponibile tabellare, ai fini previdenziali, afferenti i marittimi imbarcati sulle navi da pesca adibite alla pesca professionale esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi e mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini (si veda art. 10 del D.P.R. n. 1609 del 2 ottobre 1968: "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", pubblicato in G.U. n. 168 del 25 luglio 1969, suppl. ord.).

Anche in tali impianti, infatti, sono impiegate talvolta navi da pesca con valori di stazza lorda ovvero di apparato motore (si veda lettera b), art. 5, legge n. 413 del 1984 e circolare n. 56 del 22 marzo 1988) che determinano l'iscrizione dei relativi equipaggi nel regime della legge n. 413 del 1984 (si veda anche circolare n. 609 R.C.V. del 3 febbraio 1983).

Per tale ipotesi, come si è detto, al momento non viene prevista una specifica retribuzione imponibile tabellare, nell'ambito del C.C.N.L. di che trattasi, onde, sino a quando tali valori non saranno fissati dalle parti sindacali, le contribuzioni maturate in regime di legge n. 413 del 1984 vanno determinate in ragione delle retribuzioni tabellari fissate periodicamente, ai fini previdenziali, dagli stessi C.C.N.L. per il settore della pesca costiera locale o della pesca costiera ravvicinata, in ragione della distanza dalla costa dei predetti impianti di pesca, nella permanenza dell'attuale formulazione delle retribuzioni tabellari imponibili.

L'ipotesi che si è presa in considerazione non riguarda gli impianti di pesca gestiti da pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie, soggetti al regime previdenziale di cui alla legge n. 250 del 1958, in quanto operanti con navi da pesca inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda (si veda art. 6, sub lettera "d", della legge n. 413 del 1984, illustrato in circolare n. 56 del 22 marzo 1988), salvo che non risultino imbarcati sulle navi stesse marittimi dipendenti. In tal caso, i marittimi dipendenti:

- saranno soggetti alla legge n. 413 del 1984 qualora la nave, ancorché inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, risulti comunque munita di un apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati, onde nei loro riguardi la retribuzione imponibile su cui calcolare le relative contribuzioni dovute sarà quella "tabellare" suddetta ex art. 13, comma 2, della stessa legge n. 413 del 1984;

- qualora, viceversa, le caratteristiche di stazza e di apparato motore risultino inferiori ai valori in precedenza indicati, il personale "dipendente" imbarcato deve intendersi soggetto al regime dei lavoratori dipendenti comuni (si veda circolare n. 609 R.C.V. del 3 febbraio 1983), sicché le contribuzioni dovranno essere calcolate non già sulla base della retribuzione "tabellare" ma su quella effettiva, determinata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, e successive modificazioni, nel rispetto, comunque, dei minimali di legge, ivi compresa la retribuzione parametro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si rammenta, infine, che con circolare n. 27 del 29 gennaio 1996, sono state fornite, al paragrafo 7 della circolare stessa, istruzioni per l'applicazione nel settore marittimo degli aumenti dell'aliquota afferente le contribuzioni dovute al F.P.L.D., intervenuti a decorrere dal 1° ottobre 1995 e dal 1° gennaio 1996. Per quanto concerne la pesca, si richiama in particolare il punto 7.4 della circolare in parola, dedicato alle navi da pesca iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1984.

Per facilitare la verifica delle retribuzioni imponibili applicabili al settore della pesca marittima nel regime previdenziale regolato dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rinvia alla tavola sinottica delle circolari emanate in materia, riportata sotto l'allegato n. 3 della presente circolare.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

 

 

Allegato n. 2

 

 

Allegato n. 3

Tavola sinottica delle circolari sul settore della pesca marittima soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413 e dei relativi periodi di riferimento

 

Circolare 

Periodo retributivo 

n. 56 R.C.V.  

22 marzo 1988 

1° gennaio 1980 - 30 settembre 1984 

n. 692 R.C.V. 

24 dicembre 1985 

1° ottobre 1984 - 31 dicembre 1986 

n. 830 R.C.V. 

19 marzo 1987 

1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1989 

n. 98 R.C.V. 

19 aprile 1990 

1° agosto 1990 - 31 luglio 1991 

n. 227 R.C.V. 

23 ottobre 1990 

1° agosto 1990 - 31 dicembre 1991 

n. 76 

12 marzo 1992 

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1992 

n. 113 

14 maggio 1993 

1° gennaio 1993 - 28 febbraio 1994 

n. 189 

17 giugno 1994 

1° marzo 1994 - 31 dicembre 1994 

n. 303 

17 novembre 1994 

1° marzo 1994 - 31 dicembre 1994 

n. 94 

4 aprile 1995 

1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 

n. 27 

29 gennaio 1996: 

aumento aliquota F.P.L.D. dal 1° ottobre 1996 e dal 1° gennaio 1996 (v. paragrafo 7)