§ 98.1.35183 - Circolare 29 gennaio 1996, n. 27 .
Decreto ministeriale 15 gennaio 1996. Aumento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/01/1996
Numero:27

§ 98.1.35183 - Circolare 29 gennaio 1996, n. 27 .

Decreto ministeriale 15 gennaio 1996. Aumento delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È stabilito con decorrenza 1° ottobre 1995 un aumento generalizzato di 0,60 punti percentuali di cui 0,40 a carico del datore di lavoro e 0,20 a carico del dipendente [1].

La variazione contributiva interessa anche gli addetti ai servizi domestici e familiari e i pescatori della piccola pesca.

L'aumento in questione non riguarda, invece, come precisato in occasione di precedenti aumenti (vedi, in particolare, circolare n. 813 R.C.V dell'8 ottobre 1986), i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, la cui tutela previdenziale e assistenziale è disciplinata dalla legge 6 agosto 1975, n. 418.

In conseguenza di quanto disposto dal D.M. in oggetto, le aliquote complessive IVS, per la generalità del lavoratori dipendenti, risultano fissate nelle seguenti misure.

- Dal 1° ottobre 1995: 27,87% (di cui F.P.L.D. 27,57; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%). La quota F.P.L.D. a carico del dipendente è pari a 8,54%.

- Dal 1° gennaio 1996: 28,57% (di cui F.P.L.D. 28,27; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%).

La quota F.P.L.D. a carico del dipendente è pari a 8,89%.

Tale aliquota tiene conto della norma di cui all'art. 3, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi circolare n. 9 del 15 gennaio 1996.) Nella determinazione dell'aliquota non si è tenuto conto, invece, dall'aumento al 32 per cento a favore del F.P.L.D., previsto dal comma 23 del medesimo art. 3 per il quale non è ancora intervenuto il previsto decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'aliquota a carico degli apprendisti dal 1° ottobre 1995 è stabilita nella misura di 6,04% (di cui F.P.L.D. 5,54; S.S.N. 0,50%). Dal 1° gennaio 1996 detta aliquota, come già comunicato con la citata circolare n. 9, non subisce variazioni, fatto salvo quanto potrà derivare dall'attuazione del citato comma 23 dell'art. 3.

__________

[1] Si chiarisce che la locuzione di cui al secondo periodo del comma 3 secondo cui "Tale riparto ha effetto dal 1° gennaio 1996 anche per gli aumenti contributivi di cui al comma 2." si riferisce alle forme pensionistiche esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e quindi non riguarda il Fondo Pensioni lavoratori dipendenti e gli altri Fondi gestiti dall'INPS.

 

 

2. Fondo elettrici.

È stabilito con decorrenza 1° ottobre 1995 un aumento di 0,30 punti percentuali di cui 0,20 a carico del datore di lavoro e 0,10 a carico del dipendente.

Di conseguenza le aliquote contributive dovute al Fondo risultano fissate nelle seguenti misure.

- Dal 1° ottobre 1995: 35,75%, di cui 7,203% a carico del dipendente.

- Dal 1° gennaio 1996: 36,45%, di cui 7,553% a carico del dipendente. Pertanto il contributo da versare trimestralmente con il codice "X140" è pari al 36,55% (comprensivo dello 0,10% asili nido). Tale aliquota tiene conto della norma di cui all'art. 3, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi la citata circolare n. 9 del 15 gennaio 1996.)

 

 

3. Fondo autoferrotranvieri.

È stabilito con decorrenza 1° ottobre 1995 un aumento di 0,30 punti percentuali di cui 0,20 a carico del datore di lavoro e 0,10 a carico del dipendente.

Di conseguenza le aliquote contributive dovute al Fondo risultano fissate nelle seguenti misure.

- Dal 1° ottobre 1995: 35,76%, di cui 10,869% a carico del dipendente.

- Dal 1° gennaio 1996: 36,46%, di cui 11,219% a carico del dipendente. Pertanto il contributo da versare mensilmente con il codice "X400" è pari al 36,91% (comprensivo dello 0,10% asili nido e dello 0,35% Gescal). Nel caso di pubblici servizi di trasporto in gestione diretta da parte degli Enti territoriali, l'aliquota contributiva a carico del Fondo risulta fissata al 36,11%, di cui 11,219% a carico del dipendente. Tali aliquote tengono conto della norma di cui all'art. 3, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi la citata circolare n. 9 del 15 gennaio 1996.)

 

 

4. Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo.

È stabilito con decorrenza 1° ottobre 1995 un aumento di 1,90 punti percentuali di cui 1,267 a carico del datore di lavoro e 0,633 a carico del dipendente.

Di conseguenza le aliquote dovute al Fondo, risultano fissate nelle seguenti misure.

- Dal 1° ottobre 1995: 24,95%, di cui 9,683% a carico del dipendente.

- Dal 1° gennaio 1996: 25,30%, di cui 10,033% a carico del dipendente (contributo da versare mensilmente con il codice X700). Tale aliquota tiene conto della norma di cui all'art. 3, comma 24 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi la citata circolare n. 9 del 15 gennaio 1996.)

 

 

5. Gestione per gli enti pubblici creditizi.

Gli Enti pubblici creditizi seguono la stessa disciplina prevista per il F.P.L.D. di cui al precedente punto 1. Di conseguenza le aliquote complessive IVS risultano fissate nelle seguenti misure.

- Dal 1° ottobre 1995: 27,87% (di cui alla Gestione Enti pubblici creditizi 27,57%; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%). La quota a carico del dipendente è pari a 8,54%.

- Dal 1° gennaio 1996: 28,57% (di cui alla Gestione Enti pubblici creditizi 28,27%; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%). La quota a carico del dipendente è pari a 8,89%. Pertanto il contributo da versare mensilmente con il codice "B000" è pari a 28,57%.

 

 

6. Istruzioni per la regolarizzazione dei periodi decorsi.

Ove la regolarizzazione delle differenze contributive relative ai mesi decorsi a partire da ottobre 1995 venga effettuata entro il 20 febbraio 1996, non sono dovuti interessi o altri oneri aggiuntivi.

Peraltro, i datori di lavoro dovranno adeguarsi alle nuove misure contributive entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (vedi circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1), in A.U. 1993, pag. 6675).

Le differenze contributive relative ai mesi pregressi all'atto della regolarizzazione dovranno essere maggiorate degli interessi al tasso legale computati come segue:

- dal 21 febbraio 1996 e fino alla data del versamento, per le differenze contributive relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 1995 e gennaio 1996;

- dalle rispettive scadenze e fino alla data di versamento, per le differenze successive al mese di gennaio.

Per quanto riguarda le differenze contributive dovute al Fondo elettrici, tenuto conto che il versamento dei contributi è effettuato trimestralmente, si precisa che il calcolo degli interessi dal 21 febbraio 1996 e fino alla data di versamento riguarda soltanto i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Si precisa, inoltre, che la regolarizzazione dovrà comprendere la quota a carico del dipendente anche nel caso di lavoratori non più in forza.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze di aliquota dovute per tutti i lavoratori, al netto di eventuali agevolazioni contributive, ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" con uno dei seguenti codici:

cod. "M175" preceduto dalla dicitura "DIFF. 0,60 DM 15.1.96" per le differenze dovute al F.P.L.D.;

cod. "X143" preceduto dalla dicitura "DIFF. 0,30 DM 15.1.96" per le differenze dovute al Fondo Elettrici;

cod. "X403" preceduto dalla dicitura "DIFF. 0,30 DM 15.1.96" per le differenze dovute al Fondo Autoferrotranvieri;

cod. "X701" preceduto dalla dicitura "DIFF. 1,90 DM 15.1.96" per le differenze dovute al Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo [2];

cod. "B103" preceduto dalla dicitura "DIFF. 0,60 DM 15.1.96" per le differenze dovute alla Gestione degli Enti pubblici creditizi.

L'importo degli interessi dovrà essere indicato separatamente con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "Oneri Accessori".

Si precisa che nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

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[2] Ove trattasi di lavoratori iscritti al Fondo per il personale delle abolite imposte di consumo alle dipendenze di Amministrazioni statali, considerato il più ampio termine previsto per il versamento dei contributi da parte di queste Amministrazioni, viene meno l'ipotesi della regolarizzazione dei periodi decorsi.

 

 

7. Disposizioni per i lavoratori marittimi soggetti alla L. n. 413 del 1984.

7.1. L'aumento dell'aliquota del F.P.L.D. di 0,60 punti percentuali riguarda l'intero settore marittimo soggetto alla legge n. 413 del 1984, compreso il settore della Navigazione Estera, per la cui gestione amministrativa e contabile provvede la SAP di Roma-EUR.

Per la contribuzione di Navigazione Estera l'aliquota dovuta per il F.P.L.D. aumenta, per effetto della disposizione in parola dal 27,27% al 27,87% (di cui F.P.L.D. 27,57; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%).

Alla contribuzione di Navigazione Estera, afferente sempre il F.P.L.D., non si applica l'aumento di aliquota di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 335 del 1995 (vedi la citata circolare n. 9 del 1996), in quanto gli iscritti a tale regime volontario e facoltativo non sono soggetti alla contribuzione ex Gescal.

7.2. L'aumento dello 0,60 % dell'aliquota afferente il F.P.L.D. si applica anche al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), per la cui gestione amministrativa e contabile provvede la SAP di Roma-EUR: l'aliquota passa dal 27,17% al 27,77% (di cui F.P.L.D. 27,57; Assistenza malattia pensionati 0,20%).

Il CEMM non è soggetto all'aumento di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 335 del 1995, in quanto non soggetto alla contribuzione ex Gescal.

7.3. Per quanto attiene il settore marittimo in regime di legge n. 413 del 1984 (che opera sotto bandiera italiana), le differenze contributive dovute per effetto dell'aumento dello 0,60 dell'aliquota del F.P.L.D., dovranno essere maggiorate degli interessi al tasso legale con le stesse decorrenze, riferite, tuttavia, al particolare termine di scadenza delle contribuzioni del settore, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995 (art. 11 legge n. 413 del 1984, integrato dal D.M. 24 febbraio 1985: v. paragrafo 8 della circolare n. 56 del 22 marzo 1988).

Pertanto, il computo degli interessi in parola, tenendo conto del particolare calendario di scadenze, vigente per il settore marittimo, si applicherà alle decorrenze sopra indicate, come segue:

- dal 21 febbraio 1996, e sino alla data del versamento, per le differenze contributive afferenti i mesi di ottobre 1995 (scadenza 20 gennaio 1996) e novembre 1995 (scadenza 20 febbraio 1996);

- dal 21 marzo 1996, e fino alla data del versamento, per le differenze contributive del mese di dicembre 1995 (scadenza 20 marzo 1996).

Ovviamente, dal 1° gennaio 1996, l'aumento di cui sopra si somma all'aumento dell'aliquota del F.P.L.D. determinato dall'art. 3, comma 24, della legge n. 335 del 1995 (vedi la citata circolare n. 9 del 1996).

Quindi, dal 1° ottobre 1995, l'aliquota del F.P.L.D. aumenta dal 27,27% al 27,87% (di cui F.P.L.D. 27,57; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%). La quota F.P.L.D. a carico del lavoratore è pari a 8,54%.

Dal 1° gennaio 1996 l'aliquota stessa aumenta dal 27,87% al 28,57% (di cui F.P.L.D. 28,27; Assistenza malattia pensionati 0,20%; Asili nido 0,10%). La quota F.P.L.D. a carico del lavoratore è pari a 8,89%.

7.4. Nel settore della NAVIGAZIONE ESTERA ex legge n. 413/84, per l'assolvimento dell'obbligo contributivo vige il termine di cui all'art. 11 della legge n. 413/84, onde il versamento dei contributi deve essere effettuato con periodicità mensile "...entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono" (v. Parte Seconda, paragrafo 3.2, della circolare n. 183 del 16 luglio 1992).

Pertanto, il calendario delle scadenze delle contribuzioni afferenti i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1995, prendendo a riferimento nella prassi degli uffici il mese commerciale di 30 giorni, determina il seguente computo degli interessi legali:

- dal 1° marzo 1996 e fino alla data del versamento, per le differenze contributive relative ai mesi di ottobre 1995 (scadenza 31 dicembre 1995), novembre 1995 (scadenza 31 gennaio 1996) e dicembre 1995 (scadenza 29 febbraio 1996).

7.5. L'aumento dell'aliquota afferente il F.P.L.D. di 0,60 punti percentuali, a decorrere dal 1° ottobre 1995, di cui al D.M. 15 gennaio 1996, si aggiunge all'aumento determinato dalla disposizione dell'art. 3, comma 24, della legge n. 335 del 1995, a decorrere dal 1 gennaio 1996 (vedi la citata circolare n. 9 del 15 gennaio 1996), e riguarda anche gli equipaggi della pesca marittima esercitata con navi iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", nei cui confronti l'art. 9 della legge n. 413 del 1984 sancisce "... l'aliquota contributiva, afferente il F.P.L.D. .... è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni".

Pertanto, le aziende del settore sopra indicato sono tenute ad applicare per gli equipaggi delle navi in armamento, i seguenti aumenti dell'aliquota afferente il F.P.L.D.:

- dal 1° ottobre 1995, l'aliquota aumenta dal 17,77% al 18,37% (di cui F.P.L.D. 18,07; Assistenza malattia pensionati 0,20%;

Asili nido 0,10%). La quota F.P.L.D. a carico del lavoratore è pari a 6,04%;

- dal 1 gennaio 1996, l'aliquota aumenta dal 18,37% al 19,07% (di cui F.P.L.D. 18,77; Assistenza malattia pensionati 0,20%;

Asili nido 0,10%). La quota F.P.L.D. a carico del lavoratore è pari a 6,39%.

Per le regolarizzazioni dei periodi decorsi, riguardanti i lavoratori marittimi, da effettuare entro i termini sopra indicati con la denuncia di mod. DM10/2, dovranno essere osservate le modalità descritte al precedente punto 6).

Il Direttore generale

Trizzino