Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/02/1996 |
Numero: | 9 |
§ 98.1.35198 - Circolare 1 febbraio 1996, n. 9 .
Regime previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite per gli iscritti all'I.N.P.D.A.P. Applicazione art. 54 del decreto legislativo n. 29
del 1993.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1996, n. 32.
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Alle Sedi periferiche I.N.P.D.A.P. |
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A tutti gli Enti con personale iscritto alle Casse |
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pensioni I.N.P.D.A.P. |
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Alla Direzione generale dei servizi periferici del |
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Tesoro |
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Alle Prefetture della Repubblica |
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Alla Regione Valle d'Aosta |
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Ai Commissari di Governo delle Regioni e delle |
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Province autonome di Trento e Bolzano |
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Ai Provveditorati agli studi |
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Alle Corti di Appello |
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Alle Direzioni provinciali del Tesoro |
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Alle Ragionerie provinciali dello Stato |
e, p. c.: |
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Dipartimento per la funzione pubblica |
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Al Ministero del lavoro e della previdenza |
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sociale - Gabinetto del Ministro |
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Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro |
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Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro |
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Al Ministero della sanità - Gabinetto del |
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Ministro |
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Alla Corte dei conti - Segretariato generale |
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Alle Sezioni regionali della Corte dei conti |
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Ai Comitati regionali di controllo |
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Alla Ragioneria generale dello Stato |
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All'Istituto nazionale della previdenza sociale |
Con l'approvazione del
In particolare, l'art. 54 del predetto decreto prevede che in un apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, debbano essere determinati i limiti massimi dei permessi e delle aspettative sindacali nel settore pubblico nonché i tempi e le modalità per l'applicazione della
Con
Allo stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla normativa vigente per il sostegno delle attività sindacali sono quelle risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:
distacchi sindacali retribuiti;
permessi sindacali retribuiti;
aspettative sindacali non retribuite;
permessi sindacali non retribuiti.
Nessun particolare problema applicativo comportano i distacchi sindacali ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
A diverse conclusioni si deve invece giungere relativamente ai permessi ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32, della
In particolare, l'art. 3, comma 32, della citata
A sua volta, l'art. 11, comma 21, della medesima
Le perplessità sorte in sede interpretativa per effetto di tale ultima disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39, della
Secondo tale articolo, dal 31 marzo 1993 anche per i dipendenti pubblici i periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 della
Alla luce della normativa sopra richiamata va in primo luogo ricordato che «le aspettative sindacali non retribuite comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa»; questa esaurisce quindi i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione (
È altresì utile ricordare che le predette aspettative possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici «che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali» e che tali confederazioni ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la conferma delle aspettative sindacali in atto, delle quali, peraltro, possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.
Per gli iscritti alle casse amministrate dall'I.N.P.D.A.P., in particolare, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
Infatti, con tale direttiva è stato precisato che «i dipendenti pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non retribuite, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al
Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha recepito la direttiva di cui alla citata
Per quanto concerne poi la retribuzione da prendere a riferimento ai fini pensionistici e l'eventuale suo adeguamento, occorre innanzitutto premettere che essa è quella spettante al dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa sindacale non retribuita ovvero quella teorica successivamente acquisita.
La retribuzione valutabile, peraltro, resta limitata soltanto a quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di personale con qualifica dirigenziale.
Per il primo, la retribuzione base comprende:
a) lo stipendio tabellare;
b) la retribuzione individuale di anzianità;
c) l'indennità integrativa di speciale;
d) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.
Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:
a) lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto della retribuzione;
b) gli scatti di anzianità;
c) l'indennità integrativa speciale;
d) l'indennità di funzione nella misura pari allo 0,1;
e) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.
C'è da aggiungere, poi, che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali, concernente il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica, ha modificato la struttura della retribuzione. Essa ha previsto, infatti, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di anzianità, due nuovi elementi retributivi e cioè la retribuzione di posizione e quella di risultato. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale non è stato ancora registrato dalla Corte dei conti.
Sin da ora è comunque opportuno sottolineare che, sulla base dei contratti attualmente in vigore, per tutte le voci retributive, la valutazione è limitata a quella parte non espressamente legata alla presenza, alla direzione di struttura o al risultato (sul punto peraltro disposizioni parzialmente innovative sono contenute nell'art. 46, comma 4, del nuovo contratto della dirigenza già citato).
Quanto sopra chiarito, è bene aggiungere che, ove l'interessato durante l'aspettativa non retribuita cessi dal servizio ovvero presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2 della
Premesso che l'art. 31, comma 3, dello statuto dei lavoratori (
Per ottemperare a tale esigenza è consigliabile che la richiesta di valorizzazione del periodo sia avanzata all'inizio dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.
Al fine di rendere più celere la procedura di riconoscimento, è opportuno inoltre che la richiesta sia contestualmente inviata all'I.N.P.D.A.P. e all'amministrazione di appartenenza, che dovrà segnalare al primo la retribuzione sulla quale dovranno essere commisurati i contributi figurativi. Insieme alla richiesta dell'interessato, deve anche essere trasmessa all'I.N.P.D.A.P. la determinazione dell'ente datore di lavoro, che attesti l'avvenuta presa d'atto dell'aspettativa.
L'interessato dovrà successivamente comunicare all'Istituto la data di cessazione dall'aspettativa e del conseguente rientro in servizio.
Tenuto conto poi che le somme dovute dall'iscritto all'I.N.P.D.A.P. per periodi riscattati e ricongiunti ovvero per sovvenzioni precedentemente ottenute sono riscosse attraverso l'emissione di ruoli a carico degli enti datori di lavoro, va segnalata l'opportunità che gli interessati, al fine di non interrompere il regolare versamento delle quote mensili, facciano pervenire tempestivamente alle amministrazioni di appartenenza l'equivalente delle somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile per i titoli sopra indicati se non fossero stati collocati in aspettativa.
Si fa riserva di fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di indennità premio di servizio non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri vigilanti avranno dato riscontro ad apposito quesito avanzato dall'Istituto. Si precisa tuttavia che al personale in aspettativa non retribuita non possono essere corrisposte le predette indennità maturate durante il pregresso periodo di attività dal momento che il relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.
Si fa presente infine che l'eventuale domanda di riscatto di periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di fruizione del periodo di aspettativa senza assegni è da ritenersi produttiva di effetti e quindi essa va interamente valorizzata nel momento in cui il medesimo viene restituito all'amministrazione di appartenenza.
Per quanto riguarda i riscatti attinenti al trattamento di fine servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato, in corso di ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni, l'interessato deve continuare a versare in proprio all'I.N.P.D.A.P. le relative rate sino all'estinzione del residuo debito. In caso contrario, saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso, sulla base di un nuovo piano di ammortamento.
Il Presidente
Seppia