§ 98.1.35139 - Circolare 23 gennaio 1996, n. 21 .
Inquadramento previdenziale delle aziende esercenti attività di elaborazione elettronica dati e delle aziende inquadrate nel ramo commercio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1996
Numero:21

§ 98.1.35139 - Circolare 23 gennaio 1996, n. 21 .

Inquadramento previdenziale delle aziende esercenti attività di elaborazione elettronica dati e delle aziende inquadrate nel ramo commercio per effetto di decreto di aggregazione ex art. 34 T.U.A.F. aziende esercenti attività di miscelazione e imbottigliamento G.P.L. fiscalizzazione oneri sociali effetti delle variazioni della classificazione dei datori di lavoro ex art. 3, comma 8 legge 8 agosto 1995, n. 335. Codice di autorizzazione.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e Primari 

 

medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti comitati provinciali 

 

 

1. Nuovi criteri di classificazione delle aziende esercenti.

Attività di elaborazione elettronica dati

Come è noto le aziende esercenti l'attività indicata in epigrafe sia in base al D.M. 4 luglio 1983, emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 34 del T.U., D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, che ai criteri seguiti dall'Istituto sono state sempre classificate nel ramo commercio (ora terziario), inquadramento che ha determinato nel tempo un copioso contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria.

In quest'ultima sede, dopo una serie di sentenze di merito non univoche, si sono avute alcune decisioni della Corte di Cassazione, anch'esse contrastanti, che hanno reso necessaria la sottoposizione della materia alle Sezioni Unite della Corte stessa.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 196 del 15 luglio 1991, depositata in Cancelleria il 10 gennaio 1992, hanno statuito il principio che alle imprese esercenti attività di registrazione su supporti magnetici nonché di elaborazione dati forniti dai clienti debba essere riconosciuta natura industriale manifatturiera.

Argomenta la Corte che l'attività predetta, "oltre a realizzare la produzione di servizi capaci di fornire ai committenti utilità nuove e diverse da quelle ricavabili dai materiali impiegati", deve qualificarsi "di natura industriale anche sotto il profilo della produzione dei beni (e, quindi, manifatturiera) in quanto comporta una trasformazione fisica, oltre che economica di detti materiali e la creazione di nuovi "prodotti" aventi anche consistenza materiale, quali i nastri e i dischi registrati".

Sicché, conclude la Corte, "il nuovo prodotto è il risultato del lavoro e degli altri elementi predisposti (dall'imprenditore) per la sua realizzazione" ed è "utilizzabile solo in forza della subita elaborazione".

I datori di lavoro, rientranti nella nuova disciplina, sono, come indicato dalla Corte stessa, coloro che svolgono, per conto terzi, attività di:

a) registrazione su nastri o dischi magnetici "vergini", con l'impiego di calcolatori elettronici, di dati, informazioni o testi contenuti in documenti cartacei, ottenendo come "prodotto" nastri o dischi registrati da fornire ai committenti e riproducibili in più copie;

b) elaborazione, mediante calcolatori - direttamente o attraverso la lettura di nastri o dischi magnetici - di dati, informazioni o testi per riprodurli nel modo voluto su moduli meccanografici.

I datori di lavoro esercenti le attività sopraindicate devono, pertanto, essere inquadrati nel ramo industria manifatturiera, con conseguente ammissione al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi previsti per le imprese operanti nel Mezzogiorno.

Ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'art. 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si dispone che gli effetti derivanti da tale variazione di inquadramento decorrano dal periodo di paga in corso al 10 gennaio 1992, data di pubblicazione della citata sentenza n. 196 della Corte di Cassazione, dal quale, quindi, verrà attribuito alle imprese interessate il c.s.c. 1.06.35.

 

 

2. Precisazioni sulla classificazione delle aziende inquadrate nel ramo commercio per effetto di decreto di aggregazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

La Corte di Cassazione, sezioni unite, con sentenza n. 4837 del 18 maggio 1994 ha statuito, tra l'altro, che i decreti di aggregazione nel ramo commercio, emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ex art. 34 del T.U.A.F. del 1955, benché di natura costitutiva, hanno efficacia vincolante limitata all'ambito di applicazione della disciplina degli assegni familiari e, pertanto, non ostano ad una diversa classificazione delle aziende medesime, in base al disposto dell'art. 2195 c.c., ai fini della individuazione dei datori di lavoro "industriali" obbligati ad assicurare i propri dirigenti all'INPDAI.

Con circolare n. 210 del 12 luglio 1994, al punto 3) sono stati forniti chiarimenti in merito alla portata ed ai limiti della pronuncia della Corte.

In particolare è stato precisato che il criterio sopraindicato poteva trovare applicazione, come previsto dalla Corte, solo nei confronti delle aziende per le quali la natura industriale era stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato.

Senonché il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha invitato l'Istituto a riesaminare la questione, estendendo il principio stabilito dalla Corte a tutte le aziende disciplinate da decreti di aggregazione, al fine di evitare disparità di trattamento tra aziende svolgenti la medesima attività nonché l'instaurarsi di un inutile contenzioso che potrebbe essere attivato dalle aziende interessate ad avere il doppio inquadramento.

Pertanto, anche su conforme parere dell'Avvocatura Centrale, si è addivenuti nella determinazione che possono essere accolte le richieste di doppio inquadramento - industria per il personale dirigente e commercio (ora terziario) per il restante personale - avanzate dalle imprese che svolgono attività disciplinate da decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del T.U. sugli assegni familiari indipendentemente dall'esistenza di un giudicato relativo all'obbligo di iscrizione all'INPDAI dei dirigenti.

Il criterio sopraindicato trova, ovviamente, applicazione solo nei confronti delle aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti anteriormente l'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, data dalla quale è cessata l'efficacia dell'art. 34 del T.U.A.F., ferma, comunque, restando la salvaguardia degli inquadramenti in forza del 3 comma dell'art. 49 citato.

Gli effetti derivanti dalle variazioni di inquadramento decorreranno dal periodo di paga in corso alla data (18 maggio 1994) di pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4837, con la quale sono stati chiariti i limiti e la portata dei decreti di aggregazione di che trattasi.

 

 

3. Aziende esercenti attività di miscelazione e imbottigliamento del G.P.L. - fiscalizzazione oneri sociali.

Con il messaggio n. 32809 del 5 maggio 1989 è stato comunicato che le aziende esercenti attività di miscelazione ed imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto, benché inquadrate nel ramo industria, dovevano ritenersi escluse dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, in quanto non individuate dalla classificazione ISTAT 1981 nell'ambito manifatturiero.

Le aziende in questione - come noto - sono state ammesse ad usufruire della fiscalizzazione solo a far tempo dall'1 gennaio 1991 in virtù della più recente classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT nello stesso anno che annovera l'attività di miscelazione e imbottigliamento di G.P.L. nell'area delle attività manifatturiere (codice DF 23.20.3 ed. ISTAT 1991).

Senonché l'Associazione Nazionale di gas di petrolio liquefatti ha chiesto un riesame della questione al fine di consentire, anche per i periodi antecedenti il 1991, l'ammissione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali delle imprese esercenti l'attività sopraindicata in quanto attività già compresa tra quelle manifatturiere nella classificazione ISTAT 1981.

Dal raffronto effettuato tra il codice ISTAT 91 (23.20.3.) e il corrispondente codice della classificazione ISTAT 1981 (140.3) si rileva che l'attività di miscelazione e imbottigliamento di G.P.L., essendo ricompresa nell'ISTAT 1981 nell'ambito dell'industria petrolifera (sub cod. 1A: estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi - industria petrolifera), doveva essere considerata manifatturiera anche nel periodo di vigenza della predetta classificazione 1981.

In tal senso ha impartito direttive anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

Nel puntualizzare che il beneficio di cui sopra non spetta alle imprese che effettuano il solo imbottigliamento di G.P.L., le Sedi riconosceranno il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese che ne facciano richiesta, contraddistinte dal c.s.c. 1.14.04, entro i termini di prescrizione decennale.

 

 

4. Effetti delle variazioni della classificazione dei datori di lavoro ex art. 3, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Codice di autorizzazione.

Con circolare n. 263 del 19 ottobre 1995 sono state impartite istruzioni per la pratica applicazione della norma in epigrafe per quel che concerne la decorrenza degli effetti delle variazioni di inquadramento.

Ai fini, peraltro, della individuazione delle aziende nei cui confronti ha trovato applicazione la norma sopraindicata è stato istituito il nuovo codice di autorizzazione "7Z" avente il significato di "inquadramento attribuito ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. n. 335 del 1995".

Il Direttore generale

Trizzino