§ 27.3.43 – D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343.
Approvazione del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:14/02/1963
Numero:1343


Sommario
Art. 1.  Gran Libro del debito pubblico. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, artt. 1, 2 e 7 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 3 e 4).
Art. 2.  Pagamenti di debito pubblico. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, artt. 4 e 5- Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 3.  Agevolazioni speciali. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 3).
Art. 4.  Prestiti iscritti nel Gran Libro. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 5.  Iscrizioni e titoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 1 e 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 6.  Minimo iscrivibile. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34).
Art. 7.  Iscrizioni nominative. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 6).
Art. 8.  Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 16 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 9.  Iscrizioni a favore di imprese commerciali. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 17 -Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 10.  Titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 19 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, [...]
Art. 11.  Richiesta di operazioni. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 6 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290, art. 1).
Art. 12.  Segni caratteristici dei titoli. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 13.  Operazioni a richiesta del possessore. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, artt. 20 e21 -Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, [...]
Art. 14.  Richiesta di trasferimento o tramutamento. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 14; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4).
Art. 15.  Autenticazione delle firme. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 8).
Art. 16.  Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio accreditati. - (Legge 18 dicembre 1951, n. 1599, art. 1 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 - Legge 12 [...]
Art. 17.  Impossibilità di sottoscrivere. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 9).
Art. 18.  Trasferimento in base a decisione del giudice. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 24 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 19.  Prova del diritto a succedere. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 14 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 20.  Documenti integrativi. - - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 15).
Art. 21.  Successione aperta all'estero. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 16).
Art. 22.  Provvedimento giudiziale. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 17).
Art. 23.  Successione di eredi del titolare. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 18).
Art. 24.  Operazioni di importo limitato. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 19).
Art. 25.  Legato di specie. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 20 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 26.  Intervento degli aventi diritto. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 21 e 47 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 27.  Successione dell'avente causa. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 22).
Art. 28.  Rimborso di titoli e pagamento di premi. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 28 - Legge 6 agosto 1966, n. 651, artt. 4 e 5).
Art. 29.  Titoli intestati ad enti, società, persone fisiche incapaci. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art 2).
Art. 30.  Riscossione di capitali con reimpiego. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 13).
Art. 30. bis.  Reimpiego di capitali a cura dell'Amministrazione. - (Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 2).
Art. 31.  Ipoteche ed altri vincoli. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 32.  Dote, patrimonio familiare, usufrutto. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 4).
Art. 33.  Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 34.  Pagamento dei premi. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 12 agosto 1957 n. 752, art. 50 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 35.  Operazioni a mezzo di istituti di credito. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35 - Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6).
Art. 36.  Aziende di credito abilitate. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, n. art. 11 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 37.  Consegna di titoli e pagamento di somme. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 12 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 38.  Oggetto dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 23).
Art. 39.  Costituzione del vincolo. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 24).
Art. 40.  Annotazione dell'ipoteca e dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 25).
Art. 41.  Limitazione dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 26).
Art. 42.  Trasporto delle annotazioni. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 31 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 27).
Art. 43.  Modificazioni del vincolo. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 28).
Art. 44.  Vendita forzata. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 30).
Art. 45.  Usufrutto. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 29).
Art. 46.  Rinnovazione delle ipoteche. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 3 e 30).
Art. 47.  Ipoteche non soggette a rinnovazione. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 31).
Art. 48.  Liberazione dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 32).
Art. 49.  Cancellazione di vincoli senza consenso. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 33).
Art. 50.  Cancellazione del vincolo di usufrutto. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 34).
Art. 51.  Titoli al portatore.
Art. 52.  Iscrizioni nominative. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 36).
Art. 53.  Perdita di titoli nominativi. - (Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 1).
Art. 54.  Esecuzione sulle rendite nominative. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 38).
Art. 55.  Effetti impeditivi sulle rendite. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 3 e 40 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 56.  Pignoramento e sequestro di titoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 41 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).
Art. 57.  Comunicazione al giudice penale. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 42).
Art. 58.  Schede per opposizioni. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 5 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 59.  Notifica di opposizioni e diffide. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 60.  Ricusazione di eseguire operazioni. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 53 -Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 61.  Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale. - (Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 7 e 28).
Art. 62.  Scadenza delle rate di interessi. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 63.  Modalità per il pagamento degli interessi. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 58 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, artt. 1 e 13).
Art. 64.  Ratei di interessi. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 586, art. 59 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 65.  Pagamento anticipato di interessi. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 60 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 66.  Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 3).
Art. 67.  Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 4).
Art. 68.  Pagamento imposte dirette con cedole. - (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 69.  Prescrizione degli interessi e del capitale. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 43).
Art. 70.  Prescrizione dei premi. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 44).
Art. 71.  Interruzione della prescrizione. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 45).
Art. 72.  Ricevute e titoli provvisori. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752,art. 46).
Art. 73.  Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di debito pubblico. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 74.  Divisione di rendite. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 47).
Art. 75.  Revoca tacita del mandato. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 48).
Art. 76.  Pubblicazioni. - (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 9).
Art. 77.  Conservazione dei documenti. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53).
Art. 78.  Versamenti di titoli in sottoscrizione. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 2).
Art. 79.  Pagamenti o versamenti con facilitazioni. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 5).
Art. 80.  Consegna di titoli e valori. - (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 81.  Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali. - (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 2 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 82.  Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 73 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 83.  Cassiere e vice-cassiere. - (Legge 16 febbraio 1962, n. 76, art. 2).
Art. 84.  Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. - (Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, art. 7 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 85.  Imposte dirette reali, di successione e di registro. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 85 bis.  Imposte sui redditi. - (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31).
Art. 86.  Imposta di bollo. - (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B, art. 7, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).
Art. 87.  Tassa di concessione governativa. - (Legge 15 marzo 1950, n. 186, artt. 1 e 2 - Testo unico 1° marzo 1961, n. 121, tabella allegato A, n. 202 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto [...]
Art. 88.  Esenzione da registrazione. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 51 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 89.  Esenzione da diritti consolari. - (Legge 15 marzo 1950, n. 186, art. 3).
Art. 90.  Composizione. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 74 -Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 91.  Relazione della Commissione. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 75).
Art. 92.  Facilitazioni in sede di rinnovazione. - (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 14 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 93.  Termini di prescrizione e di decadenza. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 49).
Art. 94.  (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).
Art. 95.  Regolamento.
Art. 96.  Titoli di importo inferiore a lire centomila nominali. - (Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 3 - Legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34).


§ 27.3.43 – D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343. [1]

Approvazione del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico.

(G.U. 14 ottobre 1963, n. 269).

 

     Art. unico.

     1. E' approvato il testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, che, munito del visto del Ministro per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

 

Testo unico delle leggi sul debito pubblico.

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Gran Libro del debito pubblico. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, artt. 1, 2 e 7 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 3 e 4). [2]

[     1. Il Gran Libro del debito pubblico, istituito con la legge 10 luglio 1861, n. 94, è conservato presso la Direzione generale del debito pubblico. Esso riporta per ciascun prestito, gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie e categorie, se esistano, nonché le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

     2. Una copia di esso è depositata presso la Corte dei conti.

     3. Nessun prestito può essere iscritto nel Gran Libro se non in virtù di una legge.

     4. Le variazioni successive allo stato del Gran Libro sono riportate su appositi registri integrativi.

     5. Le indicazioni riportate nel Gran Libro e nei registri integrativi sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro, e munite del visto della Corte dei conti.]

 

          Art. 2. Pagamenti di debito pubblico. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, artt. 4 e 5- Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. Le leggi annuali di bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, premi ed estinzioni.

 

          Art. 3. Agevolazioni speciali. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 3).

     1. Le rendite dei prestiti iscritti nel Gran Libro non possono essere assoggettate ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessità; parimenti il pagamento di esse non può essere diminuito o ritardato, neppure in caso di pubblica necessità.

 

          Art. 4. Prestiti iscritti nel Gran Libro. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [3]

[     1. Nel Gran Libro sono iscritti i prestiti consolidati e redimibili e i buoni del Tesoro poliennali indicati nell'allegato che, munito del visto del Ministro per il tesoro, fa parte integrante del presente testo unico.]

 

          Art. 5. Iscrizioni e titoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 1 e 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1). [4]

[     1. Le iscrizioni sul Gran Libro possono essere al portatore o a favore di persona determinata e sono rappresentate, rispettivamente, da titoli al portatore e da titoli nominativi.

     2. I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

     3. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni esistenti nei registri integrativi del Gran Libro e sono muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.]

 

          Art. 6. Minimo iscrivibile. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 6; legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). [5]

[     1. Nel Gran Libro non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore alle lire centomila di capitale nominale.

     2. I titoli possono essere del capitale nominale di lire centomila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.]

 

          Art. 7. Iscrizioni nominative. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 6). [6]

[     1. Le iscrizioni nominative possono essere a favore di una sola persona fisica o di un solo ente.

     2. Possono essere al nome di più minori o di altri amministrati, purché unica ne sia la rappresentanza legale.

     3. Possono anche essere a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione, ovvero di eredi o donatori indivisi, nonché al nome dei coniugi, se trattasi di titoli di proprietà di entrambi costituiti in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza dei titoli, oppure sia specificato a chi gli stessi debbano devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.]

 

          Art. 8. Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 16 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [7]

[     1. Le iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati contengono l'indicazione dello stato e della qualità dei titolari, nonché le generalità del legittimo rappresentante della persona o del patrimonio cui si riferiscono.

     2. I tutori, curatori od amministratori sono responsabili della mancanza di tali indicazioni.]

 

          Art. 9. Iscrizioni a favore di imprese commerciali. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 17 -Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [8]

[     1. Le iscrizioni a favore di imprese commerciali contengono la indicazione della ditta o della ragione sociale, risultante dai pubblici registri.]

 

          Art. 10. Titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 19 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [9]

[     1. L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative soltanto le persone risultanti dai registri integrativi del Gran Libro.]

 

          Art. 11. Richiesta di operazioni. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 6 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290, art. 1).

     1. Le operazioni ammesse dal presente testo unico devono essere chieste alla Direzione generale del debito pubblico. Fuori dalla sua sede, possono essere chieste tramite le Direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 12. Segni caratteristici dei titoli. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [10]

[     1. I segni caratteristici dei titoli di debito pubblico da rilasciare in dipendenza di emissioni di prestiti, ovvero per operazioni ordinarie e straordinarie, sono determinate dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.]

 

Titolo II

Tramutamenti, trasferimenti, rimborsi e pagamento di premi

 

          Art. 13. Operazioni a richiesta del possessore. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, artt. 20 e21 -Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 3 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [11]

[    1. Si possono effettuare su richiesta del possessore, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti:

     a) la divisione, la riunione ed il tramutamento in nominativi di titoli al portatore;

     b) la riunione dei titoli intestati alla medesima persona, liberi da vincoli o sottoposti a vincoli non differenti;

     c) la divisione dei titoli nominativi.]

 

          Art. 14. Richiesta di trasferimento o tramutamento. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 14; legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 4). [12]

    1. Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi ha luogo su domanda del titolare o dei suoi aventi causa, a firma autenticata. Si prescinde dall'autenticazione quando lo stesso titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

     2. Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

     a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

     b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

     c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso una direzione provinciale del tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

     d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

     3. I titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento devono essere depositati; quelli annotati di vincolo presentati per il tramutamento al portatore devono essere depositati insieme alla documentazione occorrente per lo svincolo.

     4. Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico e presso le direzioni provinciali del tesoro anche i notai.

 

          Art. 15. Autenticazione delle firme. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 8). [13]

[     1. Il pubblico ufficiale, che nei casi di cui all' art. 14 autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

     2. L'autenticazione della firma può essere eseguita anche mediante semplice visto, munito di data.

     3. Quando l'operazione concerne un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

     4. Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'art. 17.

     5. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.]

 

          Art. 16. Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio accreditati. - (Legge 18 dicembre 1951, n. 1599, art. 1 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, art. 1 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 7 - Legge 12 agosto 1962, n. 1290, art. 1). [14]

[     1. Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di volontà per operazioni di debito pubblico, ricevute dalla Direzione generale del debito pubblico e dalle Direzioni provinciali del tesoro, è dovuto al notaio o all'agente di cambio accreditati il diritto di lire cinque per ogni mille lire del capitale nominale dei titoli ai quali l'operazione si riferisce. Tale diritto non può essere inferiore a lire cinquanta né superiore a lire mille.]

 

          Art. 17. Impossibilità di sottoscrivere. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 9). [15]

[     1. Chi non può sottoscrivere deve manifestare la volontà di trasferire o tramutare mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.]

 

          Art. 18. Trasferimento in base a decisione del giudice. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 24 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1). [16]

[     1. Il trasferimento dei titoli nominativi può essere eseguito anche in base a decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente lo ordini, e che deve essere presentata insieme con i titoli stessi.]

 

          Art. 19. Prova del diritto a succedere. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 14 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).

     1. Il diritto di successione al titolare di iscrizioni nominative si prova presentando all'Amministrazione del debito pubblico:

     a) nel caso di successione testamentaria:

     1) l'estratto dell'atto di morte;

     2) l'atto o gli atti di ultima volontà;

     3) un' attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico e, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

     b) nel caso di successione intestata:

     1) l'estratto dell'atto di morte;

     2) un' attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3) della lettera a), con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

     2. Nell'attestazione di notorietà si deve far constare il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio.

 

          Art. 20. Documenti integrativi. - - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 15).

     1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono essere presentati all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono essere presentati le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, e gli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

     2. l'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Può chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

 

          Art. 21. Successione aperta all'estero. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 16).

     1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli artt. 19 e 20. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

     2. Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, che attesti la regolarità formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette.

 

          Art. 22. Provvedimento giudiziale. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 17).

     1. In sostituzione dei documenti indicati negli artt. 19 e 20, può essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal Tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma.

     2. L'Amministrazione può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione stessa ritenga di non poter risolvere.

 

          Art. 23. Successione di eredi del titolare. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 18).

     1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'art. 19 può essere unica, purché tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione.

     2. Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di Tribunali diversi, il decreto di cui all'art. 22 può essere emesso dal Tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero.

     In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

 

          Art. 24. Operazioni di importo limitato. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 19). [17]

[     1. Qualora i titoli di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi detto importo, gli aventi diritto possono dimostrare la loro qualità mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna di esse o, se trattisi di successione aperta all'estero, dal console italiano.]

 

          Art. 25. Legato di specie. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 20 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).

     1. Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di titoli nominativi, che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purché presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione.

     2. Nel caso però di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non può essere ammesso ad esprimere la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi.

 

          Art. 26. Intervento degli aventi diritto. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 21 e 47 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1). [18]

[     1. Per le operazioni di trasferimento o di tramutamento di titoli nominativi in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

     2. Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere seguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato nominativo da consegnare al richiedente.

     3. Se la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile o lasci una frazione non iscrivibile, il relativo controvalore è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.]

 

          Art. 27. Successione dell'avente causa. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 22).

     1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione domandata, nonché nei casi di svincolo, divisione o trasferimento, a favore dei successori, delle iscrizioni, comunque annotate di feudo, fidecommesso o altri vincoli, divenute libere per effetto delle leggi abolitive di detti vincoli.

 

          Art. 28. Rimborso di titoli e pagamento di premi. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 28 - Legge 6 agosto 1966, n. 651, artt. 4 e 5). [19]

     1. Il rimborso del capitale dei titoli ed il pagamento dei premi si eseguono:

     a) per i titoli al portatore, su semplice richiesta degli esibitori di essi;

     b) per i titoli nominativi, su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale o dell'importo del premio.

 

          Art. 29. Titoli intestati ad enti, società, persone fisiche incapaci. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art 2).

     1. Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di trasferimento o di tramutamento al portatore.

     2. Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

 

          Art. 30. Riscossione di capitali con reimpiego. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 13).

     1. Le operazioni di tramutamento al portatore, di trasferimento o di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacità limitata sono considerate atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. Si osservano, al riguardo, le norme stabilite per tali atti dal Codice civile.

     2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonché titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

     3. Nei casi di cui ai precedenti commi, il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela; qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

 

          Art. 30. bis. Reimpiego di capitali a cura dell'Amministrazione. - (Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 2). [20]

     1. Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore, purché il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratta di titoli vincolati di usufrutto è necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprietà, sia di quello di usufrutto.

     2. Nei casi di cui al precedente comma deve esesere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto è possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratta di titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti.

     3. I nuovi titoli sono consegnati all'esibitore. Allo stesso viene altresì corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali. In questi ultimi casi è necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d' importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro.

     4. Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi.

 

          Art. 31. Ipoteche ed altri vincoli. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. I titoli nominativi sottoposti ad ipoteca o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo non sono rimborsati se non vi sia il consenso anche della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo, ovvero se non se ne provi la liberazione.

     2. Il titolare o chi per esso può anche, se non vi osti l'atto costitutivo dell'ipoteca o del vincolo, ottenere il rimborso, richiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli dello stesso prestito, di uguale capitale nominale. Ove ciò non sia possibile, il reimpiego può essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita e per capitale, corrispondano a quelli da rimborsare.

     3. A richiesta del titolare o di chi per esso, si può anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravanti i titoli da rimborsare.

 

          Art. 32. Dote, patrimonio familiare, usufrutto. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 4).

     1. Il rimborso del capitale e il pagamento del premio relativi a titoli vincolati per dote o patrimonio familiare si eseguono previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di trasferimento o di tramutamento di titoli nominativi. Tali adempimenti non sono necessari qualora si dia incarico alla Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di debito pubblico con lo stesso vincolo.

     2. Il rimborso del capitale e il pagamento del premio relativi a titoli vincolati di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.

     3. Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz' altra formalità, che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti, a cura dell'Amministrazione, in altri titoli nominativi di debito pubblico con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 33. Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [21]

[     1. Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dall'Istituto di emissione o dalle aziende di credito soggette alla disciplina delregio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti ed enti di previdenza o di assicurazione, o dall'Amministrazione postale, sui titoli stessi deve essere apposto il timbro dell'ente o ufficio presentatore.

     2. I titoli presentati devono essere descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi o delle firme dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.]

 

          Art. 34. Pagamento dei premi. - (Legge 25 marzo 1950, n. 165, art. 3 - Legge 12 agosto 1957 n. 752, art. 50 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [22]

[     1. Salvo quanto disposto dall'art. 32, i premi assegnati a titoli di debito pubblico sono corrisposti, indipendentemente dallo stato di diritto al momento in cui i premi stessi vennero sorteggiati, a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati e, quando si tratti di titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, al titolare ovvero a coloro cui spettino alla data medesima, in relazione agli eventuali vincoli afferenti ai premi.]

 

          Art. 35. Operazioni a mezzo di istituti di credito. - (T.U. 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 35 - Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 6). [23]

[     1. Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

     2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano anche alle dette operazioni relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci, nonché a quelle relative a titoli intestati a minori, quando dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi.

     3. Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quelle dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.]

 

          Art. 36. Aziende di credito abilitate. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, n. art. 11 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [24]

[     1. Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito che abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

     2. L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunica alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnala successivamente le eventuali variazioni.

     3. Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito devono presentare istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che, concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione e all'occorrenza revocarla.]

 

          Art. 37. Consegna di titoli e pagamento di somme. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 12 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [25]

[     1. La consegna di titoli e il pagamento di somme provenienti da qualsiasi operazione di debito pubblico, da effettuare all'Istituto di emissione o alle aziende di credito abilitate, sono disposti dalla Direzione generale a favore dell'Istituto o dell'azienda, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di Tesoreria provinciale di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali dell'Istituto o della azienda.

     2. L'Istituto di emissione o l'azienda di credito abilitata, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme, provenienti dalle operazioni previste nell'art. 35, da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.]

 

Titolo III

Vincoli

 

          Art. 38. Oggetto dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 23). [26]

[     1. Le ipoteche e gli altri vincoli possono essere annotati soltanto sulle iscrizioni nominative.

     2. Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.]

 

          Art. 39. Costituzione del vincolo. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 24). [27]

[     1. Le iscrizioni nominative possono essere annotate di ipoteca o di altro vincolo in base a:

     1) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante, con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 15;

     2) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 14, lettere a), b) e c);

     3) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'apposizione dell'ipoteca già volontariamente stabilita o del vincolo;

     4) decreto del Tribunale o della Corte di appello, nei casi di successione.

     2. I titoli corrispondenti alle iscrizioni da annotare di ipoteca o di altro vincolo devono essere depositati.

     3. Qualora siano presentati titoli al portatore per il tramutamento in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.]

 

          Art. 40. Annotazione dell'ipoteca e dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 25). [28]

[     1. Le ipoteche e gli altri vincoli sono annotati sulle iscrizioni e sui relativi certificati, con espressa indicazione anche della domanda o dell'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

     2. Le ipoteche e i vincoli non hanno effetto finché non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge consegue effetto prima di tale duplice annotazione.]

 

          Art. 41. Limitazione dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 26). [29]

[     1. Le iscrizioni nominative possono essere annotate di una sola ipoteca o di un solo vincolo.

     2. Le iscrizioni annotate d' ipoteca o di altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; quelle annotate d' usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

     3. Parimenti le iscrizioni vincolate per dote o per patrimonio familiare possono, previe le formalità e le autorizzazioni prescritte, essere sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge; le iscrizioni sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad esse attribuito.]

 

          Art. 42. Trasporto delle annotazioni. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 31 - Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 27). [30]

[     1. In caso di trasferimento, le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo sono riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.]

 

          Art. 43. Modificazioni del vincolo. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 28). [31]

[     1. Sulle iscrizioni gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

     2. Sulle iscrizioni vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico e sui corrispondenti certificati si possono però annotare le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchéé il diritto di prelazione a favore di altri enti.]

 

          Art. 44. Vendita forzata. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 30). [32]

[     1. Nel caso di vendita forzata di titolo annotato di ipoteca, effettuata su istanza del creditore ipotecario, il compratore, in ordine all'atto di acquisto, può ottenere il trasferimento al proprio nome del titolo stesso anche senza il deposito di esso.]

 

          Art. 45. Usufrutto. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 29). [33]

[     1. L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

     2. Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent' anni.]

 

          Art. 46. Rinnovazione delle ipoteche. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 3 e 30). [34]

[     1. Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

     2. Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni di ipoteca, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda, in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

     3. La rinnovazione eseguita sulle iscrizioni dei registri integrativi del Gran Libro ha effetto anche se non sia riportata sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione cura la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

     4. Un esemplare della domanda, munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata, é restituito all'interessato.]

 

          Art. 47. Ipoteche non soggette a rinnovazione. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 31). [35]

[     1. Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

     2. Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.]

 

          Art. 48. Liberazione dei vincoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 32).

     1. Le iscrizioni nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

     1) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'art. 14, lettere a), b) e c);

     2) per provvedimento dell'autorità competente;

     3) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.

 

          Art. 49. Cancellazione di vincoli senza consenso. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 33).

     1. Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione quando:

     a) il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà del titolo;

     b) sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

     c) non sia stata domandata la rinnovazione della iscrizione di ipoteca entro il termine indicato nell'art. 46.

 

          Art. 50. Cancellazione del vincolo di usufrutto. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 34).

     1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:

     a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;

     b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;

     c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

     d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di venti anni.

 

Titolo IV

Opposizioni e controversie

 

          Art. 51. Titoli al portatore. [36]

     1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

     2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati dall'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, può, anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fedejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.

     3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.

     4. In tale caso per la prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente.

     5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

     6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi.

 

          Art. 52. Iscrizioni nominative. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 36).

     1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:

     a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

     b) controversia sul diritto a succedere;

     c) fallimento del titolare;

     d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni.

     2. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato al direttore generale del debito pubblico.

     3. L'opposizione di cui alla lettera b) può essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito.

 

          Art. 53. Perdita di titoli nominativi. - (Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 1). [37]

     1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.

     2. Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.

     3. Dopo effettuata l'operazione, l'amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale.

     4. Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorità giudiziaria.

     5. La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento dell'autorità giudiziaria.

     6. Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa l'autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili.

 

          Art. 54. Esecuzione sulle rendite nominative. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 38).

     1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente.

     2. Le iscrizioni annotate di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

 

          Art. 55. Effetti impeditivi sulle rendite. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, artt. 3 e 40 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).

     1. Delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico, è presa nota nei registri integrativi del Gran Libro allo scopo di impedirne ogni movimento e di sospendere il pagamento dei relativi interessi.

     2. Qualora l'Amministrazione sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'art. 52 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un' operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente. Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso art. 52, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento degli interessi e dell'operazione eventualmente domandata.

 

          Art. 56. Pignoramento e sequestro di titoli. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 41 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1).

     1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.

     2. Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezioni di Tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche alla Direzione provinciale o alla Tesoreria presso cui i titoli si trovino.

 

          Art. 57. Comunicazione al giudice penale. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 42).

     1. Qualora i titoli siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi.

 

          Art. 58. Schede per opposizioni. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 5 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

 

          Art. 59. Notifica di opposizioni e diffide. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [38]

[     1. Le opposizioni e le diffide considerate negliartt. 52, 53, 55 e 56 devono essere notificate esclusivamente al direttore generale del debito pubblico, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 56 predetto per gli atti di pignoramento e di sequestro di titoli esistenti presso le Direzioni provinciali del tesoro o presso le sezioni di Tesoreria provinciale.]

 

          Art. 60. Ricusazione di eseguire operazioni. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 53 -Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. Nel caso in cui l'Amministrazione del debito pubblico si ricusi di eseguire una qualsiasi operazione, la parte richiedente può adire il Tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'Amministrazione nelle sue osservazioni scritte.

     2. Il Tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza può ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e può anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele.

     3. Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'Amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma.

 

          Art. 61. Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo regionale. - (Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 7 e 28). [39]

     1. Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva è esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello.

 

Titolo V

Pagamento degli interessi

 

          Art. 62. Scadenza delle rate di interessi. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [40]

[     1. Le scadenze delle rate di interessi sui titoli dei prestiti consolidati e redimibili e dei buoni del Tesoro poliennali risultano indicate nell'allegato, che fa parte integrante del presente testo unico.]

 

          Art. 63. Modalità per il pagamento degli interessi. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 58 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, artt. 1 e 13). [41]

[     1. Il pagamento delle rate di interessi sui titoli al portatore si esegue contro versamento delle cedole; sui titoli nominativi su presentazione dei titoli stessi e previa quietanza e ritiro dei tagliandi di ricevuta, ovvero nel modo stabilito dal regolamento.

     2. Ai fini del pagamento degli interessi, l'importo della rendita annua è arrotondato a lire cinque, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali eguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.]

 

          Art. 64. Ratei di interessi. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 586, art. 59 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [42]

[     1. Nel caso di titoli vincolati di usufrutto, gli interessi maturati fino al giorno della cessazione di esso sono pagati agli aventi diritto che ne presentino domanda regolarmente documentata.]

 

          Art. 65. Pagamento anticipato di interessi. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 60 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [43]

[     1. Il pagamento delle rate semestrali di interessi sui titoli nominativi non soggetti a vincolo di usufrutto, se non subordinato a speciali condizioni, può essere effettuato anche prima della scadenza in forza di decreto ministeriale, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'anticipato pagamento.]

 

          Art. 66. Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 3). [44]

[     1. Per la riscossione degli interessi su titoli al portatore l'Amministrazione postale, le aziende di credito e gli istituti considerati nell'art. 33, possono presentare le cedole, per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, muniti del timbro dell'ente o ufficio presentatore, firmati in conformità di quanto disposto nel secondo comma dello stesso art. 33 e recanti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio che in complesso.

     2. Sul rovescio di ciascuna cedola deve essere apposto il medesimo timbro applicato sull'elenco riepilogativo.]

 

          Art. 67. Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 4). [45]

[     1. Per la riscossione degli interessi su titoli nominativi, l'Amministrazione postale, le aziende di credito e gli istituti considerati nel precedente art. 33, nonché gli enti e i corpi morali in genere, possono presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro dell'ente o ufficio esibitore. Detti tagliandi devono essere distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati in conformità di quanto disposto nel secondo comma del citato art. 33. Gli elenchi stessi devono recare la indicazione dei singoli tagliandi per numero progressivo di iscrizione e per importo, nonché la espressa dichiarazione che l'ente o l'ufficio ha provveduto allo stacco di essi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.]

 

          Art. 68. Pagamento imposte dirette con cedole. - (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. Le cedole semestrali dei titoli al portatore sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la scadenza delle cedole stesse.

 

Titolo VI

Prescrizione

 

          Art. 69. Prescrizione degli interessi e del capitale. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 43).

     1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

     2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso dei dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo, il termine è di venti anni dalla medesima data.

     3. La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti consolidati, qualora sia reso rimborsabile per effetto di qualsiasi operazione finanziaria.

     4. Sono annullate le iscrizioni dei prestiti consolidati delle quali non sia stato reclamato il pagamento degli interessi nel corso di dieci anni o, se trattasi di iscrizioni annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell'art. 50, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

 

          Art. 70. Prescrizione dei premi. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 44). [46]

[     1. I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.]

 

          Art. 71. Interruzione della prescrizione. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 45).

     1. La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal Codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto.

     2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi.

 

          Art. 72. Ricevute e titoli provvisori. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752,art. 46). [47]

[     1. La validità delle ricevute e dei titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie, cessa qualora non siano stati richiesti i titoli definitivi entro il termine di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.]

 

Titolo VII

Disposizioni varie

 

          Art. 73. Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di debito pubblico. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. I titoli di debito pubblico debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli di debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

 

          Art. 74. Divisione di rendite. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 47). [48]

[     1. I titoli al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove si tratti di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

     2. Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

     3. Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile o lascino frazioni non iscrivibili, si provvede nel modo stabilito nel terzo comma dell'art. 26.]

 

          Art. 75. Revoca tacita del mandato. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 48).

     1. Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente.

     2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dall'Amministrazione.

 

          Art. 76. Pubblicazioni. - (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, art. 9).

     1. Le pubblicazioni di cui all'art. 53e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente.

 

          Art. 77. Conservazione dei documenti. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 53).

     1. I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni.

     2. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.L'Amministrazione del debito pubblico ha facoltà di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verrà eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato [49].

 

          Art. 78. Versamenti di titoli in sottoscrizione. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 2). [50]

[     1. Le modalità stabilite dall'art. 33 per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati per il versamento in sottoscrizione ad altro prestito.]

 

          Art. 79. Pagamenti o versamenti con facilitazioni. - (Legge 10 luglio 1952, n. 901, art. 5). [51]

[     1. Prima di dar corso a pagamenti o a versamenti, con le facilitazioni stabilite negli artt. 33, 66, 67 e 78, le sezioni di Tesoreria provinciale, oltre ad eseguire i normali riscontri, accertano che siano state osservate tutte le modalità prescritte negli articoli stessi.

     2. Gli enti e uffici che si avvalgono delle facilitazioni di cui agli articoli indicati nel comma precedente rispondono direttamente verso le casse pagatrici e verso l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.]

 

          Art. 80. Consegna di titoli e valori. - (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. La consegna alle parti interessate dei titoli e valori risultanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguita dalle sezioni di Tesoreria provinciale, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata.

     2. A richiesta della parte, la consegna può essere fatta anche a mezzo degli uffici postali, senza limiti di somma, se trattasi di titoli nominativi, e sino alla concorrenza di complessive lire centomila, ove si tratti di titoli al portatore e di pagamento di somme.

 

          Art. 81. Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali. - (Legge 10 luglio 1952, n. 963, art. 2 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [52]

[     1. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente i titoli e l'importo dei buoni, mandati o altri recapiti di pagamento sono consegnati dalla sezione di Tesoreria provinciale alla Direzione provinciale delle poste, contro quietanza del cassiere, previo il visto del direttore e del controllore.

     2. La Direzione provinciale delle poste provvede, quindi, a mezzo dell'ufficio postale competente, alla consegna dei titoli e al pagamento delle somme all'avente diritto, previo ritiro della ricevuta di cui al precedente articolo, nonché alla restituzione della ricevuta medesima alla sezione di Tesoreria provinciale.]

 

          Art. 82. Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 73 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico.

     2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'art. 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni.

     3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti.

 

          Art. 83. Cassiere e vice-cassiere. - (Legge 16 febbraio 1962, n. 76, art. 2). [53]

[     1. I valori, non rappresentati da titoli, che pervengano alla Direzione generale del debito pubblico per operazioni, le somme per acquisti e quelle derivanti da alienazioni di titoli, sono dati in consegna al cassiere del Debito pubblico, il quale, per tale gestione, rende il conto giudiziale alla Corte dei conti.

     2. Il cassiere è coadiuvato da un vice-cassiere, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

     3. Il cassiere ed il vice-cassiere sono nominati dal Ministro per il tesoro, con decreto da registrare alla Corte dei conti, fra gli impiegati della predetta Direzione generale, anche se appartenenti alla carriera esecutiva.]

 

          Art. 84. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. - (Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, art. 7 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [54]

[     1. In tutti i casi nei quali è richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di debito pubblico, l'atto di notorietà può essere supplito da dichiarazione dell'interessato a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.]

 

Titolo VIII

Esenzioni fiscali

 

          Art. 85. Imposte dirette reali, di successione e di registro. - (Legge 16 agosto 1962, n. 1359).

     1. I titoli di debito pubblico, gli interessi e i premi relativi sono esenti:

     a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

     b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

     c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

     2. Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denunzia, né possono formare oggetto di accertamento d' ufficio, e, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonché per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

 

          Art. 85 bis. Imposte sui redditi. - (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31). [55]

     1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli di debito pubblico.

 

          Art. 86. Imposta di bollo. - (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tabella allegato B, art. 7, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). [56]

[     1. Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i titoli di debito pubblico e relative quietanze, le domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e i documenti esibiti a corredo delle domande stesse.]

 

          Art. 87. Tassa di concessione governativa. - (Legge 15 marzo 1950, n. 186, artt. 1 e 2 - Testo unico 1° marzo 1961, n. 121, tabella allegato A, n. 202 - Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 1 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [57]

[     1. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:

     a) le ricevute per il deposito dei titoli, di qualsiasi importo, presentati per le operazioni di tramutamento al nome, di trasferimento, di trasporto di pagamento degli interessi da una Tesoreria ad un'altra, di rinnovazione di certificati nominativi per esaurimento dei tagliandi di ricevuta o del foglio di compartimenti, e di riunione di titoli al portatore e nominativi in altri di importo superiore;

     b) le ricevute rilasciate per il tramutamnto dei titoli in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

     c) le ricevute per il deposito dei titoli presentati per operazioni che dipendono da esigenze dell'Amministrazione;

     d) le ricevute per il deposito di titoli presentati per operazioni diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c), limitatamente ai singoli titoli d' importo non superiore alle lire cinquantamila di capitale nominale. Tale esenzione non compete per le operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, qualunque sia l'ammontare di essi.]

 

          Art. 88. Esenzione da registrazione. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 51 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [58]

[     1. Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'art. 3 della Tariffa, allegato D del testo di legge del registro approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i titoli di debito pubblico, le cedole ed i tagliandi di ricevuta ad essi relativi, i mandati e gli ordini di pagamento e di consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti ed i tramutamenti dei titoli effettuati in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma del presente testo unico.]

 

          Art. 89. Esenzione da diritti consolari. - (Legge 15 marzo 1950, n. 186, art. 3).

     1. Gli atti e i documenti redatti all'estero, concernenti operazioni su titoli di debito pubblico, sono esenti da diritti consolari.

 

Titolo IX

Commissione di vigilanza

 

          Art. 90. Composizione. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 74 -Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [59]

[     1. L'Amministrazione del debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione, costituita:

     da tre senatori e da tre deputati nominati, dalle rispettive Camere in ciascuna legislatura, i quali continuano a far parte della Commissione anche nell' intervallo tra le legislature, fino a nuova elezione;

     da tre consiglieri di Stato, nominati dal presidente del Consiglio di Stato;

     dal segretario generale della Corte dei conti;

     da un consigliere della Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima;

     da uno dei presidenti delle Camere di commercio, nominato dal Ministro per l' industria e commercio;

     Il presidente della Commissione è nominato, fra i componenti di essa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.]

 

          Art. 91. Relazione della Commissione. - (Testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 75). [60]

[     1. La Commissione di vigilanza redige per ogni anno una relazione sull'amministrazione del debito pubblico e il Ministro per il tesoro la presenta al Parlamento.]

 

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 92. Facilitazioni in sede di rinnovazione. - (Legge 18 marzo 1958, n. 241, art. 14 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [61]

[     1. In sede di rinnovazione di titoli nominativi, anche in dipendenza di operazioni finanziarie, le indicazioni del luogo e della data di nascita degli interessati, per gli effetti dellalegge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite dall'esibitore nella domanda, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.]

 

          Art. 93. Termini di prescrizione e di decadenza. - (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 49). [62]

[     1. I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli artt. 46, 50, 69, 70 e 72 decorrono dal 14 settembre 1957, data di entrata in vigore dellalegge 12 agosto 1957, n. 752, purché, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.]

 

          Art. 94. (Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359). [63]

[     1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutti i prestiti iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.]

 

          Art. 95. Regolamento. [64]

[     1. Il Governo della Repubblica provvederà alla emanazione di un regolamento generale per la esecuzione del presente testo unico. Fin quando non sarà emanato detto regolamento continueranno ad applicarsi le norme di quello approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, in quanto non contrastanti con le norme del presente testo unico.]

 

          Art. 96. Titoli di importo inferiore a lire centomila nominali. - (Legge 6 agosto 1966, n. 651, art. 3 - Legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 34). [65]

     1. Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente art. 30-bis, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di pagamento di premi.

     2. Sui titoli al portatore e nominativi di debito pubblico, di importo inferiore a lire centomila, emessi anteriormente al 23 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge 30 marzo 1981, n. 119, ed appartenenti a prestiti vigenti, continua il pagamento degli interessi fino a quelli di scadenza corrispondente alla data di rimborsabilità. I titoli al portatore e nominativi di prestito nazionale rendita 5% - 1935, di importo inferiore a lire centomila di capitale nominale, divengono rimborsabili, alla pari dalla data di pagabilità, rispettivamente, dell'ultima cedola e dell'ultimo tagliando di ricevuta uniti ai titoli stessi.

     3. In occasione di qualsiasi operazione che comporti l'annullamento di iscrizioni relative a titoli nominativi di ammontare nominale superiore a lire centomila e non annotate di vincolo cauzionale, si provvede al rimborso alla pari delle frazioni di capitale inferiori a tale cifra. Analogamente si provvede, con le modalità da precisare negli apposti decreti del Ministro del tesoro, in sede di rinnovo di buoni del tesoro scaduti, in altri di nuova emissione, nonché per la rinnovazione dei certificati nominativi del prestito nazionale rendita 5% - 1935, da effettuare per esaurimento dei fogli dei tagliandi di ricevuta.

     4. Sui titoli nominativi d' importo inferiore a lire centomila di capitale nominale è ammessa l' operazione di riunione con la osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 241, e del terzo comma del presente articolo.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[3] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[4] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74 e abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[6] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[7] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[8] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[9] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[10] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[11] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.

[13] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[14] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[15] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[16] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[17] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[18] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.

[21] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[22] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74 e abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[24] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[25] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[26] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[27] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[28] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[29] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[30] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[31] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[32] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[33] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[34] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[35] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 1 del L. 12 agosto 1993, n. 313.

[37] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 6 agosto 1966, n. 651 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.

[38] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.

[40] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[41] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[42] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[43] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[44] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[45] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[46] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[47] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[48] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[49] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 7 agosto 1985, n. 428.

[50] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[51] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[52] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[53] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[54] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[55] Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74 e abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[57] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[58] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[59] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[60] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[61] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[62] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[63] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[64] Articolo abrogato dall'art. 82 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, a decorrere dal 1 marzo 2004.

[65] Articolo aggiunto dall'art. 10 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 74.