§ 27.3.27 – L. 10 luglio 1952, n. 901.
Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:10/07/1952
Numero:901


Sommario
Art. 1.      Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra [...]
Art. 2.      Le modalità stabilite dell'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in [...]
Art. 3.      Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle [...]
Art. 4.      Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte della Amministrazione postale, delle [...]
Art. 5.      Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte [...]


§ 27.3.27 – L. 10 luglio 1952, n. 901.

Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.

(G.U. 23 luglio 1952, n. 169).

 

     Art. 1.

     Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

     I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

 

          Art. 2.

     Le modalità stabilite dell'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati pel versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

 

          Art. 3.

     Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, è consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

     Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

 

          Art. 4.

     Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte della Amministrazione postale, delle aziende di credito e degli istituti considerati nel precedente art. 1, nonché degli enti e corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'art. 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonchè l'espressa dichiarazione che l'ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione.

 

          Art. 5.

     Prima di dar corso ai pagamenti, le sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte dalla presente legge.

     Gli enti e uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità.