§ 27.2.36 – Circolare 26 marzo 1999, n. 1.
Circolare concernente l'attuazione del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.2 contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione
Data:26/03/1999
Numero:1

§ 27.2.36 – Circolare 26 marzo 1999, n. 1. [1]

Circolare concernente l'attuazione del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

(G.U. 30 marzo 1999, n. 74).

 

     Premessa.

     L'art. 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 definisce, al comma 3, un procedimento che consente agli enti locali ed alle regioni di estinguere, a condizioni agevolate, i mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti.

     Dispone infatti che "agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito".

     Di seguito si descrivono:

     1. Caratteristiche del Piano finanziario di rientro del debito che gli enti interessati possono presentare;

     2. Adempimenti formali a carico dell'ente e procedure da adottare per l'estinzione anticipata;

     3. monitoraggio e accertamento degli obbiettivi.

 

1. Caratteristiche del Piano finanziario di rientro del debito.

     Il Piano finanziario richiesto per accedere alla estinzione anticipata dei mutui in essere con la Cassa depositi e prestiti deve essere riferito al quinquennio che ha inizio con l'anno di presentazione della domanda e deve mostrare l'andamento del debito dell'ente alla fine di ciascuno degli anni del quinquennio stesso.

 

     A tal fine è consigliabile che l'ente predisponga preliminarmente un prospetto relativo all'anno precedente quello di inizio del piano nel quale vengano trattati i dati che consentono di passare dal debito all'inizio dell'anno al debito alla fine dell'anno. In una tabella, del tipo di quella qui riportata sotto tabella 1, devono essere riportati i dati risultanti dal bilancio di previsione iniziale e quelli del conto consuntivo, anche se non ancora approvato. Lo scopo dell'esercizio è quello di mettere in evidenza come la dinamica del debito sia determinata più dal bilancio consuntivo che dal bilancio di previsione.

Tabella 1

                                    Utilizzando i   Utilizzando i

                                    dati del        dati del

                                    bilancio di     rendiconto

                                    previsione      1998

                                    1998

Sezione I

1 Debito al 1° gennaio 1998

2 Spese in c/capitale non

finanziate con mutui

3 Spese in c/capitale finanziate

con mutui

4 Avanzo di parte corrente

(entrate correnti meno spese

correnti)

 

5 Entrate di parte capitale

(trasferimenti in c/capitale,

alienazione di beni, ecc.) di cui

dismissioni mobiliari

6 Avanzo di amministrazione

(previsto o utilizzato)

7 Debito al 31 dicembre 1998 =

1+2+3-4-5-6

Sezione II

8 Mutui contratti e prestiti

obbligazionari

9 Quote capitale rimborsate

10 Rimborso anticipato mutui

Cassa depositi e prestiti ed

altri enti

11 Incremento del debito = 8-9-10

12 Debito al 31 dicembre 1990 =

1+11=7

 

 

     Il passo successivo è quello di predisporre un progetto con la previsione programmatica relativa agli anni 1999-2003, sulla base del modello allegato sotto A.

     Il punto di partenza è costituito dalla previsione dell'avanzo di parte corrente per il quinquennio. In tale previsione l'ente dovrà tenere conto e indicare espressamente il risparmio di interessi conseguente alla estinzione anticipata dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Per quanto riguarda lo sviluppo della parte capitale del bilancio, gli enti devono tenere presente che lo scopo della previsione è quello di fornire una stima dell'evoluzione del debito dell'ente durante e alla fine del quinquennio. A questo scopo è necessario tenere presente che gli investimenti e le spese in conto capitale che effettivamente si avvieranno alla fase di esecuzione nel corso del quinquennio potranno anche essere minori di quelli previsti nel bilancio di previsione pluriennale. Di conseguenza, anche i mutui effettivamente contratti potranno essere inferiori a quelli previsti nel bilancio di previsione. La previsione dei mutui e dei prestiti che saranno contratti nel corso del quinquennio per finanziare i programmi d'investimento deve pertanto essere una previsione realistica i cui dati potranno anche divergere, per i primi tre anni del quinquennio, dai dati che risultano dal bilancio di previsione triennale. La previsione, in altre parole, deve simulare gli importi delle spese per gli investimenti e per i mutui effettivamente contratti che risulteranno nel rendiconto di ciascun anno del quinquennio.

     Dovrà anche essere data stima specifica delle previsioni sulle entrate derivanti da dismissioni mobiliari (cessione di quote o di azioni di società di proprietà).

     Una volta calcolato il debito residuo a fine anno per ciascun anno del quinquennio, occorre calcolare il rapporto debito/PIL.

     Per il periodo 1998-2003 i dati del PIL nazionale da utilizzare sono i seguenti:

     1998: L. 2.024.000;

     1999: L. 2.099.000;

     2000: L. 2.183.000;

     2001: L. 2.270.000;

     2002: L. 2.361.000;

     2003: L. 2.455.000.

     Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 1999 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno. Per i piani che verranno formulati

 

negli anni successivi al 1999, i dati del PIL nazionale da utilizzare

saranno indicati con informativa del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica.

     Il rapporto debito/PIL deve essere rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero (es. 0,000034). La riduzione del rapporto debito residuo/PIL alla fine di ciascun anno deve essere tale da assicurare che, alla fine del quinquennio, la riduzione rispetto all'anno iniziale sia almeno del 10 per cento.

 

2. Adempimenti formali a carico dell'ente e le procedure da adottare per l'estinzione anticipata.

 

     Il prospetto per il quinquennio, se basato su dati diversi da quelli contenuti in atti già deliberati, accompagnato da una breve relazione illustrativa, deve essere adottato con delibera del Consiglio dell'ente.

     Nel prospetto deve essere, in ogni caso, indicata con chiarezza l'entità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti di cui si chiede il rimborso anticipato.

     La procedura si avvia con una domanda di estinzione anticipata da cui risulti l'entità dell'operazione da effettuare con annesso piano finanziario e la relativa delibera consiliare di approvazione ove necessaria. La domanda deve essere trasmessa entro il 30 aprile al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - direzione I, ed alla Cassa depositi e prestiti. Quest'ultima verificherà il rispetto delle indicazioni contenute nella presente circolare, comunicando entro il 30 maggio l'esito dell'analisi al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Lo stesso Ministero provvederà ad informare gli enti circa l'approvazione del piano ed autorizzerà la Cassa ad estinguere anticipatamente i mutui in essere partendo da quelli con vita residua più breve e fino a copertura dell'entità autorizzata.

     Entro il 30 ottobre, la Cassa depositi e prestiti - Divisione V - comunicherà all'ente l'importo che deve essere versato entro il 15 dicembre dello stesso anno e l'elenco dei finanziamenti che potranno essere estinti, nonchè le modalità per il pagamento. Gli enti devono inviare alla Cassa - Divisione V, entro il 15 dicembre, copia della quietanza o fotocopia del bollettino. Qualora l'ente non provvedesse al pagamento entro i termini stabiliti, non si darà corso all'operazione di estinzione.

     Nel caso in cui il mutuo non fosse stato interamente somministrato, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla compensazione delle somme non erogate. L'estinzione anticipata da parte degli enti mutuatari prevede il versamento di tutto il residuo debito, al netto delle somme eventualmente non erogate dalla Cassa, secondo le comunicazioni da quest'ultima trasmesse.

     Non possono essere estinti mutui con quote parziali o totali a carico di altri soggetti.

     La Cassa depositi e prestiti deve comunicare agli enti ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anche l'importo della penale, eventualmente dovuta, calcolata al tasso vigente al momento della presentazione della domanda al fine del suo eventuale recupero in caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi al termine del quinquennio.

     In sede di prima applicazione, e quindi per il solo anno 1999, la domanda di estinzione anticipata, il piano finanziario e tutta la documentazione a corredo devono pervenire entro un mese dalla pubblicazione della presente circolare. Entro il 30 maggio la Cassa, al fine del perfezionamento dell'operazione, comunicherà all'ente la somma da versare entro il 30 giugno 1999. Entro questa data, quindi, contestualmente alla rata semestrale di scadenza, gli enti devono versare, secondo quanto loro comunicato dalla Divisione V, una somma pari al residuo debito risultante dal piano di ammortamento relativo alla scadenza del 31 dicembre 1999, seguendo le modalità già indicate nel paragrafo precedente.

     Qualora la documentazione pervenga alla Cassa depositi e prestiti oltre la data indicata l'estinzione anticipata verrà perfezionata secondo le modalità descritte nella presente circolare per il regime ordinario (varrà cioè a partire dal 1 gennaio 2000).

 

3. Monitoraggio e accertamento degli obbiettivi.

 

     La Cassa depositi e prestiti effettua il monitoraggio annuale dei piani finanziari. Per tale fine, entro il 30 giugno di ogni anno gli enti trasmettono una tabella, strutturata in maniera analoga a quella presentata con il piano finanziario, contenente i dati tratti dal rendiconto dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi.

     In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa depositi e prestiti provvede ad informarne il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonchè l'ente. La riduzione del rapporto debito/PIL alla fine del quinquennio, come già indicato, deve essere almeno del 10%. Tale riduzione deve essere continuativa nel corso del quinquennio, ammettendosi che, nel periodo considerato, si possano avere delle momentanee inversioni di tendenza tali da non compromettere, comunque, il raggiungimento dell'obbiettivo finale.

     Alla fine del quinquennio, in caso di mancato rispetto del piano, la Cassa depositi e prestiti ne darà comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 3 dell'art. 28 della legge in argomento. Il recupero coattivo delle somme eventualmente dovute viene disposto anche secondo le modalità indicate dal Decreto Ministeriale tesoro 7 gennaio 1998, art. 9, comma 4.

 

 

ALLEGATO A

 

Comune (o provincia) di .....................

 

       Prospetto programmatico di riduzione  del rapporto debito/PIL

                              1998  1999  2000   2001  2002  2003

Sezione I

1 Debito a inizio anno

2 Spese in conto capitale

finanziate con mutui

3 Altre spese in conto

capitale

4 Avanzo di parte corrente

(entrate correnti meno

spese correnti)

5 Entrate di parte capitale

(trasferimenti in

c/capitale, alienazione di

beni, ecc.) di cui

dismissioni mobiliari

6 Avanzo di amministrazione

(previsto o utilizzato)

7 Debito a fine anno 1+2+3-

4-5-6

Sezione II

 

8 Mutui e prestiti

obbligazionari

9 Quote capitale rimborsate

o da rimborsare

10 Incremento tendenziale

del debito = 8-9

11 Rimborso anticipato

mutui Cassa depositi e

prestiti

12 Incremento programmato

del debito = 10-11

13 Debito programmato a

fine anno = 1+12 = 7

Sezione III

14 PIL nazionale

 

 

     Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

     Ministero del tesoro, del bilancio e e della programmazione economica

- Dipartimento tesoro - Direzione I - Div. II - Dott.ssa Patrizia

Crescenzi, tel. 06 4819092, oppure indirizzo e-mail: art28c3.tesoro.it

     Cassa depositi e prestiti - Uffici sviluppo - Dott.ssa Maria Daniela Dalla Rosa, tel. 06 472232400, oppure e-mail: uffsvil.cdp.interbusiness.it


[1] Emanata dal Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.