§ 27.1.3F - Legge 20 luglio 1977, n. 407.
Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:20/07/1977
Numero:407


Sommario
Art. 1.      L'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato:
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il punto 1 del secondo comma dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente art. 40-bis:
Art. 7.      Fatte salve le disposizioni legislative che ad esso facciano riferimento, il primo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato:
Art. 8.      La facoltà accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato viene [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 27.1.3F - Legge 20 luglio 1977, n. 407.

Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

(G.U. 23 luglio 1977, n. 201)

 

     Art. 1.

     L'art. 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio e la programmazione economica, presenta al Parlamento:

     1) nel mese di luglio, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

     2) nel mese di settembre, il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo.

     Nello stesso mese di settembre, il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento la relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, la quale, in una apposita sezione, conterrà una illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con una analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonchè informazioni sulla parte discrezionale di spesa, sul fabbisogno di cassa del tesoro e sul finanziamento di tale fabbisogno.

     Le relazioni programmatiche di settore previste da specifiche leggi saranno presentate dai Ministri interessati di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, in allegato alla relazione di cui al comma precedente".

 

          Art. 2.

     L'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, articolata secondo i criteri della classificazione economica, nonchè della gestione di tesoreria relativa all'anno in corso. Con la stessa relazione il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una stima della previsione di cassa per l'intero settore pubblico (inteso come l'insieme della pubblica amministrazione, delle aziende autonome, degli enti ospedalieri, delle aziende municipalizzate; degli enti portuali e dell'Ente nazionale per l'energia elettrica), con riferimento agli indirizzi di politica economica generale e nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziarie del credito totale interno per l'anno in corso.

     Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, il Ministro per il tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati della gestione di cassa del bilancio e della tesoreria, con l'aggiornamento della stima della previsione di cassa della gestione del bilancio, della gestione di tesoreria e dell'intero settore pubblico, come sopra definito, relativa all'intero anno. Nella prima relazione trimestrale sono contenuti specifici elementi di informazione sulla consistenza dei residui passivi, sulla loro struttura per età e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato:

     "Ciascuno stato di previsione è illustrato da note preliminari".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

     "I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono però riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".

     Il secondo comma del medesimo art. 36 è sostituito con il seguente:

     "I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto od in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio ai sensi del successivo art. 40 bis". [1]

     E' soppresso il terzo comma dello stesso art. 36.

 

          Art. 5.

     Il punto 1 del secondo comma dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è sostituito dal seguente:

     "1) per pagamento di residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 36, primo comma, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto;".

 

          Art. 6.

     Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il seguente art. 40-bis:

     "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti di cui al secondo comma dell'art. 36.

     A richiesta delle amministrazioni competenti, con decreti del Ministro per il tesoro, registrati alla Corte dei conti, possono essere prelevate da detto fondo per le finalità per le quali furono autorizzate le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione, per il caso in cui quello di competenza fosse stato nel frattempo soppresso".

 

          Art. 7.

     Fatte salve le disposizioni legislative che ad esso facciano riferimento, il primo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è così modificato:

     "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, le somme occorrenti per restituire tributi indebitamente percetti, ovvero tasse su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, nonchè per integrare la dotazione del fondo speciale di cui all'art. 40-bis della presente legge".

 

          Art. 8.

     La facoltà accordata da specifici provvedimenti legislativi per la conservazione nel conto dei residui di somme oltre i termini consentiti dalla legge di contabilità generale dello Stato viene in ogni caso a cessare con il termine del 31 dicembre 1977.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1] Comma modificato dall'art. 33 della L. 5 agosto 1978, n. 468.