§ 27.1.29 - Legge 1 marzo 1964, n. 62.
Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:01/03/1964
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis:
Art. 3.      Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonchè delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge è soppressa [...]
Art. 4.      L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'art. 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1965. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro per il tesoro, [...]
Art. 6.      Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 27.1.29 - Legge 1 marzo 1964, n. 62.

Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici.

(G.U. 9 marzo 1964, n. 61).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. -"L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

     Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo".

Art. 34. -"Nel mese di luglio il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento:

     1) il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

     2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo Stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo".

Art. 35. -"Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge.

     Ciascuno stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono illustrati da note preliminari.

     L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge".

Art. 36. -"I residui delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

     I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu inscritto l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi.

     Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite.

     I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

     Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa".

Art. 37. -"Le entrate dello Stato sono ripartite:

     in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazione e dall'ammortamento dei beni patrimoniali e dal rimborso di crediti;

     in categorie, secondo la loro natura;

     in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

     in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     Le spese dello Stato sono ripartite:

     in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di investimento). La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti diretti ed indiretti, nonché ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

     in sezioni, secondo l'analisi funzionale;

     in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;

     in categorie, secondo l'analisi economica;

     in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

     Nel bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel rendiconto generale trovano esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle connesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

     Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione:

     1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento);

     2) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti".

Art. 80. -"Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro per il bilancio fa l'esposizione economico-finanziaria e il Ministro per il tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione".

 

          Art. 2.

     Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis:

Art. 35-bis. -"Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge".

Art. 37-bis. -"La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica".

 

          Art. 3.

     Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonchè delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge è soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie.

     Alle espressioni "spese ordinarie" o "di parte ordinaria" e "spese straordinarie" o "di parte straordinaria" sono sostituite rispettivamente le espressioni "spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)" e "spese in conto capitale (o di investimento)".

 

          Art. 4.

     L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'art. 2 della legge 1° febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per il bilancio ed il Ministro per il tesoro presentano al Parlamento, ogni anno, entro il mese di marzo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo".

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1° gennaio 1965. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 1964, con unico disegno di legge, lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il riepilogo generale del bilancio preventivo, in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa già presentati con distinti disegni di legge e relativi all'esercizio dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965.

     Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 1965 è presentato entro il 30 settembre 1964 dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio.

     Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963-64 e quello relativo al semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, al Parlamento rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.

     Le classificazioni di cui al nuovo testo dell'art. 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.

     I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonchè con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge.

 

          Art. 6.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonchè per gli enti pubblici di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese.

     Entro il termine di cui al comma precedente il Governo, sentita una Commissione parlamentare costituita di dodici senatori e di dodici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislative vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.