§ 25.3.8 - Legge 17 luglio 1975, n. 400.
Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.3 cooperative
Data:17/07/1975
Numero:400


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 25.3.8 - Legge 17 luglio 1975, n. 400.

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi

(G.U. 26 agosto 1975, n. 226)

 

     Art. 1.

     La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile, la liquidazione della società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'art. 2544 del Codice civile e di cui all'art. 22 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'art. 1 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'art. 85 del regolamento approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'art. 27quater del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'art. 2544 del Codice civile, nonché la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge.

     La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente [1].

 

          Art. 2.

     Nelle ipotesi previste dall'art. 2544 del Codice civile e dell'art. 22 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

     Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 213 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

     Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.

     Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

 

          Art. 3.

     Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

     In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione né a ripartizioni parziali - è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

 

          Art. 4.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'art. 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 2 milioni.

 

          Art. 5.

     Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

     L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate nel decreto [2].

 

          Art. 6.

     Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 7.

     All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587 , nonché nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

     La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

 

          Art. 8.

     Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'art. 117 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 2455 del Codice civile, quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.

     A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

 

          Art. 9.

     Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.

     La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali,dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.


[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[2] Comma aggiunto dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.