Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese |
Capitolo: | 25.3 cooperative |
Data: | 17/07/1975 |
Numero: | 400 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 25.3.8 - Legge 17 luglio 1975, n. 400.
Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi
(G.U. 26 agosto 1975, n. 226)
La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'art. 2540 del Codice civile, la liquidazione della società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'art. 2544 del Codice civile e di cui all'art. 22 del
La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del
Nelle ipotesi previste dall'art. 2544 del Codice civile e dell'art. 22 del
Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive - può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 213 del
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.
Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.
Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'art. 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'art. 51 del
In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore - ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione né a ripartizioni parziali - è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'art. 206 del
Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza - su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato - ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.
L'autorità di vigilanza trasmette il decreto di cancellazione di cui al primo comma all'indirizzo di posta elettronica certificata della conservatoria competente per territorio che provvede, senza indugio, alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate nel decreto [2].
Le norme di cui alla
All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella
La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'art. 117 del
A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.
Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del
La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali,dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.
[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 40 del