§ 6.4.1 - R.D. 12 febbraio 1911, n. 278.
Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.4 appalto pubblico di servizi
Data:12/02/1911
Numero:278


Sommario
Art. 1.  Categorie di società cooperative.
Art. 2.  Numero e qualità dei soci.
Art. 3.  Ammissioni di nuovi soci nelle cooperative.
Art. 4.  Capitale sociale.
Art. 5.  Bilancio.
Art. 6.  Calcolo degli utili – Riserva.
Art. 7.  Riparto degli utili.
Art. 8.  Riparto nelle cooperative agricole.
Art. 9.  Quote degli utili degli ausiliari.
Art. 10.  Salario degli ausiliari.
Art. 11.  Amministratori.
Art. 12.  Retribuzione degli amministratori.
Art. 13.  Impiegati.
Art. 14.  Iscrizioni nei registri prefettizi.
Art. 15.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 16.  Decreto prefettizio.
Art. 17.  Rifiuto o cancellazione dell'iscrizione.
Art. 18.  Cancellazione d'ordine del Ministero.
Art. 19.  Sospensione dell'iscrizione.
Art. 20.  Partecipazione e pubblicazione delle iscrizioni.
Art. 21.  Effetti della cancellazione.
Art. 22.  Comunicazioni agli enti pubblici.
Art. 23.  Rapporto prefettizio al Ministero.
Art. 24.  Cambiamenti nelle cooperative.
Art. 25.  Vigilanza del Ministero.
Art. 26.  Commissione provinciale di vigilanza.
Art. 27.  Procedura elettorale.
Art. 28.  Validità delle elezioni. Elezioni suppletive.
Art. 29.  Commissioni senza membri elettivi.
Art. 30.  Funzioni delle commissioni.
Art. 31.  Parere sulle iscrizioni.
Art. 32.  Parere sulle cancellazioni e sospensioni.
Art. 33.  Presentazione dei bilanci.
Art. 34.  Vigilanza sul funzionamento delle cooperative.
Art. 35.  Trasmissione dei bilanci al Ministero.
Art. 36.  Ispezioni.
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40.  Divisione dei lavori da appaltarsi.
Art. 41.  Lavori in economia.
Art. 42.  Metodi per gli appalti.
Art. 43.  Ammissione alle licitazioni e alle trattative private.
Art. 44.  Scheda segreta.
Art. 45.  Direttore dei lavori.
Art. 46.  Divieto di cessione e di subappalto.
Art. 47.  Ausiliari.
Art. 48.  Vigilanza sui lavori.
Art. 49.  Rate di acconto.
Art. 50.  Cauzione.
Art. 51.  Certificati di avanzamento.
Art. 52.  Pagamento degli acconti.
Art. 53.  Cessioni di credito.
Art. 54.  Facilitazioni della legge 19 aprile 1906, numero 126.
Art. 55.  Lavori per conto delle amministrazioni soggette alla vigilanza governativa.
Art. 56.  Norme per le amministrazioni appaltanti.
Art. 57.  Progetto del consorzio.
Art. 58.  Compilazione dello statuto.
Art. 59.  Approvazione dello statuto.
Art. 60.  Domanda per la costituzione del consorzio.
Art. 61.  Requisiti per la costituzione.
Art. 62.  Delegati definitivi.
Art. 63.  Pubblicazioni.
Art. 64.  Proroghe e modificazioni.
Art. 65.  Requisiti degli statuti.
Art. 66.  Responsabilità dei consorziati.
Art. 67.  Rappresentanza.
Art. 68.  Assemblea.
Art. 69.  Convocazioni delle assemblee.
Art. 70.  Consiglio di amministrazione.
Art. 71.  Libri obbligatori.
Art. 72.  Fusione dell'assemblea e del consiglio.
Art. 73.  Impiegati dei consorzi – Sindaci.
Art. 74.  Ammissioni alle licitazioni.
Art. 75.  Formazione della cauzione.
Art. 76.  Operai ausiliari.
Art. 77.  Disposizioni generali.
Art. 78.  Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Art. 79.  Vigilanza d'intesa col Ministero dei lavori pubblici.
Art. 80.  Vigilanza dei funzionari dirigenti i lavori.
Art. 81.  Oggetto della vigilanza.
Art. 82.  Presentazione dei bilanci.
Art. 83.  Inadempimenti.
Art. 84.  Scioglimento dell'amministrazione.
Art. 85.  Scioglimento d'ufficio del consorzio.
Art. 86.  Liquidatori in caso di scioglimento d'ufficio.
Art. 87.  Pubblicazione dei decreti di scioglimento d'ufficio.
Art. 88.  Scioglimento volontario.
Art. 89.  Liquidazione e pubblicazione in caso di scioglimento volontario.
Art. 90.  Obblighi e diritti dei liquidatori.
Art. 91.  Periodo di liquidazione.
Art. 92.  Regolamenti interni.
Art. 93.  Statistica delle cooperative e dei consorzi.
Art. 94.  Commissioni provinciali.
Art. 95.  Cooperative già cancellate.
Art. 96.  Consorzi.


§ 6.4.1 - R.D. 12 febbraio 1911, n. 278.

Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

(G.U. 12 aprile 1911, n. 86).

 

Art. 1.

     È approvato il qui unito regolamento, firmato, d'ordine nostro, dai Ministri proponenti, per la esecuzione delle leggi 12 maggio 1904, n. 178, 19 aprile 1906, n. 126, e 25 giugno 1909, n. 422.

 

Art. 2.

     È abrogato il nostro decreto 17 marzo 1907, n. 146, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione delle leggi 12 maggio 1904, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126.

 

Regolamento per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti

 

TITOLO I

Ordinamento delle società cooperative

 

     Art. 1. Categorie di società cooperative.

     Le società cooperative ammissibili agli appalti indicati nelle leggi 12 maggio 1904, n. 178, 16 aprile 1906, n. 126, e 25 giugno 1909, n. 45, sono le seguenti:

     1° Cooperative di produzione e lavoro;

     2° Cooperative agricole, quali le affittanze collettive, le latterie cooperative, le cantine sociali, le distillerie cooperative, i consorzi agrari, i granai cooperativi ed ogni altra impresa cooperativa avente scopi di produzione agricola;

     3° Cooperative miste, che riuniscono gli scopi e i caratteri di varie cooperative appartenenti alle categorie precedenti ovvero si prefiggono in via d'integrazione altri scopi cooperativi.

 

          Art. 2. Numero e qualità dei soci.

     Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.

     I soci delle cooperative indicate nell'art. 1, ad esclusione delle cooperative agricole e di quelle miste, in relazione agli scopi agricoli, devono essere operai.

     Le cooperative agricole devono essere costituite da piccoli proprietari, mezzadri o conduttori che lavorano la terra o esercitano una industria agricola. Non possono essere ammessi in queste cooperative contribuenti tassati per somma superiore a lire 200 annue di imposta erariale principale per terreni e fabbricati e d'imposta per redditi di ricchezza mobile.

     Le condizioni predette devono risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto.

 

          Art. 3. Ammissioni di nuovi soci nelle cooperative.

     Quando sia respinta la domanda di ammissione di nuovi soci può farsene denuncia alla commissione provinciale di vigilanza; la quale, se accerta, tenuto conto dello sviluppo della cooperativa, il proposito ingiustificato di non ammettere nuovi soci, potrà fare le occorrenti proposte, anche per la radiazione della cooperativa stessa nel registro prefettizio.

 

          Art. 4. Capitale sociale.

     A norma dell'art. 224 del codice di commercio, nessun socio può avere una quota sociale maggiore a lire 5.000, né tante azioni che eccedano tal somma al valore nominale.

     L'azione deve essere sempre nominativa; e il suo valore nominale, anche se rimborsata, non può eccedere la somma di lire cento.

     Come condizione di ammissibilità nelle cooperative non può essere imposto l'obbligo di sottoscrivere più azioni se il loro importo complessivo superi lire cento.

     Se vi sono soci onorari, le loro azioni e i loro conferimenti si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti né sugli utili né alla eleggibilità alle cariche amministrative.

 

          Art. 5. Bilancio.

     Il bilancio annuale delle cooperative deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

     Le cooperative miste devono tenere contabilità distinte per ogni ramo della loro azienda, e nei resoconti annuali i risultati delle rispettive gestioni devono figurare in modo distinto.

 

          Art. 6. Calcolo degli utili – Riserva.

     Gli utili annui devono essere calcolati al netto da qualsiasi spesa o impegno della cooperativa.

     La quota minima di utili da assegnare al fondo di riserva è quella di un ventesimo (il 5 per cento), prescritta dal codice di commercio. Questo prelevamento deve precedere qualsiasi altra erogazione. Non è però vietato di destinare alla riserva anche la totalità degli utili.

 

          Art. 7. Riparto degli utili.

     Osservate le prescrizioni dell'art. 6 le cooperative possono stabilire il riparto degli utili disponibili nelle combinazioni risultanti da uno o più dei modi seguenti:

     a) ripartendoli in proporzione dei salari percepiti da ogni socio;

     b) assegnandoli a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o di istruzione;

     c) assegnando al capitale versato dai soci un dividendo maggiore del 5 per cento del capitale medesimo e non superiore alla metà degli utili realizzati. L'eventuale eccedenza, ove non sia assegnata al fondo di riserva o agli scopi indicati alla lettera b), viene ripartita nel modo indicato alla lettera a), tenuto conto del disposto dell'art. 9.

 

          Art. 8. Riparto nelle cooperative agricole.

     Nelle cooperative agricole il riparto di cui all'art. 7 lettera a) può essere effettuato anche in proporzione del valore dei generi conferiti da ogni socio.

 

          Art. 9. Quote degli utili degli ausiliari.

     Le cooperative le quali adottano il riparto degli utili indicato nell'art. 7 lettera a), se assumano operai ausiliari e se non li ammettano a partecipare agli utili alle stesse condizioni dei soci, devono accantonare una quota di utili corrispondente a quella che ad essi competerebbe se fossero soci, e versarla al fondo di riserva od eventualmente ai fondi destinati per gli scopi di cui all'art. 7 lettera b).

 

          Art. 10. Salario degli ausiliari.

     Il salario degli ausiliari non può essere inferiore a quello degli operai soci di corrispondente categoria, e in ogni caso non inferiore al salario corrente.

 

          Art. 11. Amministratori.

     Gli amministratori devono essere eletti tra i soci.

     La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale sono devolute ad uno o più amministratori. È vietato conferirla a direttori o ad alti impiegati che non hanno qualità di soci, salvo che per atti determinati, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 45, per quanto riguarda la direzione dei lavori negli appalti.

 

          Art. 12. Retribuzione degli amministratori.

     Gli emolumenti e le indennità che possano competere agli amministratori devono essere previsti nello statuto, o nel regolamento interno, o devono risultare da apposita deliberazione dell'assemblea.

 

          Art. 13. Impiegati.

     Le cooperative possono valersi dell'opera di impiegati non soci, nel numero strettamente necessario per la regolare tenuta dei libri e pei servizi della gestione sociale.

     Ad essi può essere accordata la compartecipazione degli utili, nei limiti e nei modi stabiliti dallo statuto, e qualora sia concessa anche ai soci.

 

TITOLO II

Registro prefettizio delle cooperative

 

          Art. 14. Iscrizioni nei registri prefettizi.

     Presso ogni prefettura del Regno è tenuto un registro, nel quale s'iscrivono le cooperative della rispettiva provincia ammissibili agli appalti indicati dalle leggi 12 maggio 1894, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126.

     In detto registro si deve indicare per ciascuna cooperativa: la denominazione o la ragione sociale, la qualità e la specie degli affari che ne costituiscono l'oggetto, la sede, la durata, la data dell'atto di costituzione, dei successivi cambiamenti, e della loro pubblicazione a norma del codice di commercio, il nome e cognome e la qualità del direttore o della persona delegata a rappresentare l'amministrazione sociale.

     Nel registro stesso le cooperative agricole devono essere tenute distinte dalle altre.

     Il registro deve essere ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

     L'elenco nominativo delle cooperative inscritte è pubblicato ogni semestre nel foglio degli Annunzi legali e comunicato ai comuni della provincia per l'affissione nell'albo.

 

          Art. 15. Requisiti per l'iscrizione. [1]

     Le cooperative costituite a norma del presente decreto, per ottenere la iscrizione nel registro prefettizio devono farne domanda al Prefetto allegando:

     l'atto costitutivo e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda;

     copia del certificato di registrazione presso il Tribunale;

     i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione dello statuto;

     uno specchio indicante alla data della domanda di iscrizione, il nome e cognome dei soci, l'arte o la industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle cooperative.

 

          Art. 16. Decreto prefettizio.

     Il prefetto, sentita la commissione provinciale, ordina la iscrizione, delle cooperative nel registro prefettizio.

     Il decreto del prefetto deve rimanere affisso per dieci giorni consecutivi all'albo della prefettura e dei comune ove la cooperativa ha sede. Entro questo termine è ammesso il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio da parte di chiunque vi abbia interesse.

     Il Ministero decide definitivamente.

     Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 17. Rifiuto o cancellazione dell'iscrizione.

     Il provvedimento del prefetto, con cui sia rifiutata la iscrizione, ovvero sia ordinata la cancellazione di iscrizioni già avvenute, deve essere motivato e comunicato alla cooperativa interessata. Entro trenta giorni da questa comunicazione le cooperative possono ricorrere al Ministero di agricoltura, industria e commercio; il quale decide definitivamente, sentita la commissione centrale o il suo comitato.

 

          Art. 18. Cancellazione d'ordine del Ministero.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentita la commissione centrale dispone d'ufficio la cancellazione delle cooperative, quando in qualsiasi modo venga a constatargli che le medesime non abbiano, od abbiano perduti, i caratteri necessari per essere iscritte.

 

          Art. 19. Sospensione dell'iscrizione.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'ufficio o sul ricorso degli interessati, può sospendere le nuove iscrizioni; e può ordinare altresì che rimangano sospesi gli effetti della iscrizione già avvenuta, quando riscontri la violazione di leggi o di regolamenti od altre irregolarità sanabili.

     Il provvedimento del Ministero è comunicato direttamente al prefetto, perché ne sia presa nota nel registro prefettizio, ed alla cooperativa interessata, diffidandola a sanare l'irregolarità entro un termine che sarà stabilito nel provvedimento stesso. Trascorso detto termine, il Ministero provvede definitivamente.

 

          Art. 20. Partecipazione e pubblicazione delle iscrizioni.

     Tutti gli atti e documenti relativi alle iscrizioni, alle annotazioni e alle variazioni nel registro prefettizio debbono essere trasmessi dal prefetto al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     Dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione o sospensione di cooperative nel registro prefettizio deve essere inserita comunicazione nel giornale ufficiale della provincia, e dovrà esserne data partecipazione al Tribunale presso il quale la cooperativa è registrata [2] .

     Eguale partecipazione dovrà essere data dai Tribunali alle Prefetture dei provvedimenti presi, nella propria competenza, nei riguardi delle cooperative predette [3] .

 

          Art. 21. Effetti della cancellazione.

     Qualora una cooperativa sia cancellata dai registri prefettizi, e l'amministrazione appaltante non creda necessario di addivenire allo scioglimento del contratto, i lavori in corso saranno continuati ed ultimati in base al contratto stesso.

     Una cooperativa cancellata dai registri prefettizi non potrà presentare domanda di essere nuovamente iscritta se non trascorso un biennio dalla cancellazione.

 

          Art. 22. Comunicazioni agli enti pubblici.

     Il prefetto comunica agli enti pubblici della provincia le leggi, i regolamenti e le circolari riguardanti l'assegnazione di lavori, di forniture e di servizi pubblici alle cooperative.

 

          Art. 23. Rapporto prefettizio al Ministero.

     Entro il mese di gennaio i prefetti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio un rapporto particolareggiato sul movimento delle cooperative inscritte nel registro prefettizio.

 

          Art. 24. Cambiamenti nelle cooperative.

     Le cooperative iscritte nel registro prefettizio devono denunciare al prefetto, entro quindici giorni da quello in cui siano divenuti esecutivi, i cambiamenti che si verificano nella loro costituzione e rappresentanza.

     Il prefetto ne fa prendere nota nel registro quando siano tali da modificare le indicazioni del registro stesso.

     Alla fine di ogni semestre le cooperative comunicheranno al prefetto i cambiamenti avvenuti nel numero e nella qualità dei soci.

 

TITOLO III

Vigilanza sulle cooperative

 

Capo I

Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio - Commissione provinciale

 

          Art. 25. Vigilanza del Ministero.

     Le cooperative contemplate dal presente regolamento sono soggette alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio

 

          Art. 26. Commissione provinciale di vigilanza.

     In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza, presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, e della quale fanno parte:

     l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e l'intendente di finanza, o il funzionario da essi rispettivamente delegato;

     tre membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooperative inscritte nei registri prefettizi. Questi membri elettivi durano in carica tre anni, scadono contemporaneamente e sono rieleggibili.

     Un impiegato della prefettura scelto dal prefetto funziona da segretario della commissione.

     Nelle deliberazioni della commissione, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente. I membri elettivi debbono astenersi da ogni intervento negli affari concernenti le cooperative cui rispettivamente appartengono.

 

          Art. 27. Procedura elettorale.

     Per la elezione dei tre commissari effettivi e dei due supplenti menzionati nel precedente articolo il prefetto invita le cooperative iscritte nel registro della provincia a inviare alla prefettura in busta chiusa i nomi di due sui tre commissari effettivi e di uno sui due supplenti da eleggere, fissando il termine per l'invio ed avvertendo del giorno in cui avverrà lo scrutinio in pubblica adunanza.

     La scheda e la busta per la trasmissione del voto sono distribuite con la lettera d'invito e devono essere munite del bollo della prefettura.

 

          Art. 28. Validità delle elezioni. Elezioni suppletive. [4]

     Risultano eletti i candidati i quali abbiano riportato il maggior numero di voti e non meno di un terzo dei voti corrispondenti alla totalità delle cooperative invitate all'elezione.

     L'ordine dell'elezione è dato dal numero dei voti riportati; nel caso di parità di voti, dall'anzianità. Quando non risultino eletti tutti i membri, si addiviene, entro un mese alle elezioni supplettive con la stessa procedura del primo scrutinio.

     Non possono essere eletti quali commissari effettivi o supplenti più candidati appartenenti ad una medesima cooperativa, tranne che le cooperative votanti nella provincia siano in numero minore di cinque.

 

          Art. 29. Commissioni senza membri elettivi. [5]

     Nelle Province in cui si verifichi diserzione nelle elezioni la commissione rimane composta dei soli funzionari e di un membro nominato dal Ministro per l'economia nazionale, sulla proposta del Prefetto, tra persone esperte e benemerite nel campo della cooperazione [6] .

 

          Art. 30. Funzioni delle commissioni.

     La commissione provinciale ha funzioni:

     a) consultive, in materia di iscrizioni, sospensioni e cancellazioni di cooperative dal registro prefettizio;

     b) ispettive, sull'ordinamento e funzionamento delle cooperative inscritte;

     c) integratrici, di carattere facoltativo, quando venga richiesta di consigli o ritenga opportuno dar norme a cooperative per illuminarne e sorreggerne l'azione;

     d) conciliative, quando le sia spontaneamente deferita la decisione di vertenze sorte in seno alle cooperative.

 

          Art. 31. Parere sulle iscrizioni.

     La commissione provinciale emette parere sulle domande d'iscrizione nel registro prefettizio, verificando che le cooperative richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dal presente regolamento, se tali documenti siano regolari, se le cooperative stesse posseggano tutti i caratteri voluti dalle leggi e dal presente regolamento per ottenere le iscrizioni, e se non si tratti dell'artificiale ricostituzione di cooperative disciolte allo scopo di approfittare dei benefici fiscali, o dell'apparente trasformazione di cooperative cancellate dai registri prefettizi.

     La commissione deve pronunziarsi entro un mese dalla presentazione della domanda d'iscrizione.

 

          Art. 32. Parere sulle cancellazioni e sospensioni.

     Deve essere inteso il parere della commissione provinciale anche nei provvedimenti:

     a) di cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative che non adempiono agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, di quelle legalmente cessate o poste in liquidazione, o che, per mutamenti sopravvenuti nella loro costituzione e composizione, funzionino in modo contrario alle leggi, ai regolamenti in vigore, agli statuti sociali, ed allo spirito della cooperazione, anche in relazione alle disposizioni dell'art. 3;

     b) di sospensione degli effetti dell'iscrizione a carico di cooperative responsabili di irregolarità sanabili e non tanto gravi da meritare la cancellazione.

 

          Art. 33. Presentazione dei bilanci.

     Gli amministratori delle cooperative iscritte nel registro prefettizio, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, devono presentare alla Prefettura la copia del bilancio annuale, firmata dagli amministratori e dai sindaci e munita dell'estratto della deliberazione dell'assemblea dei soci in cui il bilancio stesso venne approvato [7] .

     La commissione provinciale sarà convocata per emettere parere sui provvedimenti da prendere a carico delle cooperative che nel termine anzidetto non abbiano presentato il bilancio alla Prefettura. Qualora non concorrano motivi per provvedimenti più gravi, saranno sospesi a carico di queste cooperative gli effetti della iscrizione.

     Trascorsi due mesi dalla data del decreto di sospensione, le cooperative inadempienti saranno cancellate dal registro prefettizio.

     I provvedimenti predetti devono essere sollecitamente comunicati alle cooperative interessate.

 

          Art. 34. Vigilanza sul funzionamento delle cooperative.

     La commissione provinciale deve esaminare i bilanci e vigilare sul funzionamento delle cooperative iscritte nel registro prefettizio per quanto ha rapporto alla conservazione dei caratteri e dello spirito cooperativo ed alla osservanza delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti, e degli statuti sociali, esigendo, ove occorra, l'esibizione dei libri e dei documenti giustificativi.

 

          Art. 35. Trasmissione dei bilanci al Ministero.

     Entro due mesi dalla data della loro presentazione alla Prefettura, i bilanci debbono esser trasmessi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio con le eventuali osservazioni della commissione provinciale di vigilanza e con l'indicazione dei provvedimenti che il Prefetto avesse creduto di adottare.

 

          Art. 36. Ispezioni.

     Le cooperative disciplinate dal presente regolamento sono soggette ad ispezioni ordinarie o periodiche e straordinarie.

 

Capo II

Commissione e Comitato centrale

 

          Art. 37. [8]

 

          Art. 38. [9]

 

          Art. 39. [10]

 

TITOLO IV

Appalti di lavori, di forniture e di servizi pubblici a cooperative

 

          Art. 40. Divisione dei lavori da appaltarsi.

     Quando la natura dei lavori e delle forniture lo consenta e ragioni di convenienza non lo sconsiglino, le amministrazioni per rendere sempre più accessibili gli appalti alle cooperative, possono dividere:

     a) l'appalto per le forniture dei materiali da quello della mano d'opera;

     b) l'appalto dei lavori fra le diverse arti o gruppi d'arti affini;

     c) l'appalto delle forniture secondo i diversi generi o materiali da fornirsi.

 

          Art. 41. Lavori in economia.

     Le amministrazioni, nell'eseguimento in economia dei lavori e delle forniture, potranno valersi, mediante cottimi fiduciari, delle cooperative del luogo iscritte nei registri prefettizi, sempre quando detti lavori e forniture possano per la loro natura essere affidati a cooperative.

 

          Art. 42. Metodi per gli appalti.

     Per gli appalti a cooperative di produzione e lavoro, le amministrazioni hanno facoltà di procedere col metodo della trattativa privata, quando l'importo non sia superiore a L. 8.000, o quando nella provincia esista una sola cooperativa idonea.

     Negli altri casi le amministrazioni debbono valersi del metodo della licitazione a norma degli artt. 49 e 100 del regolamento di contabilità generale, ovvero mediante pubblicazione di avvisi, a norma degli artt. 74 e seguenti dello stesso regolamento.

     Nell'uno e nell'altro caso verranno chiamate le sole cooperative della provincia, e anche quelle di altre quando le amministrazioni lo credano opportuno.

 

          Art. 43. Ammissione alle licitazioni e alle trattative private.

     Per essere ammesse alle licitazioni o alle trattative private le cooperative debbono, a richiesta dell'amministrazione appaltante, presentare:

     1) lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

     2) l'indicazione dei lavori che le cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso d'esecuzione;

     3) quando trattasi di appalto di lavori o servizi, la dimostrazione di disporre dei mezzi occorrenti per eseguirli, e dei soci idonei non altrimenti impegnati, il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto della disposizione dell'art. 47. Quando trattasi di lavori, forniture e servizi pubblici occorre la dimostrazione che la cooperativa sia in grado di produrre direttamente gli oggetti compresi nella provvista e fornitura.

     Alle licitazioni e trattative private non saranno ammesse le cooperative che, a giudizio dell'amministrazione, non abbiano dimostrato di possedere le condizioni di cui al capoverso precedente.

 

          Art. 44. Scheda segreta.

     Nelle licitazioni con le cooperative, l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale che l'aggiudicazione avverrà entro i limiti di un massimo e di un minimo ribasso, fissati dalla scheda segreta, e che si potrà sempre prescindere dalla gara di miglioria, di cui al terzo comma dell'art. 100 del regolamento di contabilità generale.

 

          Art. 45. Direttore dei lavori.

     Ciascuna cooperativa nel fare offerte per l'appalto di lavori o di servizi pubblici deve nominare la persona cui intende affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori o dei servizi. Questa persona deve essere bene accetta all'amministrazione, che ha sempre la facoltà di esigerne la sostituzione, se, a suo giudizio, sia necessario per il regolare andamento dell'appalto.

     Il direttore, quando trattasi di appalti di lavori d'arte o di nuove costruzioni art. 77, deve essere fornito del certificato d'idoneità, di cui all' del regolamento di contabilità, salvo all'amministrazione di non richiederlo per lavori di lieve importo che non esigono speciali capacità tecniche nella direzione.

 

          Art. 46. Divieto di cessione e di subappalto. [11]

 

          Art. 47. Ausiliari.

     Quando concorrano eccezionali circostanze potrà consentirsi nel contratto di appalto che le cooperative si valgano di operai ausiliari, con preferenza soci di altre cooperative, in numero non eccedente quello dei soci impiegati nel lavoro stesso. Questo limite potrà essere oltrepassato qualora nel corso dell'appalto, per cause che non poterono essere prevedute all'atto della stipulazione del contratto, si renda necessario l'impiego di un maggior numero di operai.

 

          Art. 48. Vigilanza sui lavori.

     Durante l'esecuzione degli appalti le cooperative devono esibire ad ogni richiesta del funzionario incaricato della direzione e sorveglianza dei lavori o servizi, l'elenco degli operai soci ed ausiliari, addetti ai lavori ed ai servizi appaltati.

     Alle cooperative, che impieghino operai ausiliari in numero maggiore di quello indicato nell'elenco di cui sopra, sono applicate, in tutto o in parte, le penalità di cui all'art. 46.

 

          Art. 49. Rate di acconto.

     Nei contratti per appalti di lavori da stipularsi con cooperative sarà stabilito che i pagamenti verranno fatti in proporzione del lavoro eseguito, e a periodi di 7 14, o 21 giorni, purché in ciascun periodo si abbia una tale massa di lavoro eseguito da escludere il caso di pagamenti per somme inferiori a quelle determinate dall'amministrazione nei capitolati speciali: ferme però, per quanto riguarda il pagamento dell'ultima rata, le disposizioni contenute negli artt. 358 e seguenti della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

     Per gli appalti di forniture e di servizi pubblici saranno osservate le norme del regolamento di contabilità.

 

          Art. 50. Cauzione.

     Nei contratti di appalto stipulati ai termini del presente regolamento sarà dichiarato che la cauzione si costituirà mediante ritenuta del 10 per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alle cooperative in acconto.

 

          Art. 51. Certificati di avanzamento.

     Il pagamento degli acconti, di cui alla prima parte dell'art. 49, è fatto sui certificati in base allo stato di avanzamento pei lavori.

     Questi certificati sono rilasciati dalla persona delegata dall'amministrazione appaltante per dirigere e vigilare i lavori, e gli stati dei lavori stessi devono essere firmati dal rappresentante legale della cooperativa.

     Sui certificati per pagamenti di acconti devono essere indicate le ritenute da farsi sul credito delle cooperative.

 

          Art. 52. Pagamento degli acconti.

     Quando non ostino ragioni speciali, il pagamento degli acconti alle cooperative può essere eseguito mediante buoni sopra mandati a disposizione o mediante fondi somministrati con mandati di anticipazione.

     Le amministrazioni appaltanti provvederanno a che i pagamenti sian fatti nelle epoche pattuite, nel luogo in cui si eseguiscono i lavori, le forniture o i servizi, ovvero in un altro prossimo.

 

          Art. 53. Cessioni di credito.

     Le amministrazioni appaltanti possono consentire a cooperative le cessioni di credito ad altri sodalizi cooperativi, a casse di risparmio, a banche popolari ed a qualsiasi istituto di credito, allo scopo di procurarsi i mezzi necessari ad eseguire gli appalti assunti riserbando però la quota del 10 per cento da prelevarsi per cauzione, a termini dell'art. 50.

 

          Art. 54. Facilitazioni della legge 19 aprile 1906, numero 126.

     Le facilitazioni accordate dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, spettano alle cooperative le quali concorrano alle pubbliche gare e dimostrino, nelle forme prescritte dalle disposizioni generali ed in quelle che saranno richieste dall'amministrazione:

     a) di essere iscritte nei registri prefettizi e di essersi uniformate, dal giorno della loro iscrizione, a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

     b) di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono, e per le persone a cui si è conferita l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

 

          Art. 55. Lavori per conto delle amministrazioni soggette alla vigilanza governativa.

     Le disposizioni del presente regolamento per appalti a cooperative di lavori di costruzione, di manutenzione, di forniture e di servizi pubblici si applicano, oltre che a tutte le amministrazioni dello Stato, comprese le autonome, anche a quelle delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, degli istituti per case popolari, dei consorzi idraulici, di difesa arginale, d'irrigazione, di scolo e di bonificazione, e di quelle altre che sono soggette alla vigilanza governativa, ferme restando tutte le norme riguardanti la tutela e la vigilanza stessa.

 

          Art. 56. Norme per le amministrazioni appaltanti.

     Agli appalti a cooperative si applicano, oltre le disposizioni del regolamento di contabilità, quelle proprie dell'amministrazione nel cui interesse ha luogo l'appalto, in quanto non siasi derogato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

 

TITOLO V

Dei consorzi di società cooperative

 

Capo I

Costituzione dei consorzi

 

          Art. 57. Progetto del consorzio.

     I consorzi di società cooperative per appalti di opere pubbliche, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si costituiscono ad iniziativa di una o più delle società cooperative contemplate dalla legge stessa.

     La società o le società che prendono tale iniziativa, qualora non presentino senz'altro uno schema di statuto definitivo, compilano un progetto di massima per la costituzione del consorzio, il quale progetto deve essere discusso e deliberato da delegati provvisori delle singole società che sono chiamate a far parte del nuovo ente.

     Nel progetto dev'essere indicato lo scopo del consorzio, sia che riguardi l'appalto di una o più opere determinate, sia che si riferisca a lavori o provviste in genere per conto dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri enti di cui all'art. 55, nonché la durata del consorzio stesso, e quanto altro sia necessario a determinare il progetto nelle sue linee generali .

 

          Art. 58. Compilazione dello statuto.

     I delegati di cui nel precedente articolo, dopo avere discusso ed approvato il progetto di massima, procedono alla compilazione dello statuto, attenendosi alle norme stabilite dal presente regolamento.

 

          Art. 59. Approvazione dello statuto.

     Lo statuto del consorzio compilato dalla cooperativa o dalle cooperative promotrici, o dai delegati di cui nell'art. 57, deve essere approvato da tutte le cooperative che costituiscono il consorzio stesso con deliberazione di assemblea o del consiglio di amministrazione, se questo ne abbia esplicita facoltà dallo statuto sociale.

 

          Art. 60. Domanda per la costituzione del consorzio.

     Per ottenere il decreto di costituzione e d'approvazione dello statuto, ai sensi dell'art. 3 della legge, il consorzio deve farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando i seguenti documenti:

     1° lo statuto del consorzio;

     2° i certificati della prefettura o prefetture comprovanti che le singole cooperative sono debitamente iscritte nel registro, di cui all'art. 14 del presente regolamento;

     3° un estratto della deliberazione presa da ciascuna società cooperativa per l'approvazione dello statuto del consorzio, ai sensi dell'articolo precedente;

     4° la prova dell'eseguito versamento presso un istituto di credito di almeno due decimi del capitale sottoscritto dalle società aderenti, da rimanere vincolato fino alla legale costituzione del nuovo ente.

 

          Art. 61. Requisiti per la costituzione.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il comitato o, quando lo creda opportuno, la commissione centrale, e di concerto col Ministero dei lavori pubblici, prima di promuovere il reale decreto per la costituzione del concorso e per l'approvazione dello statuto deve verificare:

     1° che siano state osservate le disposizioni della legge e del presente regolamento e che il consorzio non risulti costituito dall'artificioso frazionamento di cooperative preesistenti;

     2° che il consorzio, sia per la natura delle cooperative le quali intendono farne parte, sia per il numero dei soci, sia per la potenzialità economica, risulti idoneo all'esecuzione delle opere, lavori o forniture, per cui fu costituito;

     3° che l'ordinamento tecnico ed amministrativo del consorzio sia proporzionato all'entità e ai fini del nuovo ente.

 

          Art. 62. Delegati definitivi.

     In seguito al decreto reale di costituzione e di approvazione del relativo statuto, le singole cooperative consorziate, ove a ciò non abbiano già proceduto, addivengono alla designazione dei loro delegati definitivi, che dovranno costituire l'assemblea del consorzio, secondo le norme dello statuto.

 

          Art. 63. Pubblicazioni.

     Prima di intraprendere qualsiasi operazione, il consorzio deve provvedere alla pubblicazione dello statuto e del regio decreto di costituzione, nelle forme stabilite dall'art. 3 della legge.

 

          Art. 64. Proroghe e modificazioni.

     Nel caso di proroga al termine stabilito per la durata del consorzio, come per ogni altra modificazione allo statuto, devono osservarsi le forme stabilite dagli articoli precedenti per l'approvazione degli statuti, ed occorre l'adesione di tutte le cooperative che costituiscono il consorzio, a meno che non sia dallo statuto stabilito che basti la deliberazione della maggioranza dei delegati.

 

Capo II

Statuti dei consorzi

 

          Art. 65. Requisiti degli statuti.

     Lo statuto del consorzio oltre l'oggetto, la denominazione, la sede e la durata dell'ente, deve indicare:

     1° l'ammontare del contributo a carico di ogni cooperativa il quale deve essere stabilito tenendo conto dell'indole, del numero dei soci e del capitale di ciascuna cooperativa consorziata. Può inoltre stabilirsi nello statuto che ciascuna cooperativa sia tenuta oltreché a corrispondere la propria quota di partecipazione, a versare annualmente una determinata percentuale sui propri utili, ad incremento del patrimonio del consorzio;

     2° le modalità pei versamenti delle quote sottoscritte. Almeno i due decimi devono essere interamente versati all'atto della costituzione;

     3° le norme per la formazione del fondo di riserva e per la distribuzione degli utili netti, detratta la quota destinata al fondo di riserva. In verun caso il prelevamento per il fondo di riserva può essere inferiore al 20% all'anno, sino a che non sia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale, ai termini dell'art. 182 del codice di commercio.

     Il dividendo da assegnarsi a ciascuna cooperativa non può essere maggiore del 5% del capitale versato, e gli utili netti residuali devono essere ripartiti tra le cooperative consorziate in ragione della rispettiva forza di lavoro, con la quale hanno concorso alla esecuzione dell'appalto, con facoltà al consorzio di valutare tale forza di lavoro in ragione o dei salari o delle giornate di lavoro;

     4° le regole per il recesso e per l'ammissione di nuove cooperative.

     Nel silenzio dello statuto, si intende che ciascuna società consorziata debba far parte del consorzio per tutta la durata di esso. Lo statuto determina però i casi di esclusione per inadempimento e per fallimento, e può altresì regolare il recesso volontario.

     Può essere pattuito nello statuto che il consorzio debba essere limitato alle cooperative che lo hanno costituito. In caso diverso saranno stabilite le norme per l'ammissione di nuove cooperative. In ogni caso la nuova cooperativa, ammessa a far parte del consorzio, risponde di tutte le obbligazioni del consorzio stesso anche anteriori alla sua entrata. Essa non si intende ammessa a far parte del consorzio se non quando siasi debitamente obbligata ad accettarne lo statuto, e siasi impegnata ai prescritti contributi, e fino a che non abbia versato almeno i due decimi dei contributi stessi, e la sua ammissione non sia stata debitamente deliberata dal consorzio.

 

          Art. 66. Responsabilità dei consorziati.

     Nello statuto del consorzio può essere stabilito che le cooperative che ne fanno parte assumano responsabilità illimitata e solidale verso il consorzio medesimo.

     Ove lo statuto nulla disponga al riguardo, la responsabilità di ciascuna cooperativa è limitata al capitale sottoscritto.

 

          Art. 67. Rappresentanza.

     La rappresentanza del consorzio è costituita:

     dall'assemblea dei delegati;

     dal consiglio d'amministrazione;

     dal presidente.

 

          Art. 68. Assemblea.

     L'assemblea è costituita dai delegati delle società cooperative facenti parte del consorzio.

     Per ogni società il numero dei delegati è proporzionato al numero dei soci, ma in nessun caso il numero dei delegati di una sola cooperativa può essere superiore a cinque.

     Gli statuti stabiliscono le norme per la designazione dei delegati, la quale deve essere fatta dall'assemblea di ogni società consorziata, ove non sia deferita al consiglio di amministrazione.

     Gli statuti possono inoltre stabilire che ogni delegato disponga di più di un voto, non mai però oltre tre voti, in relazione al capitale sottoscritto dalla società che il delegato è chiamato a rappresentare.

 

          Art. 69. Convocazioni delle assemblee.

     Nello statuto del consorzio saranno contenute le norme circa la convocazione dell'assemblea e circa gli argomenti che dovranno formare oggetto di deliberazione dell'assemblea stessa; e, ove occorra, saranno determinate le materie per le quali sia richiesta una speciale maggioranza, oltre il caso dello scioglimento anticipato previsto dell'art. 88 del presente regolamento.

 

          Art. 70. Consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio, ed è nominato dall'assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto.

     Ai componenti il consiglio di amministrazione si applicano gli artt. 147 e 161 del codice di commercio.

     Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, al quale spetta la rappresentanza del consorzio.

     Per ciò che riguarda il rimborso delle spese e gli emolumenti spettanti ai delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione e al presidente, è applicabile il disposto dell'art. 12.

 

          Art. 71. Libri obbligatori.

     Gli amministratori devono tenere i libri, di cui nell'art. 140 del codice di commercio.

 

          Art. 72. Fusione dell'assemblea e del consiglio.

     Quando il numero dei delegati sia ristretto e l'indole del consorzio lo consenta, potrà essere stabilito nello statuto che le funzioni dell'assemblea e del consiglio siano fuse in un solo organo, costituito da tutti i delegati delle cooperative aderenti.

 

          Art. 73. Impiegati dei consorzi – Sindaci.

     I consorzi si valgono di impiegati tecnici ed amministrativi, soci e non soci, nel numero strettamente necessario per il loro funzionamento, e stabiliscono per quali di essi sia obbligatorio prestare cauzione; e possono altresì disporre che sia ad essi corrisposta una adeguata partecipazione agli utili, a termini dell'art. 13.

     Gli statuti stabiliscono le norme per la nomina di tre o cinque sindaci, i quali potranno essere scelti oltre che fra i delegati ed i soci, anche fra gli estranei.

     Gli obblighi e le responsabilità dei sindaci sono quelli stabiliti dagli artt. 183 e seguenti del codice di commercio.

 

Capo III

Norme per gli appalti ai Consorzi

 

          Art. 74. Ammissioni alle licitazioni.

     Nelle licitazioni indette tra cooperative ai sensi degli articoli 42 e seguenti del presente regolamento, possono essere ammessi i consorzi fra cooperative legalmente costituiti, a termini della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del presente regolamento, nel qual caso hanno l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni stabilite per le società concorrenti alla licitazione.

     È sempre in facoltà dell'amministrazione appaltante di limitare la licitazione a sole cooperative, o a soli consorzi di cooperative.

 

          Art. 75. Formazione della cauzione.

     Quando un consorzio legalmente costituito concorra a pubbliche gare, gode il beneficio di cui nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 126, per ciò che riguarda la formazione della cauzione, purché l'opera da appaltare non superi l'importo di due milioni, né superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole cooperative costituenti il consorzio, secondo le norme vigenti.

     Il disposto dell'art. 54, lettera b), è applicabile ai consorzi che intendano concorrere a pubbliche gare.

 

          Art. 76. Operai ausiliari.

     Nell'esecuzione di lavori affidati a consorzi fra società cooperative, devono essere impiegati esclusivamente operai che siano soci delle cooperative costituenti il consorzio.

     In casi eccezionali, può essere consentito l'impiego di operai ausiliari, osservate le limitazioni e le condizioni di cui nell'art. 47 del presente regolamento.

 

          Art. 77. Disposizioni generali.

     Per ciò che riguarda i documenti e le notizie che devono fornire i consorzi quando concorrono agli appalti, anche nel caso di trattativa privata come pure per ciò che riguarda il metodo di aggiudicazione nelle licitazioni, la nomina del direttore dei lavori, il divieto delle cessioni di appalto, le cessioni di crediti, l'obbligo di fornire ad ogni richiesta l'elenco degli operai addetti ai lavori, i pagamenti degli acconti e del saldo, lo stato di avanzamento dei lavori ed i collaudi, si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le cooperative.

 

Capo IV

Vigilanza e scioglimento

 

          Art. 78. Vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio esercita la vigilanza sui consorzi di cooperative d'intesa con la commissione centrale, e valendosi, ove ne sia il caso, dell'opera delle commissioni provinciali.

     I consorzi sono soggetti ad ispezioni ordinarie o periodiche e straordinarie.

     Le ispezioni ordinarie verranno eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero, sentita la commissione centrale.

     Dei risultati delle ispezioni, sia ordinarie, sia straordinarie, e dei provvedimenti presi in seguito ad esse, il Ministero dà comunicazione alla commissione centrale.

 

          Art. 79. Vigilanza d'intesa col Ministero dei lavori pubblici.

     Per l'esercizio della vigilanza e per i provvedimenti di cui all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio prenderà accordi, ove occorra, con quello dei lavori pubblici.

 

          Art. 80. Vigilanza dei funzionari dirigenti i lavori.

     I funzionari governativi i quali, nell'esercizio della direzione o sorveglianza di lavori affidati a consorzi, abbiano occasione di accertare inosservanze o trasgressioni da parte dei consorzi stessi a disposizioni della legge o del regolamento, hanno l'obbligo di farne immediata denuncia all'amministrazione da cui dipendono, che ne riferirà al Ministero di agricoltura pei provvedimenti di sua competenza.

     Eguale obbligo incombe ai funzionari degli enti di cui all'art. 55, pei lavori o provviste che vengono eseguiti sotto la loro direzione o sorveglianza. In questo caso la denuncia è fatta direttamente al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

 

          Art. 81. Oggetto della vigilanza.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio vigila a che l'azione dei consorzi si svolga costantemente, non soltanto in conformità della legge e del presente regolamento, ma altresì in conformità dei rispettivi statuti.

 

          Art. 82. Presentazione dei bilanci.

     Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, i consorzi legalmente costituiti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, direttamente o per mezzo della locale prefettura, il proprio bilancio annuale consuntivo, facendo risultare che la ripartizione e la distribuzione degli utili durante l'anno decorso sia stata fatta in conformità alle prescrizioni statutarie, osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 65.

     Devono altresì trasmettere al Ministero prospetti semestrali nei quali siano indicate le cooperative che fanno parte del consorzio, quelle che nell'ultimo semestre hanno cessato di farne parte e le nuove che siano state ammesse, il numero dei soci che costituiscono le singole cooperative, nonché l'elenco, con l'indicazione dei rispettivi contratti, dei lavori e delle forniture in corso.

 

          Art. 83. Inadempimenti.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, in caso di qualsiasi inadempimento alle disposizioni della legge e del regolamento, o di inosservanza allo statuto, sia che ne abbia notizia dall'esame dei documenti di cui nell'articolo precedente, sia che ne abbia notizia per informazioni dei prefetti o delle commissioni provinciali o per accertamenti fatti d'ufficio, o su denunzia di qualsiasi interessato, invita il consorzio, ove ne sia il caso, ad uniformarsi alle prescrizioni della legge, del regolamento e dello statuto.

 

          Art. 84. Scioglimento dell'amministrazione.

     In caso di rifiuto da parte del consorzio ad uniformarsi alle ingiunzioni di cui all'articolo precedente, il Ministero di agricoltura, industria e commercio può con suo decreto, d'intesa, occorrendo, con quello dei lavori pubblici e sentita la commissione centrale, procedere allo scioglimento dell'amministrazione del consorzio e alla nomina di un amministratore provvisorio, scegliendolo così tra i soci, come tra gli estranei.

     L'amministratore provvisorio deve limitarsi, salvo i casi di comprovata urgenza, agli atti di ordinaria amministrazione, e provvede, entro tre mesi dallo scioglimento, alla ricostituzione degli organi amministrativi del consorzio.

 

          Art. 85. Scioglimento d'ufficio del consorzio.

     Qualora il consorzio persista ciò nonostante negli inadempimenti che determinarono la nomina dell'amministratore provvisorio, come pure per gravi motivi d'ordine pubblico, o nel caso di trasgressioni di natura tale che ne sia impossibile o assai difficile la riparazione il Ministero d'agricoltura, industria e commercio può di concerto, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici, e sentita la commissione centrale, procedere con decreto reale allo scioglimento del consorzio.

 

          Art. 86. Liquidatori in caso di scioglimento d'ufficio.

     Con lo stesso decreto di scioglimento, o con successivo decreto Ministeriale, si nominano uno o più liquidatori, che possano essere scelti così tra gli amministratori del consorzio, come fra soci, come fra estranei, e la cui opera è retribuita, a spese del consorzio, nella misura che sarà stabilita dal Ministero.

 

          Art. 87. Pubblicazione dei decreti di scioglimento d'ufficio.

     I decreti per lo scioglimento di ufficio e per la nomina dei liquidatori sono immediatamente notificati al consorzio, e pubblicati, a cura del Ministero e a spese del consorzio stesso, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei Bollettini Ufficiali delle prefetture, presso le quali sono inscritte le singole società costituenti il consorzio.

 

          Art. 88. Scioglimento volontario.

     Oltre lo scioglimento d'ufficio di cui agli articoli precedenti, i consorzi si sciolgono:

     1° quando sia decorso il termine stabilito per la loro durata;

     2° quando sia raggiunto lo scopo per il quale il consorzio fu costituito;

     3° quando, per una notevole diminuzione del patrimonio, o per qualsiasi altra ragione, lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei delegati con la maggioranza di cui all'art. 69.

 

          Art. 89. Liquidazione e pubblicazione in caso di scioglimento volontario.

     In ogni caso, con la deliberazione di scioglimento o con altra deliberazione, vengono nominati uno o più liquidatori, che possono essere scelti tra gli stessi amministratori o fra gli estranei.

     Tanto la deliberazione di scioglimento quanto quella per la nomina dei liquidatori devono essere immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei Bollettini Ufficiali delle prefetture, presso le quali sono inscritte le singole cooperative costituenti il consorzio. Tali pubblicazioni sono fatte dal consiglio d'amministrazione, il quale resta in carica e provvede agli affari urgenti, fino a che non abbia fatto la consegna ai liquidatori.

 

          Art. 90. Obblighi e diritti dei liquidatori.

     Salva l'osservanza delle speciali disposizioni degli statuti, per tutto ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi e i diritti dei liquidatori, tanto se nominati dall'assemblea del consorzio, quanto se nominati dal Ministero nel caso di scioglimento d'ufficio, si applicano le disposizioni del codice di commercio, riguardanti i liquidatori delle società anonime.

 

          Art. 91. Periodo di liquidazione.

     Durante la liquidazione, permane la personalità giuridica del consorzio ai soli effetti della liquidazione.

     I liquidatori non possono assumere nuovi appalti, salvo la continuazione di quelli in corso e salvo la stipulazione degli atti addizionali, che siano necessari per il compimento degli appalti iniziati.

 

          Art. 92. Regolamenti interni.

     I consorzi possono deliberare regolamenti interni, che devono essere comunicati per copia conforme al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

 

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 93. Statistica delle cooperative e dei consorzi.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà almeno ogni due anni l'elenco delle cooperative e dei consorzi disciplinati dal presente regolamento e quello degli appalti loro concessi dalle amministrazioni dello Stato e da tutte le altre soggette alla vigilanza governativa, insieme alle principali notizie descrittive e statistiche che hanno riferimento con vari servizi amministrativi e di vigilanza che li riguardano.

 

          Art. 94. Commissioni provinciali.

     Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, si procederà alla ricostituzione delle commissioni provinciali, in conformità delle norme contenute nel regolamento medesimo.

     Entro sei mesi dalla data della loro ricostituzione, le suddette commissioni procederanno alla revisione degli ordinamenti delle singole cooperative iscritte nei registri delle rispettive province, allo scopo di accertare se siano conformi alle norme del regolamento stesso e per proporre, ove occorra, gli opportuni provvedimenti.

 

          Art. 95. Cooperative già cancellate.

     La disposizione del capoverso dell'art. 21 si applica anche alle cooperative cancellate dai registri prefettizi prima della entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 96. Consorzi.

     I consorzi attualmente esistenti, per godere i benefici di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, debbono ricostituirsi in base alle norme stabilite da detta legge e dal presente regolamento.


[1] Articolo così modificato dall'art. 4 del R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 del R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778.

[4] Articolo così modificato dal R.D. 5 aprile 1925, n. 662.

[5] Articolo così modificato dal R.D. 5 aprile 1925, n. 662.

[6] Articolo così modificato dal R.D. 5 aprile 1925, n. 662.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 del R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D. 29 ottobre 1922, n. 1548

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D. 29 ottobre 1922, n. 1548

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D. 29 ottobre 1922, n. 1548

[11] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.