§ 25.3.2 - R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778.
Estensione alle nuove province delle leggi sulle cooperative


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.3 cooperative
Data:07/08/1925
Numero:1778


Sommario
Art. 1.      Nelle province annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, è ammessa la costituzione di società [...]
Art. 2.      Le società cooperative costituite giusta l'articolo precedente sono registrate presso il Tribunale commerciale, provinciale o circondariale, secondo le norme vigenti [...]
Art. 3.      Alle società cooperative costituite ed operanti nelle nuove province a norma degli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni stabilite dalle leggi 12 maggio [...]
Art. 4.      Gli articoli 15, 20 (secondo comma) e 33 (primo e secondo comma) del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sono modificati come appresso
Art. 5.      Le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio del Regno per le società cooperative e loro consorzi sono estese al distretto di Fiume, purché il Ministro per le [...]
Art. 6.      Il presente decreto entrerà n vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno


§ 25.3.2 - R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1778. [1]

Estensione alle nuove province delle leggi sulle cooperative

(G.U. 23 ottobre 1925, n. 247)

 

 

     Art. 1.

     Nelle province annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, è ammessa la costituzione di società cooperative purché siano osservate le disposizioni stabilite dalle leggi in vigore nelle dette province per la specie di società, di cui le cooperative assumano i caratteri, e quelle sancite negli articoli 220, 223, 224, 225, 226, 227 e 249 del codice di commercio del regno. Però il richiamo che l'art. 220 fa agli articoli 88 e 89 di detto codice e l'art. 223 fa all'art. 140 dello stesso, deve, per le nuove province, ritenersi sostituito da quello delle norme corrispondenti prescritte dalla legislazione vigente nelle medesime.

     Le cooperative suddette devono nella propria ragione sociale fare esplicita menzione che sono regolate dalle norme del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le società cooperative costituite giusta l'articolo precedente sono registrate presso il Tribunale commerciale, provinciale o circondariale, secondo le norme vigenti nelle nuove Province, e' fatto obbligo però di far menzione nell'annotazione stessa che tali società sono ammesse a svolgere la loro attività, secondo le leggi del Regno sulle cooperative e relativi consorzi.

     Sono parimenti mantenute in vigore le norme vigenti nelle nuove province per le formalità del deposito, della registrazione e della pubblicazione dell'atto costitutivo.

 

          Art. 3.

     Alle società cooperative costituite ed operanti nelle nuove province a norma degli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni stabilite dalle leggi 12 maggio 1904, n. 178; 19 aprile 1906, n. 126; 7 luglio 1907, n. 526; 25 giugno 1909, n. 422, e dai regi decreti 12 febbraio 1911, n. 278; 6 febbraio 1919, n. 107; 12 febbraio 1922, n. 214; 8 febbraio 1923, n. 422, e 5 aprile 1925, n. 662.

 

          Art. 4.

     Gli articoli 15, 20 (secondo comma) e 33 (primo e secondo comma) del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, sono modificati come appresso:

     "Art. 15 - Le cooperative costituite a norma del presente decreto, per ottenere la iscrizione nel registro prefettizio devono farne domanda al prefetto allegando: l'atto costitutivo e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; copia del certificato di registrazione presso il Tribunale; i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione dello statuto; uno specchio indicante alla data della domanda di iscrizione, il nome e cognome dei soci, l'arte o la industria esercitata da ciascuno di essi, il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle cooperative.

     Art. 20 (secondo comma). - Dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione o sospensione di cooperative nel registro prefettizio deve essere inserita comunicazione nel giornale ufficiale della provincia, e dovrà esserne data partecipazione al Tribunale presso il quale la cooperativa e' registrata.

     Eguale partecipazione dovrà essere data dai Tribunali alle Prefetture dei provvedimenti presi, nella propria competenza, nei riguardi delle cooperative predette.

     Art. 33 (primo e secondo comma). - Gli amministratori delle cooperative iscritte nel registro prefettizio, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, devono presentare alla Prefettura la copia del bilancio annuale, firmata dagli amministratori e dai sindaci e munita dell'estratto della deliberazione dell'assemblea dei soci in cui il bilancio stesso venne approvato".

 

          Art. 5.

     Le agevolazioni tributarie vigenti nel territorio del Regno per le società cooperative e loro consorzi sono estese al distretto di Fiume, purché il Ministro per le finanze riconosca, insindacabilmente, che ricorrano le premesse volute dalle leggi generali e speciali del Regno, relative a detti Enti.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entrerà n vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.