Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese |
Capitolo: | 25.2 consorzi agrari |
Data: | 11/02/1952 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 2. L'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data [...] |
Art. 3. L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori. |
§ 25.2.11 – L. 11 febbraio 1952, n. 62.
Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.
(G.U. 25 febbraio 1952, n. 48).
Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del
E' fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.
L'indennità di contingenza istituita con
L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.\