| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese | 
| Capitolo: | 25.2 consorzi agrari | 
| Data: | 11/02/1952 | 
| Numero: | 62 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore [...] | 
| Art. 2. L'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data [...] | 
| Art. 3. L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori. | 
§ 25.2.11 – L. 11 febbraio 1952, n. 62.
Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.
(G.U. 25 febbraio 1952, n. 48).
     Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del 
E' fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.
     L'indennità di contingenza istituita con 
L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.\