§ 25.2.11 – L. 11 febbraio 1952, n. 62.
Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:11/02/1952
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 2.      L'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data [...]
Art. 3.      L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.


§ 25.2.11 – L. 11 febbraio 1952, n. 62.

Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.

(G.U. 25 febbraio 1952, n. 48).

 

     Art. 1.

     Il salario minimo risultante in ogni provincia dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai portieri degli immobili di proprietà delle cooperative edilizie fruenti di contributo statale e degli Istituti autonomi per le case popolari.

     E' fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole in atto.

 

          Art. 2.

     L'indennità di contingenza istituita con decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 285, modificato con decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, è estesa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai portieri e ai lavoratori che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

 

          Art. 3.

     L'onere dipendente dai precedenti articoli deve essere rimborsato dai conduttori.\